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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:295
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0549 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Regolamento (UE) 2015/751 – Articolo 2, punto 10 – Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta – Articolo 2, punto 11 – Compensazione netta – Articolo 4 – Massimale per l’importo di tali commissioni – Articolo 5 – Divieto di elusione – Remunerazioni ricevute da un partner di carta multimarchio in co-branding da parte di uno schema di carte di pagamento a tre parti – Applicazione di detto massimale a tali remunerazioni – Detrazione del valore delle prestazioni fornite dal partner di carta multimarchio in co-branding» Nella causa C‑549/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 29 agosto 2023, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA] SA,

[OSCURATO:PERSONA] SA,

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] SA,

[OSCURATO:PERSONA] NV

contro [OSCURATO:PERSONA] en Markt, con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA] BV,

e [OSCURATO:PERSONA] en Markt, contro

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] SA,

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] SA,

[OSCURATO:PERSONA] NV,

con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA] BV,

LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2024, considerate le osservazioni presentate: – per l’[OSCURATO:PERSONA] SA e l’[OSCURATO:PERSONA] SA, da J.K. de Pree, advocaat, e A. Komninos, dikigoros; – per la [OSCURATO:PERSONA], da M.H.J.M.

Immerzeel, W. Knibbeler e E.S.

Lambooij, advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da D.P.

Kuipers, J. van Roosmalen e P.M.

Waszink, advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] NV, da R.P.

Raas, S. Ramsanjhal e J.R. van Angeren, advocaten; – per l’[OSCURATO:PERSONA] en Markt, da J. Mulder e A.D.

Röell, advocaten; – per l’[OSCURATO:PERSONA] BV, da J.P.

Postma, Q.J. [OSCURATO:PERSONA] e J.C.M. van der Beek, advocaten; – per la Commissione europea, da C. Auvret, N. Cambien, I.V.

Rogalski e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 10, seconda frase, e punto 11, nonché degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ( GU 2015, L 123, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie tra, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] SA, l’[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] SA e la compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «KLM»), nella sua qualità di partner di carta multimarchio in co-branding della [OSCURATO:PERSONA], e l’[OSCURATO:PERSONA] en Markt (autorità dei consumatori e dei mercati, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«ACM»), nonché, dall’altro lato, l’ACM e tali diverse società, in merito ad un’ingiunzione imposta dall’ACM alla [OSCURATO:PERSONA] con penalità di mora per una violazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, nonché ad una decisione di recupero derivante dall’inosservanza di tale ingiunzione.

Contesto normativo 3 I considerando 10, 28, 29, 31 e 32 del regolamento 2015/751 così recitano: «(10) Le commissioni interbancarie sono applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti a un dato schema di carte di pagamento.

Le commissioni interbancarie costituiscono una componente principale delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione di pagamento basata su carta.

Gli esercenti a loro volta incorporano tali costi della carta, al pari di tutti gli altri costi, nei prezzi dei beni e dei servizi.

La concorrenza tra gli schemi di carte di pagamento per convincere i prestatori di servizi di pagamento a emettere le loro carte determina un aumento e non una riduzione delle commissioni interbancarie, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un’economia di mercato.

Oltre a un’applicazione uniforme delle norme in materia di concorrenza alle commissioni interbancarie, con la regolamentazione delle commissioni interbancarie si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno e si contribuirebbe a ridurre i costi delle operazioni per i consumatori. (…) (28) Le operazioni di pagamento basate su carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti schemi di carte di pagamento a tre parti (titolare della carta, schema di convenzionamento e di emissione, esercente) e schemi di carte di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente).

Molti schemi di carte di pagamento a quattro parti applicano una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi multilaterale.

Per riconoscere l’esistenza di commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, è opportuno considerare gli schemi di carte di pagamento a tre parti che utilizzano i prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente o soggetto convenzionatore alla stregua degli schemi di carte di pagamento a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre misure relative alle regole commerciali.

Tuttavia, tenuto conto delle specificità esistenti per tali schemi a tre parti, è opportuno consentire agli Stati membri, per un periodo transitorio, di decidere di non applicare le norme relative al massimale sulle commissioni interbancarie se tali schemi detengono una quota di mercato molto limitata nello Stato membro interessato. (29) Il servizio di emissione si basa su una relazione contrattuale tra l’emittente dello strumento di pagamento e il pagatore, indipendentemente dal fatto che l’emittente detenga o no i fondi per conto del pagatore.

L’emittente mette a disposizione del pagatore le carte di pagamento, autorizza le operazioni presso terminali o loro equivalenti e può garantire il pagamento al convenzionatore per le operazioni conformi alle regole del relativo schema.

Pertanto, la mera distribuzione di carte di pagamento o prestazione di servizi tecnici, quali il semplice trattamento e la semplice conservazione di dati, non costituisce un’emissione. (…) (31) È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie che devono essere pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni agli emittenti.

Per evitare ciò, è opportuno considerare alla stregua di commissione interbancaria la “compensazione netta” delle commissioni pagate o riscosse dall’emittente, comprese eventuali spese di autorizzazione, dallo schema o allo schema di carte di pagamento, un convenzionatore o qualunque altro intermediario.

Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, si dovrebbe tener conto dell’importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dall’emittente da uno schema di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente allo schema.

I pagamenti, gli incentivi e le commissioni presi in considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indiretti (tra cui incentivi di marketing, bonus, sconti per determinati volumi di operazioni).

Al momento di verificare se vi sia elusione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno tener conto in particolare degli utili realizzati dagli emittenti grazie a programmi speciali condotti congiuntamente da emittenti e schemi di carte di pagamento nonché del reddito che gli schemi di carte di pagamento traggono da servizi di trattamento, licenze e altri compensi. (…) (32) I consumatori sono di norma all’oscuro delle commissioni pagate dall’esercente per lo strumento di pagamento che utilizzano.

Allo stesso tempo, una serie di pratiche incentivanti seguite dagli emittenti (ad esempio i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita ecc.) possono concorrere a orientare i consumatori verso l’uso di strumenti di pagamento, generando in tal modo commissioni elevate a favore degli emittenti.

Per contrastare tali pratiche, è opportuno che le misure miranti a imporre restrizioni alle commissioni interbancarie si applichino unicamente alle carte di pagamento divenute un prodotto di massa e che gli esercenti hanno di norma difficoltà a rifiutare in ragione della loro ampia diffusione, sia in termini di emissione che di uso (vale a dire le carte di debito e le carte di credito ad uso dei consumatori).

Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato nei comparti non regolamentati del settore e per limitare il trasferimento di attività dai comparti regolamentati a quelli non regolamentati, occorre adottare una serie di misure, tra cui quelle in materia di separazione tra schemi e infrastrutture, orientamento del pagatore da parte del beneficiario e accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del beneficiario». 4 Il capo I di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali», comprende l’articolo 1 dello stesso, intitolato «Ambito di applicazione», il quale, ai paragrafi 3 e 5, prevede quanto segue: «3.

Il capo II non si applica: (…) c) alle operazioni tramite carte di pagamento emesse dagli schemi di carte di pagamento a tre parti. (…)

5. Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti.

Tuttavia, fino al 9 dicembre 2018, per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, un tale schema di carte di pagamento a tre parti può essere esentato dagli obblighi di cui al capo II, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell’ambito di tale schema di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 3% del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in tale Stato membro». 5 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», è così formulato: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (…) 2) “emittente”: prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore; (…) 10) “commissione interbancaria”: commissione applicata per ogni operazione direttamente o indirettamente, ad esempio mediante un terzo, tra l’emittente e il soggetto convenzionatore in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta.

La compensazione netta o altre forme concordate di remunerazione formano parte della commissione interbancaria; 11) “compensazione netta”: l’importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate; 12) “commissione per i servizi all’esercente”: commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore in relazione a operazioni di pagamento basate su carta; 13) “beneficiario”: persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell’operazione di pagamento; (…) 17) “schema di carte di pagamento a quattro parti”: schema di carte di pagamento in cui le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l’intermediazione dello schema, dell’emittente (dal lato del pagatore) e del soggetto convenzionatore (dal lato del beneficiario); 18) “schema di carte di pagamento a tre parti”: schema di carte di pagamento in cui lo schema stesso fornisce servizi di convenzionamento e di emissione e le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore al conto di pagamento del beneficiario nell’ambito dello schema.

Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione di strumenti di pagamento basati su carta o di convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti. (…) 24) “prestatore di servizi di pagamento”: ogni persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento elencati nell’allegato della direttiva 2007/64/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE ( GU 2007, L 319, pag. 1 ),] o riconosciuta quale emittente di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ( GU 2009, L 267, pag. 7 )].

Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi; (…) 30) “marchio di pagamento”: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare lo schema di carte di pagamento nell’ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta; (…) 32) “multimarchio in co-branding”: inclusione di almeno un marchio di pagamento e di almeno un marchio non riferito a uno strumento di pagamento in uno stesso strumento di pagamento basato su carta; (…)». 6 Il capo II dello stesso regolamento, intitolato «Commissioni interbancarie», comprende gli articoli da 3 a 5 dello stesso.

L’articolo 4 del regolamento 2015/751, rubricato «Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori», dispone quanto segue: «I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore allo 0,3% del valore dell’operazione per ogni operazione tramite carta di credito.

Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commission[i] interbancarie inferiore». 7 L’articolo 5 dello stesso regolamento, intitolato «Divieto di elusione», così prevede: «Ai fini dell’applicazione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della commissione interbancaria».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 Dalla decisione di rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA] gestisce uno schema di carte di pagamento a tre parti, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 2015/751. 9 Nel 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con la KLM, per il periodo compreso tra il 1 o giugno 2011 e il 1 o giugno 2019, un accordo di co-branding in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] emette carte di credito multimarchio in co-branding. 10 Uno degli aspetti dell’accordo riguarda l’accesso al programma di fidelizzazione della KLM (in prosieguo: il «programma [OSCURATO:PERSONA]»), che consente ai clienti di quest’ultima di guadagnare punti fedeltà (in prosieguo: le «miglia») quando viaggiano su voli della KLM o effettuano acquisti presso i partner della KLM.

I clienti possono scambiare le proprie miglia con voli o altri servizi della KLM.

La KLM e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concordato un «programma punti» attraverso il quale i titolari di una carta [OSCURATO:PERSONA] guadagnano direttamente miglia nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] acquista miglia dalla KLM e le attribuisce ai titolari delle sue carte di credito in funzione dell’utilizzo di queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] e la KLM collaborano inoltre per l’emissione di «carte d’impresa» co-brandizzate. 11 Per l’insieme di tale cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha pagato alla KLM, oltre a un «bonus di firma», altri quattro tipi di remunerazione, vale a dire, in primo luogo, una royalty annuale per l’uso dei marchi commerciali della KLM e per l’accesso al programma [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, percentuali delle remunerazioni che la [OSCURATO:PERSONA] riceve dai titolari delle carte di credito per l’utilizzo di queste ultime, in terzo luogo, una percentuale dell’importo delle transazioni effettuate mediante tali carte e, in quarto luogo, remunerazioni per l’acquisto di miglia. 12 Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta altresì che la KLM, nella sua qualità di beneficiaria di operazioni di pagamento basate sulle carte multimarchio in co-branding, ha pagato commissioni per i servizi alla [OSCURATO:PERSONA]. 13 Nel 2018 la [OSCURATO:PERSONA] e la KLM hanno concluso nuovi contratti di partenariato.

