CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 dicembre 2022
Cassazione n. 23120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Venezia, con decreto del 7/3/2022, ha respinto la domanda di espulsione formulata dal detenuto; Rilevato che con il ricorso e con la memoria depositata il 9/12/2022 si denunciano la violazione di legge in relazione all'art. 16, commi 5 e 7 D.Lgs. 286/1998, in quanto, diversamente da quanto indicato nell'ordinanza, l'espulsione prevista dalla norma non potrebbe essere esclusa per il solo fatto che il detenuto a cui questa sia stata già applicata abbia fatto rientro in Italia prima della scadenza del termine di dieci anni; Rilevato che le censure sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale si è correttamente conformato al principio per il quale "non è reiterabile l'espulsione dello straniero, quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti di un condannato che abbia fatto illegittimamente rientro nel territorio dello Stato prima del decorso di dieci anni dall'esecuzione del provvedimento, giacché, in tal caso, a termini del comma 8 di detto articolo, si ripristina lo stato detentivo del medesimo ai fini dell'esecuzione della residua pena da espiare in relazione al titolo per il quale l'espulsione stessa era stata disposta" (Sez. 1, Sentenza n. 38926 del 06/10/2021, Fejzaj, Rv. 282073 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende