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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15789/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9640-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5113/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 09640 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 9640/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: In controversia avente ad oggetto il diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria al rimborso richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte dirette versate dal predetto contribuente per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] eventi sismici del dicembre 1990, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo dovuto il chiesto rimborso.

Per la cassazione della sentenza d'appello ricorreva con un unico l'Agenzia delle entrate, cui replica l'intimata con controricorso Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto CONSIDERATO che: Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, per avere la CTR omesso di applicare alla fattispecie lo ius superveniens di cui alle disposizioni censurate.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Al riguardo, premesso che nel caso di specie non è contestato il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni d'imposta sopra indicati, nella misura del novanta per cento di quanto versato, quello che viene in discussione è se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, che ha operato una riduzione al 50 per cento del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di insufficienza o di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato, sia applicabile alla fattispecie.

Sul punto pare opportuno precisare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte.

In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l'intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017).

Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile al contribuente non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso.

Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza.

Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 1.400,00 oltre accesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9640-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5113/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 09640 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 9640/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: In controversia avente ad oggetto il diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria al rimborso richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte dirette versate dal predetto contribuente per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] eventi sismici del dicembre 1990, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo dovuto il chiesto rimborso. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorreva con un unico l'Agenzia delle entrate, cui replica l'intimata con controricorso Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Diritto CONSIDERATO che: Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, per avere la CTR omesso di applicare alla fattispecie lo ius superveniens di cui alle disposizioni censurate. Il motivo è infondato e va rigettato. Al riguardo, premesso che nel caso di specie non è contestato il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni d'imposta sopra indicati, nella misura del novanta per cento di quanto versato, quello che viene in discussione è se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, che ha operato una riduzione al 50 per cento del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di insufficienza o di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato, sia applicabile alla fattispecie. Sul punto pare opportuno precisare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l'intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017). Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile al contribuente non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 1.400,00 oltre accesso
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