In forza di tali contratti, la [OSCURATO:PERSONA] ha versato un «bonus di firma» alla KLM nel 2018 e deve versarle gli importi corrispondenti alla royalty annuale per l’uso dei marchi commerciali della KLM e per l’accesso al programma [OSCURATO:PERSONA] nonché alle remunerazioni per l’acquisto di miglia. 14 Prima di questi nuovi contratti, nel maggio 2017, l’ACM aveva avviato un’indagine sull’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la KLM.

Sulla base di tale indagine, con decisione del 6 marzo 2019, l’ACM ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ingiunzione con penalità di mora per violazione del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, dato che quest’ultima aveva pagato alla KLM commissioni interbancarie di importo superiore allo 0,3% del valore della transazione (in prosieguo: la «decisione del 6 marzo 2019»).

L’ACM ha determinato tale importo sommando, su quattro anni di accordo e per ogni anno, tutte le remunerazioni pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla KLM e dividendo poi l’importo così ottenuto per il volume dei pagamenti effettuati con le carte di credito multimarchio in co-branding.

Secondo l’ACM, la percentuale così calcolata superava ampiamente la percentuale massima autorizzata dello 0,3%.

L’ingiunzione con penalità di mora mirava a garantire che la [OSCURATO:PERSONA] pagasse alla KLM una commissione non superiore allo 0,3% del valore della transazione su base annua e per transazione. 15 [OSCURATO:PERSONA] e la KLM hanno proposto un ricorso amministrativo avverso tale decisione e, parallelamente, hanno chiesto al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) provvedimenti provvisori. 16 Con ordinanza del 24 luglio 2019, il giudice dei procedimenti sommari del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha sospeso l’ingiunzione di cui trattasi con la motivazione che essa non teneva conto, nel calcolo dell’importo delle commissioni interbancarie, del valore delle miglia acquistate da parte della [OSCURATO:PERSONA] dalla KLM, che avrebbe dovuto essere detratto dalle remunerazioni versate a quest’ultima. 17 Con decisione del 22 gennaio 2020 (in prosieguo: la «decisione controversa»), l’ACM ha dichiarato infondate le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla KLM contro l’ingiunzione con penalità di mora imposta con la decisione del 6 marzo 2019.

L’ACM ha constatato che qualsiasi remunerazione pagata da uno schema di carte di pagamento a tre parti a un partner di carta multimarchio in co-branding rientra nella nozione di «compensazione netta», di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751, nella misura in cui tale remunerazione è in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate.

Se una remunerazione pagata dovesse essere qualificata come compensazione netta, essa farebbe parte della commissione interbancaria.

A tal riguardo, l’ACM ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non possa detrarre il controvalore delle miglia da essa acquistate dalla KLM dalle remunerazioni da essa versate a quest’ultima.

Ad abundantiam , l’ACM ha ritenuto che le remunerazioni di cui trattasi rientrino parimenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 di tale regolamento in quanto hanno un oggetto o un effetto analogo a una commissione interbancaria esplicita. 18 Inoltre, con decisione del 21 dicembre 2020, l’ACM ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] un importo di EUR 10 milioni a titolo di penalità di mora, per il motivo che quest’ultima non si era conformata all’ingiunzione imposta dalla decisione del 6 marzo 2019.

L’ACM, pur accettando il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta a tale ingiunzione, ha ritenuto che quest’ultima avesse calcolato erroneamente (al rialzo) il valore delle miglia.

Infatti, nel suo calcolo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che non tutti i titolari di carte utilizzano le loro miglia.

Inoltre, non tutte le carte d’impresa emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero carte aziendali, ai sensi dell’articolo 2, punto 6, del regolamento 2015/751, cosicché anch’esse rientrerebbero nell’ambito di applicazione degli articoli 4 e 5 di tale regolamento.

Di conseguenza, l’ACM ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato alla KLM remunerazioni più elevate di quelle consentite dall’ingiunzione con penalità di mora. 19 [OSCURATO:PERSONA] e la KLM hanno impugnato la decisione controversa e la decisione di recupero del 21 dicembre 2020 dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). 20 Il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha dedotto dalla sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑304/16 , EU:C:2018:66 ), che uno schema di carte di pagamento a tre parti che stipula un contratto di co-branding deve essere qualificato come schema di carte di pagamento a quattro parti, anche se il partner di carta multimarchio in co-branding non agisce in qualità di emittente.

Pertanto, lo schema di carte di pagamento a tre parti gestito dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale è stato concluso il contratto di co-branding con la KLM, equivarrebbe a uno schema di carte di pagamento a quattro parti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento 2015/751.

Pertanto, gli articoli 4 e 5 di tale regolamento, la cui applicabilità è, in linea di principio, esclusa per gli schemi di carte di pagamento a tre parti, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, si applicherebbero nel caso di specie. 21 Tuttavia, l’articolo 4 del regolamento 2015/751 non potrebbe applicarsi autonomamente all’accordo concluso da uno schema di carte di pagamento a tre parti con un partner di carta multimarchio in co-branding che non agisce in qualità di emittente, ma unicamente in combinato disposto con l’articolo 5 di detto regolamento.

Inoltre, una commissione versata ad un partner di carta multimarchio in co-branding, contrariamente a una commissione versata a un emittente, non costituirebbe automaticamente una commissione interbancaria.

Secondo il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), il criterio utilizzato dall’ACM per valutare se una remunerazione abbia un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria, secondo cui tale remunerazione deve essere pagata nell’ambito di un accordo in co-branding e deve essere volto a convincere i partner di carta multimarchio in co-branding a cooperare con uno schema di carte di pagamento a tre parti al fine di incoraggiare l’emissione e l’utilizzo di carte di pagamento, non è sufficiente per valutare l’analogia della remunerazione a una commissione interbancaria.

Infatti, tale giudice ha considerato che il fatto che una siffatta remunerazione possa incoraggiare l’emissione e l’utilizzo di carte di pagamento non consente di fissare un limite massimo alla commissione interbancaria, poiché l’oggetto o l’effetto analogo di tale remunerazione deve essere valutato alla luce degli obiettivi del regolamento 2015/751.

Pertanto, esso ha ritenuto che l’ACM avrebbe dovuto esaminare l’effetto dei pagamenti effettuati al partner di co‑branding sul mercato interno e i costi di transazione per i consumatori. 22 In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che l’ACM non aveva sufficientemente dimostrato che le remunerazioni versate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla KLM avessero un oggetto o un effetto analogo a una commissione interbancaria e che non era quindi dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751.

Per tale motivo, detto giudice ha annullato la decisione controversa. 23 [OSCURATO:PERSONA], l’ACM e la KLM hanno interposto appello avverso la sentenza del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 24 Quest’ultimo giudice nutre dubbi quanto alla questione se, e in che modo, gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751 si applichino ai pagamenti effettuati da uno schema di carte di pagamento a tre parti al suo partner multimarchio in co‑branding, come quelli di cui trattasi dinanzi ad esso.

Inoltre, nell’ipotesi in cui trovino applicazione tali articoli 4 e 5, esso si chiede se, per determinare se, nel caso di specie, i pagamenti effettuati superino il massimale menzionato all’articolo 4 di tale regolamento, si debbano detrarre, dal loro importo, le commissioni per i servizi versate dalla KLM o il valore delle miglia acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 25 Ciò premesso, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 2, punto 11, del regolamento [2015/751] ai fini dell’applicazione delle disposizioni sostanziali di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che l’importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un partner di carta multimarchio in co-branding ha ricevuto da uno schema di carte di pagamento a tre parti relativamente a operazioni di pagamento basate su carta o a attività correlate è considerato compensazione netta, anche se detto partner di carta multimarchio in co‑branding non è esso stesso un emittente. 2) Se l’articolo 4 del regolamento [2015/751], in combinato disposto con l’articolo 2, punto 10, seconda frase, [di tale regolamento,] debba essere interpretato nel senso che la compensazione netta rientra direttamente nell’ambito di applicazione [di tale] articolo

4. 3) Se l’articolo 5 del regolamento [2015/751] debba essere interpretato nel senso che esso riguarda anche remunerazioni, compresa la compensazione netta, ricevute da un partner di carta multimarchio in co-branding dallo schema di carte di pagamento, anche se il partner di carta multimarchio in co-branding non interviene nell’emissione. 4) a) Se l’articolo 5 del regolamento [2015/751] debba essere interpretato nel senso che una remunerazione, compresa la compensazione netta, ricevuta da un partner di carta multimarchio in co-branding relativamente a operazioni di pagamento basate su carta o a attività correlate, ha un oggetto analogo alla commissione interbancaria, se detta commissione è finalizzata ad espandere le attività dello schema di carte di pagamento. b) Se l’articolo 5 [di tale] regolamento debba essere interpretato nel senso che una remunerazione, compresa la compensazione netta, ricevuta da un partner di carta multimarchio in co-branding relativamente a operazioni di pagamento basate su carta o a attività correlate, ha un effetto analogo alla commissione interbancaria, allorché detta commissione determini un’espansione delle attività dello schema di carte di pagamento. c) In caso di risposta negativa [alla quarta questione, lettere a) e b)], ci si chiede in base a quali criteri e/o fattori si debba valutare se una remunerazione, compresa la compensazione netta ricevuta da un partner di carta multimarchio in co-branding relativamente a operazioni di pagamento basate su carta o a attività correlate, abbia un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. 5) Se l’articolo 5 del regolamento [2015/751] debba essere interpretato nel senso che una remunerazione deve essere considerata parte della commissione interbancaria già ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 [di tale] regolamento, qualora detta remunerazione abbia un oggetto analogo alla commissione interbancaria. 6) Se l’articolo 2, punto 11, del regolamento [2015/751] debba essere interpretato nel senso che una commissione per i servizi all’esercente pagata da un partner di carta multimarchio in co-branding a uno schema di carte di pagamento a tre parti può essere detratta dai pagamenti, dagli sconti o dagli incentivi che il partner di carta multimarchio in co-branding riceve dallo schema di [carte di] pagamento relativamente a operazioni di pagamento basate su carta o a attività correlate. 7) a) Se l’articolo 2, punto 11, del regolamento [2015/751] debba essere interpretato nel senso che non solo [remunerazioni] monetarie del partner di carta multimarchio in co-branding, ma anche i costi o il controvalore economico di una prestazione di un partner di carta multimarchio in co-branding possono essere detratti dall’importo totale che il partner di carta multimarchio in co-branding riceve dallo schema di carte di pagamento. b) In caso di risposta affermativa [alla settima questione, lettera a)], in base a quali criteri si debba stabilire detto valore».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 26 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 debba essere interpretato nel senso che l’importo netto totale dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un partner multimarchio in co-branding riceve da uno schema di carte di pagamento a tre parti possa essere considerato una «compensazione netta», ai sensi di tale disposizione, anche se tale partner multimarchio in co-branding non è esso stesso un «emittente», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento. 27 La «compensazione netta» è definita all’articolo 2, punto 11, del suddetto regolamento come «l’importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate». 28 L’articolo 2, punto 2, del medesimo regolamento definisce la nozione di «emittente» come «prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore». 29 L’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/751 prevede che la compensazione netta formi parte della commissione interbancaria.

