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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 14296/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • MANDILE Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di Appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei due motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 16/02/2021 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati ascrittigli di tentata estorsione, minacce aggravate, violazione di domicilio e lesioni personali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo con due motivi: a) violazione di legge (art. 178, comma 1 lett. c cod. proc. pen. - 111 Cost. - 6 CEDU) per il mancato rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a causa del legittimo impedimento dell'imputato a parteciparvi per ragioni di salute, come documentato dal certificato medico in atti, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto prevalente la rinuncia a comparire che si assumeva essere stata formulata in precedenza dal Mandile, non acquisita agli atti, nell'erronea convinzione peraltro che costui fosse ristretto per altra causa in una casa circondariale mentre si trovava in realtà agli arresti domiciliari (la produzione in udienza del certificato da parte del difensore confermava la volontà di presenziare all'udienza all'esito del quale il giudizio di primo grado fu deciso); violazione di legge (art. 178, comma 1 lett. c cod. proc. pen. - 10 e 111 Cost. - 3 CEDU) e vizio di motivazione nonché incostituzionalità dell'art. 23, comma 4 d.l. 149/20, per l'omessa indicazione nel decreto del 21/02/2020 della disciplina giuridica in materia di celebrazione dei giudizi di appello in periodo di emergenza sanitaria ex art. 23 di. 149/2020, con la conseguenza che l'istanza presentata personalmente dal carcere di partecipare all'udienza fissata dalla Corte di appello non era stata presa in considerazione, sia perché non formulata a mezzo del difensore sia perché tardiva rispetto al termine perentorio previsto sulla base di una norma da ritenersi incostituzionale per la compressione della libertà di determinazione dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Innanzitutto, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Cass. sez. 2 - sent. n. 45188 del 14/10/2021 - dep. 07/12/2021 - Rv. 282438).

4. Quanto alla mancata partecipazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed all'omesso rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, la censura si rileva manifestamente infondata, in quanto dall'esame degli atti, consentito in sede di legittimità attesa la natura processuale della questione, si rileva che: - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale dispose il rinvio del processo al 16/05/2019 per la sola discussione, disponendo per tale data la traduzione dell'imputato; - in esecuzione di tale ordine, la polizia penitenziaria il 16/05/2019 si recò nel luogo dove il Mandile era sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, acquisendo e verbalizzando la dichiarazione dell'imputato di rinuncia a presenziare all'udienza, con tempestiva trasmissione del verbale all'autorità giudiziaria procedente; - il tribunale, preso atto del contestuale inoltro - tramite altro organo di polizia - di un certificato medico redatto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] con indicazione di riposo per due giorni, ritenne, con provvedimento inserito nel verbale di udienza, prevalente la dichiarazione di rinuncia sull'impedimento addotto, peraltro non supportato da una richiesta di rinvio.

Così ricostruita la serie degli atti, a ragione il giudice di primo grado ha ritenuto che la volontà di non partecipare all'udienza fosse determinante, in considerazione anche della data del certificato medico (risalente al giorno prima dell'udienza) e, comunque, della dichiarazione effettuata dall'imputato all'organo di polizia incaricato di tradurlo in tribunale.

5. L'eccezione d'incostituzionalità oggetto del secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il legislatore previsto - in ragione del periodo sanitario emergenziale - la trattazione scritta del giudizio di appello, con possibilità per le parti di chiedere entro un termine perentorio la discussione orale, termine necessario per consentire il regolare svolgimento del processo, del tutto compatibile con le esigenze di difesa (dal testo della sentenza impugnata si evince infatti che la difesa ha presentato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di gravame).

6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il giorno 8 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • MANDILE Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di Appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei due motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/02/2021 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati ascrittigli di tentata estorsione, minacce aggravate, violazione di domicilio e lesioni personali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo con due motivi: a) violazione di legge (art. 178, comma 1 lett. c cod. proc. pen. - 111 Cost. - 6 CEDU) per il mancato rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a causa del legittimo impedimento dell'imputato a parteciparvi per ragioni di salute, come documentato dal certificato medico in atti, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto prevalente la rinuncia a comparire che si assumeva essere stata formulata in precedenza dal Mandile, non acquisita agli atti, nell'erronea convinzione peraltro che costui fosse ristretto per altra causa in una casa circondariale mentre si trovava in realtà agli arresti domiciliari (la produzione in udienza del certificato da parte del difensore confermava la volontà di presenziare all'udienza all'esito del quale il giudizio di primo grado fu deciso); violazione di legge (art. 178, comma 1 lett. c cod. proc. pen. - 10 e 111 Cost. - 3 CEDU) e vizio di motivazione nonché incostituzionalità dell'art. 23, comma 4 d.l. 149/20, per l'omessa indicazione nel decreto del 21/02/2020 della disciplina giuridica in materia di celebrazione dei giudizi di appello in periodo di emergenza sanitaria ex art. 23 di. 149/2020, con la conseguenza che l'istanza presentata personalmente dal carcere di partecipare all'udienza fissata dalla Corte di appello non era stata presa in considerazione, sia perché non formulata a mezzo del difensore sia perché tardiva rispetto al termine perentorio previsto sulla base di una norma da ritenersi incostituzionale per la compressione della libertà di determinazione dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Innanzitutto, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Cass. sez. 2 - sent. n. 45188 del 14/10/2021 - dep. 07/12/2021 - Rv. 282438). 4. Quanto alla mancata partecipazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed all'omesso rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, la censura si rileva manifestamente infondata, in quanto dall'esame degli atti, consentito in sede di legittimità attesa la natura processuale della questione, si rileva che: - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale dispose il rinvio del processo al 16/05/2019 per la sola discussione, disponendo per tale data la traduzione dell'imputato; - in esecuzione di tale ordine, la polizia penitenziaria il 16/05/2019 si recò nel luogo dove il Mandile era sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, acquisendo e verbalizzando la dichiarazione dell'imputato di rinuncia a presenziare all'udienza, con tempestiva trasmissione del verbale all'autorità giudiziaria procedente; - il tribunale, preso atto del contestuale inoltro - tramite altro organo di polizia - di un certificato medico redatto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] con indicazione di riposo per due giorni, ritenne, con provvedimento inserito nel verbale di udienza, prevalente la dichiarazione di rinuncia sull'impedimento addotto, peraltro non supportato da una richiesta di rinvio. Così ricostruita la serie degli atti, a ragione il giudice di primo grado ha ritenuto che la volontà di non partecipare all'udienza fosse determinante, in considerazione anche della data del certificato medico (risalente al giorno prima dell'udienza) e, comunque, della dichiarazione effettuata dall'imputato all'organo di polizia incaricato di tradurlo in tribunale. 5. L'eccezione d'incostituzionalità oggetto del secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il legislatore previsto - in ragione del periodo sanitario emergenziale - la trattazione scritta del giudizio di appello, con possibilità per le parti di chiedere entro un termine perentorio la discussione orale, termine necessario per consentire il regolare svolgimento del processo, del tutto compatibile con le esigenze di difesa (dal testo della sentenza impugnata si evince infatti che la difesa ha presentato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di gravame). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il giorno 8 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il
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