Quest’ultima è soggetta al massimale previsto all’articolo 4 del regolamento 2015/751. 30 A tal riguardo, occorre osservare, da un lato, che, a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2015/751, il capo II di quest’ultimo, di cui fanno parte gli articoli 4 e 5 che fissano le norme relative al massimale sulle commissioni interbancarie per le operazioni effettuate tramite carta a uso dei consumatori, non si applica «alle operazioni tramite carte di pagamento emesse dagli schemi di carte di pagamento a tre parti».

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento, al pari dell’articolo 2, punto 18, del medesimo regolamento, che definisce cosa si debba intendere per «schema di carte di pagamento a tre parti», prevede che, quando, in particolare, tale schema emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti.

Pertanto, sebbene, in linea di principio, uno schema di carte di pagamento a tre parti non sia soggetto agli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento, la situazione è diversa se ha emesso strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding, il che porta a qualificarlo, in tale ipotesi, come schema di carte di pagamento a quattro parti (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punti da 50 a 52 ). 31 Di conseguenza, quando uno schema di carte di pagamento a tre parti conclude un accordo di co-branding, ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del regolamento 2015/751, tale schema deve essere considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, di tale regolamento, con la conseguenza che gli obblighi derivanti dagli articoli da 3 a 5 e 7 del predetto regolamento gli sono applicabili (sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punto 72 ). 32 Dall’altro lato, occorre ricordare che il «multimarchio in co-branding» è definito all’articolo 2, punto 32, del regolamento 2015/751 come «inclusione di almeno un marchio di pagamento e di almeno un marchio non riferito a uno strumento di pagamento in uno stesso strumento di pagamento basato su carta». 33 Non si può dedurre da tale definizione, né dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 5, né da quella dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 2015/751 che un partner di carta multimarchio in co-branding che abbia concluso un accordo con uno schema di carte di pagamento a tre parti intervenga necessariamente in tale schema in qualità di emittente, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento.

Se il legislatore dell’Unione avesse inteso restringere l’ambito di applicazione del suddetto articolo 1, paragrafo 5, perché così fosse, lo avrebbe previsto espressamente (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punti 59 e 60 ). 34 Pertanto, l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un accordo tra un partner di carta multimarchio in co-branding, da un lato, e uno schema di carte di pagamento a tre parti, dall’altro, non è necessario che tale partner di carta multimarchio in co‑branding agisca in qualità di «emittente», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento, affinché il suddetto schema sia considerato uno schema che emette strumenti di pagamento basati su una carta con un partner di carta multimarchio in co-branding e sia quindi considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti, ai sensi della prima di tali disposizioni. 35 Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede, più specificamente, se le remunerazioni che un partner di carta multimarchio in co-branding riceve da uno schema di carte di pagamento a tre parti in relazione a operazioni di pagamento o ad attività connesse a tali carte debbano essere considerate una compensazione netta, ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751, anche se è pacifico che tale partner di carta multimarchio in co-branding non è esso stesso un emittente, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento. 36 È vero che la definizione della nozione di «compensazione netta», ricordata al punto 27 della presente sentenza, riguarda letteralmente i pagamenti che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento. 37 Tuttavia, si deve considerare che, interpretata nel contesto del medesimo regolamento e alla luce degli obiettivi da esso perseguiti, tale definizione deve essere intesa nel senso che essa comprende l’importo netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un partner di carta multimarchio in co-branding, che non è esso stesso un emittente, riceve dallo schema di carte di pagamento. 38 Tale interpretazione non è messa in discussione dalla circostanza, evidenziata dal giudice del rinvio, secondo cui i pagamenti della [OSCURATO:PERSONA] alla KLM non sono direttamente connessi a un’operazione di pagamento, ma costituiscono la remunerazione per la cooperazione della KLM. 39 Infatti, la Corte ha già precisato che non si può escludere che si possa individuare un certo tipo di contropartita o di vantaggio come costitutivo di una commissione interbancaria implicita, ai sensi del considerando 28 del regolamento 2015/751, senza che il partner di carta multimarchio in co-branding con il quale lo schema di carte di pagamento a tre parti ha concluso un accordo sia necessariamente coinvolto nell’attività di emissione di tale schema.

Potrebbe pertanto rivelarsi difficile conseguire gli obiettivi del regolamento 2015/751, in particolare quello di cui all’articolo 1, paragrafo 5, dello stesso, consistente nel garantire condizioni di parità sul mercato, se le situazioni nelle quali il partner di carta multimarchio in co-branding non agisce in qualità di emittente, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del suddetto regolamento, dovessero, per questo, esulare dalle disposizioni contenute negli articoli da 3 a 5 e 7 di tale medesimo regolamento (sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punto 71 ). 40 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, la nozione di «compensazione netta», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751, deve quindi essere interpretata alla luce dell’assimilazione parziale degli schemi di carte di pagamento a tre parti agli schemi di carte di pagamento a quattro parti, come operata all’articolo 1, paragrafo 5, di tale regolamento. 41 Infatti, come risulta dalle considerazioni svolte al punto 31 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha effettuato una scelta in merito al grado di tale assimilazione che occorreva operare tra gli schemi di carte di pagamento a tre parti e gli schemi di carte di pagamento a quattro parti, proprio ai fini dell’applicazione delle regole relative alle commissioni interbancarie, previste agli articoli da 3 a 5 del regolamento 2015/751 e contenute nel capo II di tale regolamento, affinché possano essere raggiunti gli obiettivi di detto regolamento.

Questi ultimi mirano, in particolare, conformemente al considerando 10 del medesimo regolamento, al miglioramento del funzionamento del mercato interno e alla riduzione dei costi delle operazioni per i consumatori (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punti 67 e 84 ). 42 Più specificamente, dal considerando 28 del regolamento 2015/751 risulta che tale assimilazione, che implica che gli schemi di carte di pagamento a tre parti e gli schemi di carte di pagamento a quattro parti siano soggetti alle stesse regole, mira a tener conto del fatto che numerosi schemi di carte di pagamento, compresi gli schemi di carte di pagamento a tre parti che includono partner di carta multimarchio in co-branding assimilati a schemi di carte di pagamento a quattro parti, utilizzano commissioni interbancarie implicite e contribuiscono in tal modo alla creazione di condizioni di parità tra tali schemi di carte di pagamento (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punto 68 ). 43 Detta assimilazione e la realizzazione di tali obiettivi implicano l’interpretazione della nozione di «compensazione netta», definita all’articolo 2, punto 11, di tale regolamento, nel senso ampio di cui al punto 37 della presente sentenza. 44 Una siffatta interpretazione è altresì corroborata dall’articolo 5 del regolamento 2015/751, il quale prevede una norma diretta a vietare l’elusione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento.

Pertanto, ai sensi di tale articolo 5, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate, è considerata parte della commissione interbancaria. 45 A tale titolo, il considerando 31 di detto regolamento precisa che tale norma riguarda, in modo ampio, i flussi finanziari destinati agli emittenti.

Ciò implica che la «compensazione netta» delle commissioni pagate o percepite da tali emittenti a favore o da uno schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario dovrebbe essere considerata rientrante nella commissione interbancaria.

Al considerando 31 si afferma che, per il calcolo di quest’ultima e per garantire che non si eludano le norme, si dovrebbe tener conto dell’importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dall’emittente da uno schema di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente allo schema.

Una siffatta regola mira quindi a tener conto del fatto che i pagamenti, gli incentivi e le commissioni possono essere diretti, ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione, o indiretti, quando costituiscono incentivi di marketing, bonus o sconti per determinati volumi di operazioni. 46 Al fine di garantire che i diversi tipi di schemi di carte di pagamento, compresi gli schemi di carte di pagamento a tre parti assimilati a schemi di carte di pagamento a quattro parti, qualora i primi includano partner di carta multimarchio in co‑branding, siano soggetti alle stesse regole, si deve ritenere, tenuto conto di quanto precede, che i flussi finanziari ricevuti da tali partner di carta multimarchio in co-branding nell’ambito di un tale schema di carte di pagamento a tre parti debbano essere presi in considerazione nella determinazione della «compensazione netta», anche nel caso in cui detti partner non agiscano in qualità di emittente, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento 2015/751. 47 Ne consegue che una remunerazione che un partner di carta multimarchio in co‑branding riceve da uno schema di carte di pagamento a tre parti nell’ambito di operazioni di pagamento tramite carta o di attività connesse deve essere considerata rientrante nella nozione di «compensazione netta», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di tale regolamento, qualora tale remunerazione abbia un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. 48 In considerazione di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che l’importo netto totale dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un partner di carta multimarchio in co-branding riceve da uno schema di carte di pagamento a tre parti può essere considerato una «compensazione netta», ai sensi di tale disposizione, anche se tale partner non è esso stesso un «emittente», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento, purché le remunerazioni facenti parte di tale importo abbiano un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria.

Sulla seconda questione 49 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, letti in combinato disposto con l’articolo 2, punti 10 e 11, di quest’ultimo, debbano essere interpretati nel senso che la «compensazione netta», ai sensi di quest’ultima disposizione, rientri direttamente nell’ambito di applicazione di tale articolo 4 o, in alternativa, in quello del divieto di elusione previsto all’articolo 5 di detto regolamento. 50 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/751, la commissione interbancaria offerta o richiesta dai prestatori di servizi di pagamento per le operazioni basate su carta di credito non deve superare lo 0,3% del valore dell’operazione.

L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Divieto di elusione», prevede, dal canto suo, che, ai fini dell’applicazione di tale massimale, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della commissione interbancaria 51 Ne consegue che queste due disposizioni hanno ambiti di applicazione ben distinti.

Da un lato, l’articolo 4 del regolamento 2015/751 riguarda infatti specificamente la «commissione interbancaria», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, di tale regolamento.

Si tratta di una commissione pagata direttamente o indirettamente per ciascuna operazione effettuata tra l’emittente e il soggetto convenzionatore che sono parti di un’operazione di pagamento basata su carta e tale articolo 4 prevede che tale commissione non superi un massimale fissato allo 0,3% del valore di una siffatta operazione. 52 Dall’altro lato, l’articolo 5 di detto regolamento prevede una norma volta a vietare l’elusione di tale massimale includendo nella commissione interbancaria qualsiasi altra remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo a tale commissione. 53 Come constatato ai punti da 44 a 47 della presente sentenza, tale regola mira quindi a garantire che i diversi tipi di schemi di carte di pagamento, compresi gli schemi di carte di pagamento a tre parti assimilati a schemi di carte di pagamento a quattro parti, laddove i primi includano partner di carta multimarchio in co-branding, siano soggetti alle stesse regole.

Tale obiettivo implica che si tenga conto, in modo ampio, dei pagamenti, degli incentivi e delle commissioni diretti, ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione, o indiretti che intervengono in tali schemi e che possono influenzare il livello delle commissioni interbancarie.

Al fine di tener conto delle specificità dei diversi tipi di schemi di carte di pagamento, le forme concordate di remunerazione nell’ambito di tali schemi, compresa la compensazione netta, devono pertanto essere presi in considerazione, ai fini dell’applicazione del massimale di cui all’articolo 4 del regolamento 2015/751, quando hanno un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. 54 Se è vero che l’articolo 2, punto 10, di tale regolamento indica che la compensazione netta o altre forme concordate di remunerazione formano parte della commissione interbancaria, dalla chiara formulazione dell’articolo 5 di detto regolamento e dall’oggetto della norma antielusione da esso prevista risulta che tale presa in considerazione è giustificata ai fini dell’applicazione di tale norma.

Ne consegue quindi che tale compensazione o tali altre remunerazioni rientrano nell’ambito di applicazione di detto articolo 5, qualora abbiano un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. 55 Tale interpretazione è inoltre corroborata dalla genesi del regolamento 2015/751.

Infatti, la menzione della «remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria», che figurava inizialmente all’articolo 4 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (COM/2013/0550 final), è stata spostata all’articolo 5 del regolamento 2015/751.

Tale spostamento è la conseguenza diretta, come ammesso dall’ACM nelle sue osservazioni scritte, dell’aggiunta, in tale regolamento, della clausola di assimilazione di taluni schemi di carte di pagamento a tre parti agli schemi di carte di pagamento a quattro parti, contenuta nella versione definitiva dell’articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento. 56 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, letti in combinato disposto con l’articolo 2, punti 10 e 11, di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che la compensazione netta rientra nell’ambito di applicazione del divieto di elusione previsto all’articolo 5 di tale regolamento.

Sulle questioni dalla terza alla quinta 57 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 5 del regolamento 2015/751 si applichi a remunerazioni, compresa la compensazione netta, ricevute da un partner di carta multimarchio in co-branding da parte di uno schema di carte di pagamento, qualora tale partner non sia un emittente di carte.

In caso affermativo, esso si chiede, nell’ambito della sua quarta questione, in sostanza, a quali condizioni tali remunerazioni abbiano «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria», ai sensi di tale disposizione.

In tale contesto, esso si chiede, in particolare, se la finalità di dette remunerazioni debba essere quella di incentivare l’utilizzo da parte dei titolari delle carte di tale schema.

Infine, nell’ambito della sua quinta questione, esso chiede se occorra esaminare l’effetto di dette remunerazioni qualora sia stato accertato che esse avevano un oggetto analogo alla commissione interbancaria. 58 Il giudice del rinvio chiede quindi come interpretare la condizione di cui all’articolo 5 del regolamento 2015/751 che richiede che le remunerazioni concordate, compresa la compensazione netta, abbiano «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria» per poter rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, in particolare quando si tratta di remunerazioni percepite da un partner di carta multimarchio in co-branding che non è un emittente nell’ambito di uno schema di carte di pagamento a tre parti assimilato a uno schema di carte di pagamento a quattro parti. 59 In tali circostanze, occorre considerare che con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 del regolamento 2015/751 debba essere interpretato nel senso che la condizione relativa al fatto che la remunerazione convenuta, compresa la compensazione netta, abbia un «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria» richiede di determinare se una remunerazione concordata tra un partner di carta multimarchio in co-branding, che non è un emittente, e uno schema di carte di pagamento a tre parti in relazione a operazioni di pagamento o ad attività connesse a tali carte abbia un oggetto o, alternativamente, un effetto incentivante analogo a una siffatta commissione interbancaria. 60 Occorre rilevare, in primo luogo, come risulta dalle risposte alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, che l’articolo 5 del regolamento 2015/751 si applica a remunerazioni, compresa la compensazione netta, ricevute da un partner di carta multimarchio in co-branding dallo schema di carte di pagamento, qualora tale partner non sia un emittente di carte.

Una siffatta applicazione rientra nell’assimilazione che occorre operare tra gli schemi di carte di pagamento a tre parti, qualora essi coinvolgano un partner di carta multimarchio in co-branding e gli schemi di carte di pagamento a quattro parti.

Tale assimilazione contribuisce all’obiettivo di tale regolamento di stabilire pari condizioni di concorrenza tra tali schemi applicando loro le stesse regole.

Come risulta dal punto 42 della presente sentenza, tale disposizione mira quindi a tener conto dell’esistenza di commissioni interbancarie implicite nell’ambito degli schemi di carte di pagamento a tre parti assimilati a schemi di carte di pagamento a quattro parti, quando i primi includono partner di carta multimarchio in co-branding. 61 A tal fine, l’articolo 5 del regolamento 2015/751 si applica alle forme concordate di remunerazione nell’ambito degli schemi di carte di pagamento a tre parti che non sono esplicitamente commissioni interbancarie, ma che hanno oggetto o effetto analogo a tali commissioni. 62 Inoltre, dal considerando 31 di tale regolamento, ricordato al punto 45 della presente sentenza, risulta che la regola prevista da tale articolo 5 mira a tener conto del fatto che, negli schemi di carte di pagamento, i pagamenti, gli incentivi e le commissioni possono essere diretti, ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione, o indiretti, quando costituiscono incentivi di marketing, bonus o sconti per determinati volumi di operazioni. 63 È quindi alla luce della definizione della nozione di «commissione interbancaria», definita all’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/751, nonché di tale considerando 31, che occorre interpretare la condizione secondo cui una remunerazione deve avere «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria» per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 di tale regolamento. 64 A tal riguardo, occorre ricordare, sotto un primo profilo, che la «commissione interbancaria», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/751, designa una commissione applicata per ogni operazione tra l’emittente e il soggetto convenzionatore in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta.

Come risulta dal considerando 10 di tale regolamento, le commissioni interbancarie sono generalmente applicate agli esercenti dai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione di pagamento basata su carta e si ripercuotono sui costi delle operazioni per i consumatori. 65 Ne consegue che, per analogia, una remunerazione che, da un lato, è pagata dallo schema di carte di pagamento a tre parti al partner di carta multimarchio in co‑branding per il volume o le operazioni connesse all’utilizzo di tale carta e che, dall’altro, ha una ripercussione sul costo del servizio di utilizzo di detta carta per il consumatore può costituire una remunerazione che ha un «oggetto analogo alla commissione interbancaria», ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 2015/751. 66 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la condizione secondo cui una remunerazione convenuta ha un «effetto analogo alla commissione interbancaria», ai sensi di tale disposizione, dalla formulazione di quest’ultima nonché dall’obiettivo da questa perseguito risulta che tale condizione mira a coprire qualsiasi altra remunerazione convenuta nell’ambito dello schema di carte di pagamento, in particolare una remunerazione tra lo schema di carte di pagamento a tre parti e il partner di carta multimarchio in co-branding, che non è direttamente basata sul volume o sulle operazioni connesse all’utilizzo della carta, ma che ha un effetto su tale utilizzo. 67 Dalle precisazioni enunciate ai considerando 31 e 32 del regolamento 2015/751, nonché dalla definizione della nozione di «compensazione netta», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di tale regolamento, risulta che detta condizione riguarda i pagamenti in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate, volte a finanziare le pratiche incentivanti l’utilizzo di tale carta, quali gli incentivi di marketing, i bonus o gli sconti, e che hanno un effetto sul costo di utilizzo della suddetta carta per il consumatore. 68 In secondo luogo, occorre precisare che dall’utilizzo della congiunzione «o» nella formulazione chiara e inequivocabile di tale articolo 5 risulta che il criterio ivi contenuto ha carattere alternativo.

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, è sufficiente che le remunerazioni ricevute abbiano un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria per essere considerate come rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione, ai fini dell’applicazione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4 del precitato regolamento. 69 Spetta tuttavia al giudice stabilire, tenendo conto di quanto precede e alla luce delle caratteristiche della remunerazione convenuta tra lo schema di carte di pagamento a tre parti e il partner di carta multimarchio in co-branding di cui trattasi nel procedimento principale, se tale remunerazione abbia un oggetto o, alternativamente, un effetto analogo a una commissione interbancaria, cosicché tale remunerazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del regolamento 2015/751. 70 Ne consegue che occorre rispondere alle questioni dalla terza alla quinta dichiarando che l’articolo 5 del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che la condizione relativa al fatto che la remunerazione convenuta, compresa la compensazione netta, abbia un «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria» richiede di determinare se una remunerazione concordata tra un partner di carta multimarchio in co-branding, che non è un emittente, e uno schema di carte di pagamento a tre parti in relazione a operazioni di pagamento o ad attività connesse a tali carte, abbia un oggetto o, alternativamente, un effetto incentivante analogo a una siffatta commissione interbancaria, il che implica che si tenga conto dell’oggetto o dell’effetto di tale remunerazione sull’incentivo per il consumatore ad utilizzare dette carte.

Sulla sesta questione 71 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 debba essere interpretato nel senso che una «commissione per i servizi all’esercente», pagata da un partner di carta multimarchio in co-branding a uno schema di carte di pagamento a tre parti, possa essere detratta dai pagamenti, dagli sconti o dagli incentivi che tale partner di carta multimarchio in co-branding riceve dallo schema di carte pagamento in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate. 72 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 definisce la nozione di «compensazione netta» come «l’importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate». 73 Inoltre, occorre osservare che l’articolo 2, punto 12, di tale regolamento definisce la «commissione per i servizi all’esercente» come «commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore in relazione a operazioni di pagamento basate su carta».

A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, di detto regolamento, per «beneficiario» si intende «[una] persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell’operazione di pagamento». 74 Pertanto, dalla chiara formulazione dell’articolo 2, punto 12, del regolamento 2015/751 risulta che la commissione per i servizi all’esercente si inserisce nel rapporto tra un esercente, vale a dire il beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 13, di tale regolamento, e il soggetto convenzionatore.

Per contro, poiché tale commissione non si inserisce nel rapporto giuridico tra il partner di carta multimarchio in co-branding e il soggetto convenzionatore, vale a dire lo schema di carte di pagamento a tre parti, essa non rientra nella nozione di «compensazione netta», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di detto regolamento. 75 In uno schema di carte di pagamento a tre parti, lo stesso soggetto, ossia lo schema di carte di pagamento, esercita le funzioni di convenzionatore e di emittente e un partner di carta multimarchio in co-branding può anche essere un esercente che utilizza servizi di tale schema, ossia un beneficiario ai sensi del medesimo regolamento.

In una simile configurazione, un partner di carta multimarchio in co-branding può utilizzare i servizi di detto schema e accettare operazioni di pagamento con strumenti di pagamento emessi dallo stesso schema e pagare una commissione per i servizi a quest’ultimo.

Tuttavia, una siffatta commissione per i servizi versata dal partner di carta multimarchio in co-branding è pagata da quest’ultimo non in tale qualità, ma in quanto beneficiario.

Infatti, tale commissione per i servizi è priva di nesso con l’accordo concluso con lo schema di carte di pagamento e, in ogni caso, dovrebbe essere pagata anche presso un altro schema di carte di pagamento.

Pertanto, tale commissione non rientra nel rapporto giuridico tra il partner di carta multimarchio in co-branding e il soggetto convenzionatore. 76 Di conseguenza, la commissione per i servizi pagata dall’esercente non può essere detratta dall’importo totale dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi ricevuti dal partner di carta multimarchio in co-branding da parte dello schema di carte di pagamento a tre parti per il calcolo di tale compensazione netta, anche se è tale partner a operare in qualità di esercente. 77 Da quanto precede risulta che l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che una «commissione per i servizi all’esercente», pagata da un partner di carta multimarchio in co-branding a uno schema di carte di pagamento a tre parti, non può essere detratta dai pagamenti, dagli sconti o dagli incentivi che il partner di carta multimarchio in co-branding riceve dallo schema di carte pagamento in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate.

Sulla settima questione 78 Con la sua settima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 debba essere interpretato nel senso che esso consente, ai fini del calcolo della compensazione netta, di detrarre dall’importo totale ricevuto dal partner di carta multimarchio in co-branding da parte dello schema di carte di pagamento a tre parti non solo le remunerazioni monetarie versate da tale partner, ma anche le prestazioni non monetarie che detto partner eroga a tale schema di carte di pagamento e, se del caso, sulla base di quali criteri tale valore debba essere determinato. 79 Come risulta dalla risposta alla prima questione, la compensazione netta, nel caso di uno schema di carte di pagamento a tre parti che emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding, corrisponde all’importo netto totale dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi ricevuti dal partner di carta multimarchio in co-branding da parte dello schema di carte di pagamento. 80 Al fine di determinare se, ed eventualmente in quale misura, una compensazione non monetaria possa essere detratta dalle remunerazioni pagate al partner multimarchio in co-branding dallo schema di carte di pagamento a tre parti, sotto un primo profilo, occorre ricordare che l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 si riferisce a «pagamenti, sconti o incentivi».

Orbene, la nozione di «incentivo» ha una portata ampia che va al di là dei soli incentivi monetari.

L’impiego di tale termine al plurale dopo la menzione dei pagamenti e degli sconti tende, inoltre, a confermare che la compensazione così considerata non è limitata alla sola compensazione monetaria. 81 Tale interpretazione estensiva dell’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 è corroborata dal considerando 31 di tale regolamento.

Infatti, come constatato al punto 45 della presente sentenza, i pagamenti, gli incentivi e le commissioni possono essere sia diretti (basati sul volume o specifici per ogni operazione) sia indiretti (incentivi di marketing, bonus, sconti per determinati volumi di operazioni), cosicché la nozione di «incentivo» non può essere intesa nel senso che essa comprende esclusivamente le remunerazioni monetarie. 82 Inoltre, tale considerando 31 precisa che, al momento di verificare se vi sia elusione delle disposizioni del citato regolamento, è opportuno tener conto degli utili realizzati dagli emittenti grazie a programmi speciali condotti congiuntamente da emittenti e schemi di carte di pagamento nonché del reddito che gli schemi di carte di pagamento traggono da servizi di trattamento, licenze e altri compensi. 83 Sotto un secondo profilo, interpretare l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 nel senso che solo i contributi monetari possono essere detratti dalle remunerazioni versate al partner di carta multimarchio in co-branding pregiudicherebbe gli obiettivi perseguiti da tale regolamento nonché la norma prevista all’articolo 5 del citato regolamento, il cui scopo è di vietare l’elusione dei massimali menzionati agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento. 84 Per quanto riguarda il valore delle remunerazioni non monetarie, esso deve essere determinato in funzione del loro valore economico.

Infatti, se il valore delle remunerazioni non monetarie fosse determinato contrattualmente dallo schema di carte di pagamento a tre parti e dal partner di carta multimarchio in co-branding, tale valore potrebbe essere sovrastimato al fine di compensare le remunerazioni versate da tale schema al partner di carta multimarchio in co-branding.

Orbene, ciò pregiudicherebbe l’obiettivo del regolamento 2015/751 di garantire condizioni di parità sul mercato e di ridurre il costo delle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento per i consumatori.

Pertanto, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il valore economico dell’incentivo non monetario determinando tale valore sulla base di tutti gli elementi della controversia di cui è investito, e in particolare del suo valore economico reale nel caso in cui il servizio possa essere acquistato da altre persone e il suo prezzo sia stato reso pubblico. 85 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla settima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che esso consente, ai fini del calcolo della compensazione netta, di detrarre dall’importo totale ricevuto dal partner multimarchio in co‑branding da parte dello schema di carte di pagamento a tre parti non solo le remunerazioni monetarie versate da tale partner, ma anche le prestazioni non monetarie che detto partner eroga a tale schema di carte di pagamento e che devono essere valutate tenendo conto del loro valore economico reale.

Sulle spese 86 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, deve essere interpretato nel senso che l’importo netto totale dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un partner di carta multimarchio in co‑branding riceve da uno schema di carte di pagamento a tre parti può essere considerato una «compensazione netta», ai sensi di tale disposizione, anche se tale partner non è esso stesso un «emittente», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento, purché le remunerazioni facenti parte di tale importo abbiano un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. 2) Gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, letti in combinato disposto con l’articolo 2, punti 10 e 11, di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che la compensazione netta rientra nell’ambito di applicazione del divieto di elusione previsto all’articolo 5 di tale regolamento. 3) L’articolo 5 del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che la condizione relativa al fatto che la remunerazione convenuta, compresa la compensazione netta, abbia un «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria» richiede di determinare se una remunerazione concordata tra un partner di carta multimarchio in co‑branding, che non è un emittente, e uno schema di carte di pagamento a tre parti in relazione a operazioni di pagamento o ad attività connesse a tali carte abbia un oggetto o, alternativamente, un effetto incentivante analogo a una siffatta commissione interbancaria, il che implica che si tenga conto dell’oggetto o dell’effetto di tale remunerazione sull’incentivo per il consumatore ad utilizzare dette carte. 4) L’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che una «commissione per i servizi all’esercente», pagata da un partner di carta multimarchio in co-branding a uno schema di carte di pagamento a tre parti, non può essere detratta dai pagamenti, dagli sconti o dagli incentivi che il partner di carta multimarchio in co-branding riceve dallo schema di carte di pagamento in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate. 5) L’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che esso consente, ai fini del calcolo della compensazione netta, di detrarre dall’importo totale ricevuto dal partner multimarchio in co-branding da parte dello schema di carte di pagamento a tre parti non solo le remunerazioni monetarie versate da tale partner, ma anche le prestazioni non monetarie che detto partner eroga a tale schema di carte di pagamento e che devono essere valutate tenendo conto del loro valore economico reale.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0549 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Regolamento (UE) 2015/751 – Articolo 2, punto 10 – Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta – Articolo 2, punto 11 – Compensazione netta – Articolo 4 – Massimale per l’importo di tali commissioni – Articolo 5 – Divieto di elusione – Remunerazioni ricevute da un partner di carta multimarchio in co-branding da parte di uno schema di carte di pagamento a tre parti – Applicazione di detto massimale a tali remunerazioni – Detrazione del valore delle prestazioni fornite dal partner di carta multimarchio in co-branding» Nella causa C‑549/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 29 agosto 2023, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] NV contro [OSCURATO:PERSONA] en Markt, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] BV, e [OSCURATO:PERSONA] en Markt, contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] NV, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] BV, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2024, considerate le osservazioni presentate: – per l’[OSCURATO:PERSONA] SA e l’[OSCURATO:PERSONA] SA, da J.K. de Pree, advocaat, e A. Komninos, dikigoros; – per la [OSCURATO:PERSONA], da M.H.J.M. Immerzeel, W. Knibbeler e E.S. Lambooij, advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da D.P. Kuipers, J. van Roosmalen e P.M. Waszink, advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] NV, da R.P. Raas, S. Ramsanjhal e J.R. van Angeren, advocaten; – per l’[OSCURATO:PERSONA] en Markt, da J. Mulder e A.D. Röell, advocaten; – per l’[OSCURATO:PERSONA] BV, da J.P. Postma, Q.J. [OSCURATO:PERSONA] e J.C.M. van der Beek, advocaten; – per la Commissione europea, da C. Auvret, N. Cambien, I.V. Rogalski e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 10, seconda frase, e punto 11, nonché degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ( GU 2015, L 123, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie tra, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] SA, l’[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] SA e la compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «KLM»), nella sua qualità di partner di carta multimarchio in co-branding della [OSCURATO:PERSONA], e l’[OSCURATO:PERSONA] en Markt (autorità dei consumatori e dei mercati, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«ACM»), nonché, dall’altro lato, l’ACM e tali diverse società, in merito ad un’ingiunzione imposta dall’ACM alla [OSCURATO:PERSONA] con penalità di mora per una violazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, nonché ad una decisione di recupero derivante dall’inosservanza di tale ingiunzione. Contesto normativo 3 I considerando 10, 28, 29, 31 e 32 del regolamento 2015/751 così recitano: «(10) Le commissioni interbancarie sono applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti a un dato schema di carte di pagamento. Le commissioni interbancarie costituiscono una componente principale delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione di pagamento basata su carta. Gli esercenti a loro volta incorporano tali costi della carta, al pari di tutti gli altri costi, nei prezzi dei beni e dei servizi. La concorrenza tra gli schemi di carte di pagamento per convincere i prestatori di servizi di pagamento a emettere le loro carte determina un aumento e non una riduzione delle commissioni interbancarie, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un’economia di mercato. Oltre a un’applicazione uniforme delle norme in materia di concorrenza alle commissioni interbancarie, con la regolamentazione delle commissioni interbancarie si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno e si contribuirebbe a ridurre i costi delle operazioni per i consumatori. (…) (28) Le operazioni di pagamento basate su carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti schemi di carte di pagamento a tre parti (titolare della carta, schema di convenzionamento e di emissione, esercente) e schemi di carte di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente). Molti schemi di carte di pagamento a quattro parti applicano una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi multilaterale. Per riconoscere l’esistenza di commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, è opportuno considerare gli schemi di carte di pagamento a tre parti che utilizzano i prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente o soggetto convenzionatore alla stregua degli schemi di carte di pagamento a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre misure relative alle regole commerciali. Tuttavia, tenuto conto delle specificità esistenti per tali schemi a tre parti, è opportuno consentire agli Stati membri, per un periodo transitorio, di decidere di non applicare le norme relative al massimale sulle commissioni interbancarie se tali schemi detengono una quota di mercato molto limitata nello Stato membro interessato. (29) Il servizio di emissione si basa su una relazione contrattuale tra l’emittente dello strumento di pagamento e il pagatore, indipendentemente dal fatto che l’emittente detenga o no i fondi per conto del pagatore. L’emittente mette a disposizione del pagatore le carte di pagamento, autorizza le operazioni presso terminali o loro equivalenti e può garantire il pagamento al convenzionatore per le operazioni conformi alle regole del relativo schema. Pertanto, la mera distribuzione di carte di pagamento o prestazione di servizi tecnici, quali il semplice trattamento e la semplice conservazione di dati, non costituisce un’emissione. (…) (31) È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie che devono essere pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni agli emittenti. Per evitare ciò, è opportuno considerare alla stregua di commissione interbancaria la “compensazione netta” delle commissioni pagate o riscosse dall’emittente, comprese eventuali spese di autorizzazione, dallo schema o allo schema di carte di pagamento, un convenzionatore o qualunque altro intermediario. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, si dovrebbe tener conto dell’importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dall’emittente da uno schema di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente allo schema. I pagamenti, gli incentivi e le commissioni presi in considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indiretti (tra cui incentivi di marketing, bonus, sconti per determinati volumi di operazioni). Al momento di verificare se vi sia elusione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno tener conto in particolare degli utili realizzati dagli emittenti grazie a programmi speciali condotti congiuntamente da emittenti e schemi di carte di pagamento nonché del reddito che gli schemi di carte di pagamento traggono da servizi di trattamento, licenze e altri compensi. (…) (32) I consumatori sono di norma all’oscuro delle commissioni pagate dall’esercente per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo, una serie di pratiche incentivanti seguite dagli emittenti (ad esempio i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita ecc.) possono concorrere a orientare i consumatori verso l’uso di strumenti di pagamento, generando in tal modo commissioni elevate a favore degli emittenti. Per contrastare tali pratiche, è opportuno che le misure miranti a imporre restrizioni alle commissioni interbancarie si applichino unicamente alle carte di pagamento divenute un prodotto di massa e che gli esercenti hanno di norma difficoltà a rifiutare in ragione della loro ampia diffusione, sia in termini di emissione che di uso (vale a dire le carte di debito e le carte di credito ad uso dei consumatori). Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato nei comparti non regolamentati del settore e per limitare il trasferimento di attività dai comparti regolamentati a quelli non regolamentati, occorre adottare una serie di misure, tra cui quelle in materia di separazione tra schemi e infrastrutture, orientamento del pagatore da parte del beneficiario e accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del beneficiario». 4 Il capo I di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali», comprende l’articolo 1 dello stesso, intitolato «Ambito di applicazione», il quale, ai paragrafi 3 e 5, prevede quanto segue: «3.   Il capo II non si applica: (…) c) alle operazioni tramite carte di pagamento emesse dagli schemi di carte di pagamento a tre parti. (…) 5.   Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti. Tuttavia, fino al 9 dicembre 2018, per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, un tale schema di carte di pagamento a tre parti può essere esentato dagli obblighi di cui al capo II, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell’ambito di tale schema di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 3% del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in tale Stato membro». 5 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», è così formulato: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (…) 2) “emittente”: prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore; (…) 10) “commissione interbancaria”: commissione applicata per ogni operazione direttamente o indirettamente, ad esempio mediante un terzo, tra l’emittente e il soggetto convenzionatore in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta. La compensazione netta o altre forme concordate di remunerazione formano parte della commissione interbancaria; 11) “compensazione netta”: l’importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate; 12) “commissione per i servizi all’esercente”: commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore in relazione a operazioni di pagamento basate su carta; 13) “beneficiario”: persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell’operazione di pagamento; (…) 17) “schema di carte di pagamento a quattro parti”: schema di carte di pagamento in cui le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l’intermediazione dello schema, dell’emittente (dal lato del pagatore) e del soggetto convenzionatore (dal lato del beneficiario); 18) “schema di carte di pagamento a tre parti”: schema di carte di pagamento in cui lo schema stesso fornisce servizi di convenzionamento e di emissione e le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore al conto di pagamento del beneficiario nell’ambito dello schema. Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione di strumenti di pagamento basati su carta o di convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti. (…) 24) “prestatore di servizi di pagamento”: ogni persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento elencati nell’allegato della direttiva 2007/64/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE ( GU 2007, L 319, pag. 1 ),] o riconosciuta quale emittente di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ( GU 2009, L 267, pag. 7 )]. Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi; (…) 30) “marchio di pagamento”: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare lo schema di carte di pagamento nell’ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta; (…) 32) “multimarchio in co-branding”: inclusione di almeno un marchio di pagamento e di almeno un marchio non riferito a uno strumento di pagamento in uno stesso strumento di pagamento basato su carta; (…)». 6 Il capo II dello stesso regolamento, intitolato «Commissioni interbancarie», comprende gli articoli da 3 a 5 dello stesso. L’articolo 4 del regolamento 2015/751, rubricato «Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori», dispone quanto segue: «I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore allo 0,3% del valore dell’operazione per ogni operazione tramite carta di credito. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commission[i] interbancarie inferiore». 7 L’articolo 5 dello stesso regolamento, intitolato «Divieto di elusione», così prevede: «Ai fini dell’applicazione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della commissione interbancaria». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 Dalla decisione di rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA] gestisce uno schema di carte di pagamento a tre parti, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 2015/751. 9 Nel 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con la KLM, per il periodo compreso tra il 1 o giugno 2011 e il 1 o giugno 2019, un accordo di co-branding in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] emette carte di credito multimarchio in co-branding. 10 Uno degli aspetti dell’accordo riguarda l’accesso al programma di fidelizzazione della KLM (in prosieguo: il «programma [OSCURATO:PERSONA]»), che consente ai clienti di quest’ultima di guadagnare punti fedeltà (in prosieguo: le «miglia») quando viaggiano su voli della KLM o effettuano acquisti presso i partner della KLM. I clienti possono scambiare le proprie miglia con voli o altri servizi della KLM. La KLM e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concordato un «programma punti» attraverso il quale i titolari di una carta [OSCURATO:PERSONA] guadagnano direttamente miglia nell’ambito del programma [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] acquista miglia dalla KLM e le attribuisce ai titolari delle sue carte di credito in funzione dell’utilizzo di queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] e la KLM collaborano inoltre per l’emissione di «carte d’impresa» co-brandizzate. 11 Per l’insieme di tale cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha pagato alla KLM, oltre a un «bonus di firma», altri quattro tipi di remunerazione, vale a dire, in primo luogo, una royalty annuale per l’uso dei marchi commerciali della KLM e per l’accesso al programma [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, percentuali delle remunerazioni che la [OSCURATO:PERSONA] riceve dai titolari delle carte di credito per l’utilizzo di queste ultime, in terzo luogo, una percentuale dell’importo delle transazioni effettuate mediante tali carte e, in quarto luogo, remunerazioni per l’acquisto di miglia. 12 Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta altresì che la KLM, nella sua qualità di beneficiaria di operazioni di pagamento basate sulle carte multimarchio in co-branding, ha pagato commissioni per i servizi alla [OSCURATO:PERSONA]. 13 Nel 2018 la [OSCURATO:PERSONA] e la KLM hanno concluso nuovi contratti di partenariato. In forza di tali contratti, la [OSCURATO:PERSONA] ha versato un «bonus di firma» alla KLM nel 2018 e deve versarle gli importi corrispondenti alla royalty annuale per l’uso dei marchi commerciali della KLM e per l’accesso al programma [OSCURATO:PERSONA] nonché alle remunerazioni per l’acquisto di miglia. 14 Prima di questi nuovi contratti, nel maggio 2017, l’ACM aveva avviato un’indagine sull’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la KLM. Sulla base di tale indagine, con decisione del 6 marzo 2019, l’ACM ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ingiunzione con penalità di mora per violazione del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, dato che quest’ultima aveva pagato alla KLM commissioni interbancarie di importo superiore allo 0,3% del valore della transazione (in prosieguo: la «decisione del 6 marzo 2019»). L’ACM ha determinato tale importo sommando, su quattro anni di accordo e per ogni anno, tutte le remunerazioni pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla KLM e dividendo poi l’importo così ottenuto per il volume dei pagamenti effettuati con le carte di credito multimarchio in co-branding. Secondo l’ACM, la percentuale così calcolata superava ampiamente la percentuale massima autorizzata dello 0,3%. L’ingiunzione con penalità di mora mirava a garantire che la [OSCURATO:PERSONA] pagasse alla KLM una commissione non superiore allo 0,3% del valore della transazione su base annua e per transazione. 15 [OSCURATO:PERSONA] e la KLM hanno proposto un ricorso amministrativo avverso tale decisione e, parallelamente, hanno chiesto al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) provvedimenti provvisori. 16 Con ordinanza del 24 luglio 2019, il giudice dei procedimenti sommari del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha sospeso l’ingiunzione di cui trattasi con la motivazione che essa non teneva conto, nel calcolo dell’importo delle commissioni interbancarie, del valore delle miglia acquistate da parte della [OSCURATO:PERSONA] dalla KLM, che avrebbe dovuto essere detratto dalle remunerazioni versate a quest’ultima. 17 Con decisione del 22 gennaio 2020 (in prosieguo: la «decisione controversa»), l’ACM ha dichiarato infondate le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla KLM contro l’ingiunzione con penalità di mora imposta con la decisione del 6 marzo 2019. L’ACM ha constatato che qualsiasi remunerazione pagata da uno schema di carte di pagamento a tre parti a un partner di carta multimarchio in co-branding rientra nella nozione di «compensazione netta», di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751, nella misura in cui tale remunerazione è in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate. Se una remunerazione pagata dovesse essere qualificata come compensazione netta, essa farebbe parte della commissione interbancaria. A tal riguardo, l’ACM ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non possa detrarre il controvalore delle miglia da essa acquistate dalla KLM dalle remunerazioni da essa versate a quest’ultima. Ad abundantiam , l’ACM ha ritenuto che le remunerazioni di cui trattasi rientrino parimenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 di tale regolamento in quanto hanno un oggetto o un effetto analogo a una commissione interbancaria esplicita. 18 Inoltre, con decisione del 21 dicembre 2020, l’ACM ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] un importo di EUR 10 milioni a titolo di penalità di mora, per il motivo che quest’ultima non si era conformata all’ingiunzione imposta dalla decisione del 6 marzo 2019. L’ACM, pur accettando il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta a tale ingiunzione, ha ritenuto che quest’ultima avesse calcolato erroneamente (al rialzo) il valore delle miglia. Infatti, nel suo calcolo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che non tutti i titolari di carte utilizzano le loro miglia. Inoltre, non tutte le carte d’impresa emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero carte aziendali, ai sensi dell’articolo 2, punto 6, del regolamento 2015/751, cosicché anch’esse rientrerebbero nell’ambito di applicazione degli articoli 4 e 5 di tale regolamento. Di conseguenza, l’ACM ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato alla KLM remunerazioni più elevate di quelle consentite dall’ingiunzione con penalità di mora. 19 [OSCURATO:PERSONA] e la KLM hanno impugnato la decisione controversa e la decisione di recupero del 21 dicembre 2020 dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). 20 Il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha dedotto dalla sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑304/16 , EU:C:2018:66 ), che uno schema di carte di pagamento a tre parti che stipula un contratto di co-branding deve essere qualificato come schema di carte di pagamento a quattro parti, anche se il partner di carta multimarchio in co-branding non agisce in qualità di emittente. Pertanto, lo schema di carte di pagamento a tre parti gestito dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale è stato concluso il contratto di co-branding con la KLM, equivarrebbe a uno schema di carte di pagamento a quattro parti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento 2015/751. Pertanto, gli articoli 4 e 5 di tale regolamento, la cui applicabilità è, in linea di principio, esclusa per gli schemi di carte di pagamento a tre parti, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, si applicherebbero nel caso di specie. 21 Tuttavia, l’articolo 4 del regolamento 2015/751 non potrebbe applicarsi autonomamente all’accordo concluso da uno schema di carte di pagamento a tre parti con un partner di carta multimarchio in co-branding che non agisce in qualità di emittente, ma unicamente in combinato disposto con l’articolo 5 di detto regolamento. Inoltre, una commissione versata ad un partner di carta multimarchio in co-branding, contrariamente a una commissione versata a un emittente, non costituirebbe automaticamente una commissione interbancaria. Secondo il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), il criterio utilizzato dall’ACM per valutare se una remunerazione abbia un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria, secondo cui tale remunerazione deve essere pagata nell’ambito di un accordo in co-branding e deve essere volto a convincere i partner di carta multimarchio in co-branding a cooperare con uno schema di carte di pagamento a tre parti al fine di incoraggiare l’emissione e l’utilizzo di carte di pagamento, non è sufficiente per valutare l’analogia della remunerazione a una commissione interbancaria. Infatti, tale giudice ha considerato che il fatto che una siffatta remunerazione possa incoraggiare l’emissione e l’utilizzo di carte di pagamento non consente di fissare un limite massimo alla commissione interbancaria, poiché l’oggetto o l’effetto analogo di tale remunerazione deve essere valutato alla luce degli obiettivi del regolamento 2015/751. Pertanto, esso ha ritenuto che l’ACM avrebbe dovuto esaminare l’effetto dei pagamenti effettuati al partner di co‑branding sul mercato interno e i costi di transazione per i consumatori. 22 In tali circostanze, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che l’ACM non aveva sufficientemente dimostrato che le remunerazioni versate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla KLM avessero un oggetto o un effetto analogo a una commissione interbancaria e che non era quindi dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751. Per tale motivo, detto giudice ha annullato la decisione controversa. 23 [OSCURATO:PERSONA], l’ACM e la KLM hanno interposto appello avverso la sentenza del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 24 Quest’ultimo giudice nutre dubbi quanto alla questione se, e in che modo, gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751 si applichino ai pagamenti effettuati da uno schema di carte di pagamento a tre parti al suo partner multimarchio in co‑branding, come quelli di cui trattasi dinanzi ad esso. Inoltre, nell’ipotesi in cui trovino applicazione tali articoli 4 e 5, esso si chiede se, per determinare se, nel caso di specie, i pagamenti effettuati superino il massimale menzionato all’articolo 4 di tale regolamento, si debbano detrarre, dal loro importo, le commissioni per i servizi versate dalla KLM o il valore delle miglia acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 25 Ciò premesso, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 2, punto 11, del regolamento [2015/751] ai fini dell’applicazione delle disposizioni sostanziali di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che l’importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un partner di carta multimarchio in co-branding ha ricevuto da uno schema di carte di pagamento a tre parti relativamente a operazioni di pagamento basate su carta o a attività correlate è considerato compensazione netta, anche se detto partner di carta multimarchio in co‑branding non è esso stesso un emittente. 2) Se l’articolo 4 del regolamento [2015/751], in combinato disposto con l’articolo 2, punto 10, seconda frase, [di tale regolamento,] debba essere interpretato nel senso che la compensazione netta rientra direttamente nell’ambito di applicazione [di tale] articolo 4. 3) Se l’articolo 5 del regolamento [2015/751] debba essere interpretato nel senso che esso riguarda anche remunerazioni, compresa la compensazione netta, ricevute da un partner di carta multimarchio in co-branding dallo schema di carte di pagamento, anche se il partner di carta multimarchio in co-branding non interviene nell’emissione. 4) a) Se l’articolo 5 del regolamento [2015/751] debba essere interpretato nel senso che una remunerazione, compresa la compensazione netta, ricevuta da un partner di carta multimarchio in co-branding relativamente a operazioni di pagamento basate su carta o a attività correlate, ha un oggetto analogo alla commissione interbancaria, se detta commissione è finalizzata ad espandere le attività dello schema di carte di pagamento. b) Se l’articolo 5 [di tale] regolamento debba essere interpretato nel senso che una remunerazione, compresa la compensazione netta, ricevuta da un partner di carta multimarchio in co-branding relativamente a operazioni di pagamento basate su carta o a attività correlate, ha un effetto analogo alla commissione interbancaria, allorché detta commissione determini un’espansione delle attività dello schema di carte di pagamento. c) In caso di risposta negativa [alla quarta questione, lettere a) e b)], ci si chiede in base a quali criteri e/o fattori si debba valutare se una remunerazione, compresa la compensazione netta ricevuta da un partner di carta multimarchio in co-branding relativamente a operazioni di pagamento basate su carta o a attività correlate, abbia un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. 5) Se l’articolo 5 del regolamento [2015/751] debba essere interpretato nel senso che una remunerazione deve essere considerata parte della commissione interbancaria già ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 [di tale] regolamento, qualora detta remunerazione abbia un oggetto analogo alla commissione interbancaria. 6) Se l’articolo 2, punto 11, del regolamento [2015/751] debba essere interpretato nel senso che una commissione per i servizi all’esercente pagata da un partner di carta multimarchio in co-branding a uno schema di carte di pagamento a tre parti può essere detratta dai pagamenti, dagli sconti o dagli incentivi che il partner di carta multimarchio in co-branding riceve dallo schema di [carte di] pagamento relativamente a operazioni di pagamento basate su carta o a attività correlate. 7) a) Se l’articolo 2, punto 11, del regolamento [2015/751] debba essere interpretato nel senso che non solo [remunerazioni] monetarie del partner di carta multimarchio in co-branding, ma anche i costi o il controvalore economico di una prestazione di un partner di carta multimarchio in co-branding possono essere detratti dall’importo totale che il partner di carta multimarchio in co-branding riceve dallo schema di carte di pagamento. b) In caso di risposta affermativa [alla settima questione, lettera a)], in base a quali criteri si debba stabilire detto valore». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 26 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 debba essere interpretato nel senso che l’importo netto totale dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un partner multimarchio in co-branding riceve da uno schema di carte di pagamento a tre parti possa essere considerato una «compensazione netta», ai sensi di tale disposizione, anche se tale partner multimarchio in co-branding non è esso stesso un «emittente», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento. 27 La «compensazione netta» è definita all’articolo 2, punto 11, del suddetto regolamento come «l’importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate». 28 L’articolo 2, punto 2, del medesimo regolamento definisce la nozione di «emittente» come «prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore». 29 L’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/751 prevede che la compensazione netta formi parte della commissione interbancaria. Quest’ultima è soggetta al massimale previsto all’articolo 4 del regolamento 2015/751. 30 A tal riguardo, occorre osservare, da un lato, che, a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2015/751, il capo II di quest’ultimo, di cui fanno parte gli articoli 4 e 5 che fissano le norme relative al massimale sulle commissioni interbancarie per le operazioni effettuate tramite carta a uso dei consumatori, non si applica «alle operazioni tramite carte di pagamento emesse dagli schemi di carte di pagamento a tre parti». Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento, al pari dell’articolo 2, punto 18, del medesimo regolamento, che definisce cosa si debba intendere per «schema di carte di pagamento a tre parti», prevede che, quando, in particolare, tale schema emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti. Pertanto, sebbene, in linea di principio, uno schema di carte di pagamento a tre parti non sia soggetto agli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento, la situazione è diversa se ha emesso strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding, il che porta a qualificarlo, in tale ipotesi, come schema di carte di pagamento a quattro parti (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punti da 50 a 52 ). 31 Di conseguenza, quando uno schema di carte di pagamento a tre parti conclude un accordo di co-branding, ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del regolamento 2015/751, tale schema deve essere considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, di tale regolamento, con la conseguenza che gli obblighi derivanti dagli articoli da 3 a 5 e 7 del predetto regolamento gli sono applicabili (sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punto 72 ). 32 Dall’altro lato, occorre ricordare che il «multimarchio in co-branding» è definito all’articolo 2, punto 32, del regolamento 2015/751 come «inclusione di almeno un marchio di pagamento e di almeno un marchio non riferito a uno strumento di pagamento in uno stesso strumento di pagamento basato su carta». 33 Non si può dedurre da tale definizione, né dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 5, né da quella dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 2015/751 che un partner di carta multimarchio in co-branding che abbia concluso un accordo con uno schema di carte di pagamento a tre parti intervenga necessariamente in tale schema in qualità di emittente, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento. Se il legislatore dell’Unione avesse inteso restringere l’ambito di applicazione del suddetto articolo 1, paragrafo 5, perché così fosse, lo avrebbe previsto espressamente (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punti 59 e 60 ). 34 Pertanto, l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un accordo tra un partner di carta multimarchio in co-branding, da un lato, e uno schema di carte di pagamento a tre parti, dall’altro, non è necessario che tale partner di carta multimarchio in co‑branding agisca in qualità di «emittente», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento, affinché il suddetto schema sia considerato uno schema che emette strumenti di pagamento basati su una carta con un partner di carta multimarchio in co-branding e sia quindi considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti, ai sensi della prima di tali disposizioni. 35 Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede, più specificamente, se le remunerazioni che un partner di carta multimarchio in co-branding riceve da uno schema di carte di pagamento a tre parti in relazione a operazioni di pagamento o ad attività connesse a tali carte debbano essere considerate una compensazione netta, ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751, anche se è pacifico che tale partner di carta multimarchio in co-branding non è esso stesso un emittente, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento. 36 È vero che la definizione della nozione di «compensazione netta», ricordata al punto 27 della presente sentenza, riguarda letteralmente i pagamenti che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento. 37 Tuttavia, si deve considerare che, interpretata nel contesto del medesimo regolamento e alla luce degli obiettivi da esso perseguiti, tale definizione deve essere intesa nel senso che essa comprende l’importo netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un partner di carta multimarchio in co-branding, che non è esso stesso un emittente, riceve dallo schema di carte di pagamento. 38 Tale interpretazione non è messa in discussione dalla circostanza, evidenziata dal giudice del rinvio, secondo cui i pagamenti della [OSCURATO:PERSONA] alla KLM non sono direttamente connessi a un’operazione di pagamento, ma costituiscono la remunerazione per la cooperazione della KLM. 39 Infatti, la Corte ha già precisato che non si può escludere che si possa individuare un certo tipo di contropartita o di vantaggio come costitutivo di una commissione interbancaria implicita, ai sensi del considerando 28 del regolamento 2015/751, senza che il partner di carta multimarchio in co-branding con il quale lo schema di carte di pagamento a tre parti ha concluso un accordo sia necessariamente coinvolto nell’attività di emissione di tale schema. Potrebbe pertanto rivelarsi difficile conseguire gli obiettivi del regolamento 2015/751, in particolare quello di cui all’articolo 1, paragrafo 5, dello stesso, consistente nel garantire condizioni di parità sul mercato, se le situazioni nelle quali il partner di carta multimarchio in co-branding non agisce in qualità di emittente, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del suddetto regolamento, dovessero, per questo, esulare dalle disposizioni contenute negli articoli da 3 a 5 e 7 di tale medesimo regolamento (sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punto 71 ). 40 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, la nozione di «compensazione netta», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751, deve quindi essere interpretata alla luce dell’assimilazione parziale degli schemi di carte di pagamento a tre parti agli schemi di carte di pagamento a quattro parti, come operata all’articolo 1, paragrafo 5, di tale regolamento. 41 Infatti, come risulta dalle considerazioni svolte al punto 31 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha effettuato una scelta in merito al grado di tale assimilazione che occorreva operare tra gli schemi di carte di pagamento a tre parti e gli schemi di carte di pagamento a quattro parti, proprio ai fini dell’applicazione delle regole relative alle commissioni interbancarie, previste agli articoli da 3 a 5 del regolamento 2015/751 e contenute nel capo II di tale regolamento, affinché possano essere raggiunti gli obiettivi di detto regolamento. Questi ultimi mirano, in particolare, conformemente al considerando 10 del medesimo regolamento, al miglioramento del funzionamento del mercato interno e alla riduzione dei costi delle operazioni per i consumatori (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punti 67 e 84 ). 42 Più specificamente, dal considerando 28 del regolamento 2015/751 risulta che tale assimilazione, che implica che gli schemi di carte di pagamento a tre parti e gli schemi di carte di pagamento a quattro parti siano soggetti alle stesse regole, mira a tener conto del fatto che numerosi schemi di carte di pagamento, compresi gli schemi di carte di pagamento a tre parti che includono partner di carta multimarchio in co-branding assimilati a schemi di carte di pagamento a quattro parti, utilizzano commissioni interbancarie implicite e contribuiscono in tal modo alla creazione di condizioni di parità tra tali schemi di carte di pagamento (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punto 68 ). 43 Detta assimilazione e la realizzazione di tali obiettivi implicano l’interpretazione della nozione di «compensazione netta», definita all’articolo 2, punto 11, di tale regolamento, nel senso ampio di cui al punto 37 della presente sentenza. 44 Una siffatta interpretazione è altresì corroborata dall’articolo 5 del regolamento 2015/751, il quale prevede una norma diretta a vietare l’elusione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento. Pertanto, ai sensi di tale articolo 5, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate, è considerata parte della commissione interbancaria. 45 A tale titolo, il considerando 31 di detto regolamento precisa che tale norma riguarda, in modo ampio, i flussi finanziari destinati agli emittenti. Ciò implica che la «compensazione netta» delle commissioni pagate o percepite da tali emittenti a favore o da uno schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario dovrebbe essere considerata rientrante nella commissione interbancaria. Al considerando 31 si afferma che, per il calcolo di quest’ultima e per garantire che non si eludano le norme, si dovrebbe tener conto dell’importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dall’emittente da uno schema di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente allo schema. Una siffatta regola mira quindi a tener conto del fatto che i pagamenti, gli incentivi e le commissioni possono essere diretti, ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione, o indiretti, quando costituiscono incentivi di marketing, bonus o sconti per determinati volumi di operazioni. 46 Al fine di garantire che i diversi tipi di schemi di carte di pagamento, compresi gli schemi di carte di pagamento a tre parti assimilati a schemi di carte di pagamento a quattro parti, qualora i primi includano partner di carta multimarchio in co‑branding, siano soggetti alle stesse regole, si deve ritenere, tenuto conto di quanto precede, che i flussi finanziari ricevuti da tali partner di carta multimarchio in co-branding nell’ambito di un tale schema di carte di pagamento a tre parti debbano essere presi in considerazione nella determinazione della «compensazione netta», anche nel caso in cui detti partner non agiscano in qualità di emittente, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento 2015/751. 47 Ne consegue che una remunerazione che un partner di carta multimarchio in co‑branding riceve da uno schema di carte di pagamento a tre parti nell’ambito di operazioni di pagamento tramite carta o di attività connesse deve essere considerata rientrante nella nozione di «compensazione netta», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di tale regolamento, qualora tale remunerazione abbia un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. 48 In considerazione di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che l’importo netto totale dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un partner di carta multimarchio in co-branding riceve da uno schema di carte di pagamento a tre parti può essere considerato una «compensazione netta», ai sensi di tale disposizione, anche se tale partner non è esso stesso un «emittente», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento, purché le remunerazioni facenti parte di tale importo abbiano un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. Sulla seconda questione 49 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, letti in combinato disposto con l’articolo 2, punti 10 e 11, di quest’ultimo, debbano essere interpretati nel senso che la «compensazione netta», ai sensi di quest’ultima disposizione, rientri direttamente nell’ambito di applicazione di tale articolo 4 o, in alternativa, in quello del divieto di elusione previsto all’articolo 5 di detto regolamento. 50 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/751, la commissione interbancaria offerta o richiesta dai prestatori di servizi di pagamento per le operazioni basate su carta di credito non deve superare lo 0,3% del valore dell’operazione. L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Divieto di elusione», prevede, dal canto suo, che, ai fini dell’applicazione di tale massimale, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della commissione interbancaria 51 Ne consegue che queste due disposizioni hanno ambiti di applicazione ben distinti. Da un lato, l’articolo 4 del regolamento 2015/751 riguarda infatti specificamente la «commissione interbancaria», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, di tale regolamento. Si tratta di una commissione pagata direttamente o indirettamente per ciascuna operazione effettuata tra l’emittente e il soggetto convenzionatore che sono parti di un’operazione di pagamento basata su carta e tale articolo 4 prevede che tale commissione non superi un massimale fissato allo 0,3% del valore di una siffatta operazione. 52 Dall’altro lato, l’articolo 5 di detto regolamento prevede una norma volta a vietare l’elusione di tale massimale includendo nella commissione interbancaria qualsiasi altra remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo a tale commissione. 53 Come constatato ai punti da 44 a 47 della presente sentenza, tale regola mira quindi a garantire che i diversi tipi di schemi di carte di pagamento, compresi gli schemi di carte di pagamento a tre parti assimilati a schemi di carte di pagamento a quattro parti, laddove i primi includano partner di carta multimarchio in co-branding, siano soggetti alle stesse regole. Tale obiettivo implica che si tenga conto, in modo ampio, dei pagamenti, degli incentivi e delle commissioni diretti, ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione, o indiretti che intervengono in tali schemi e che possono influenzare il livello delle commissioni interbancarie. Al fine di tener conto delle specificità dei diversi tipi di schemi di carte di pagamento, le forme concordate di remunerazione nell’ambito di tali schemi, compresa la compensazione netta, devono pertanto essere presi in considerazione, ai fini dell’applicazione del massimale di cui all’articolo 4 del regolamento 2015/751, quando hanno un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. 54 Se è vero che l’articolo 2, punto 10, di tale regolamento indica che la compensazione netta o altre forme concordate di remunerazione formano parte della commissione interbancaria, dalla chiara formulazione dell’articolo 5 di detto regolamento e dall’oggetto della norma antielusione da esso prevista risulta che tale presa in considerazione è giustificata ai fini dell’applicazione di tale norma. Ne consegue quindi che tale compensazione o tali altre remunerazioni rientrano nell’ambito di applicazione di detto articolo 5, qualora abbiano un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. 55 Tale interpretazione è inoltre corroborata dalla genesi del regolamento 2015/751. Infatti, la menzione della «remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria», che figurava inizialmente all’articolo 4 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (COM/2013/0550 final), è stata spostata all’articolo 5 del regolamento 2015/751. Tale spostamento è la conseguenza diretta, come ammesso dall’ACM nelle sue osservazioni scritte, dell’aggiunta, in tale regolamento, della clausola di assimilazione di taluni schemi di carte di pagamento a tre parti agli schemi di carte di pagamento a quattro parti, contenuta nella versione definitiva dell’articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento. 56 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, letti in combinato disposto con l’articolo 2, punti 10 e 11, di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che la compensazione netta rientra nell’ambito di applicazione del divieto di elusione previsto all’articolo 5 di tale regolamento. Sulle questioni dalla terza alla quinta 57 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 5 del regolamento 2015/751 si applichi a remunerazioni, compresa la compensazione netta, ricevute da un partner di carta multimarchio in co-branding da parte di uno schema di carte di pagamento, qualora tale partner non sia un emittente di carte. In caso affermativo, esso si chiede, nell’ambito della sua quarta questione, in sostanza, a quali condizioni tali remunerazioni abbiano «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria», ai sensi di tale disposizione. In tale contesto, esso si chiede, in particolare, se la finalità di dette remunerazioni debba essere quella di incentivare l’utilizzo da parte dei titolari delle carte di tale schema. Infine, nell’ambito della sua quinta questione, esso chiede se occorra esaminare l’effetto di dette remunerazioni qualora sia stato accertato che esse avevano un oggetto analogo alla commissione interbancaria. 58 Il giudice del rinvio chiede quindi come interpretare la condizione di cui all’articolo 5 del regolamento 2015/751 che richiede che le remunerazioni concordate, compresa la compensazione netta, abbiano «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria» per poter rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, in particolare quando si tratta di remunerazioni percepite da un partner di carta multimarchio in co-branding che non è un emittente nell’ambito di uno schema di carte di pagamento a tre parti assimilato a uno schema di carte di pagamento a quattro parti. 59 In tali circostanze, occorre considerare che con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 del regolamento 2015/751 debba essere interpretato nel senso che la condizione relativa al fatto che la remunerazione convenuta, compresa la compensazione netta, abbia un «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria» richiede di determinare se una remunerazione concordata tra un partner di carta multimarchio in co-branding, che non è un emittente, e uno schema di carte di pagamento a tre parti in relazione a operazioni di pagamento o ad attività connesse a tali carte abbia un oggetto o, alternativamente, un effetto incentivante analogo a una siffatta commissione interbancaria. 60 Occorre rilevare, in primo luogo, come risulta dalle risposte alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, che l’articolo 5 del regolamento 2015/751 si applica a remunerazioni, compresa la compensazione netta, ricevute da un partner di carta multimarchio in co-branding dallo schema di carte di pagamento, qualora tale partner non sia un emittente di carte. Una siffatta applicazione rientra nell’assimilazione che occorre operare tra gli schemi di carte di pagamento a tre parti, qualora essi coinvolgano un partner di carta multimarchio in co-branding e gli schemi di carte di pagamento a quattro parti. Tale assimilazione contribuisce all’obiettivo di tale regolamento di stabilire pari condizioni di concorrenza tra tali schemi applicando loro le stesse regole. Come risulta dal punto 42 della presente sentenza, tale disposizione mira quindi a tener conto dell’esistenza di commissioni interbancarie implicite nell’ambito degli schemi di carte di pagamento a tre parti assimilati a schemi di carte di pagamento a quattro parti, quando i primi includono partner di carta multimarchio in co-branding. 61 A tal fine, l’articolo 5 del regolamento 2015/751 si applica alle forme concordate di remunerazione nell’ambito degli schemi di carte di pagamento a tre parti che non sono esplicitamente commissioni interbancarie, ma che hanno oggetto o effetto analogo a tali commissioni. 62 Inoltre, dal considerando 31 di tale regolamento, ricordato al punto 45 della presente sentenza, risulta che la regola prevista da tale articolo 5 mira a tener conto del fatto che, negli schemi di carte di pagamento, i pagamenti, gli incentivi e le commissioni possono essere diretti, ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione, o indiretti, quando costituiscono incentivi di marketing, bonus o sconti per determinati volumi di operazioni. 63 È quindi alla luce della definizione della nozione di «commissione interbancaria», definita all’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/751, nonché di tale considerando 31, che occorre interpretare la condizione secondo cui una remunerazione deve avere «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria» per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 di tale regolamento. 64 A tal riguardo, occorre ricordare, sotto un primo profilo, che la «commissione interbancaria», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/751, designa una commissione applicata per ogni operazione tra l’emittente e il soggetto convenzionatore in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta. Come risulta dal considerando 10 di tale regolamento, le commissioni interbancarie sono generalmente applicate agli esercenti dai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione di pagamento basata su carta e si ripercuotono sui costi delle operazioni per i consumatori. 65 Ne consegue che, per analogia, una remunerazione che, da un lato, è pagata dallo schema di carte di pagamento a tre parti al partner di carta multimarchio in co‑branding per il volume o le operazioni connesse all’utilizzo di tale carta e che, dall’altro, ha una ripercussione sul costo del servizio di utilizzo di detta carta per il consumatore può costituire una remunerazione che ha un «oggetto analogo alla commissione interbancaria», ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 2015/751. 66 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la condizione secondo cui una remunerazione convenuta ha un «effetto analogo alla commissione interbancaria», ai sensi di tale disposizione, dalla formulazione di quest’ultima nonché dall’obiettivo da questa perseguito risulta che tale condizione mira a coprire qualsiasi altra remunerazione convenuta nell’ambito dello schema di carte di pagamento, in particolare una remunerazione tra lo schema di carte di pagamento a tre parti e il partner di carta multimarchio in co-branding, che non è direttamente basata sul volume o sulle operazioni connesse all’utilizzo della carta, ma che ha un effetto su tale utilizzo. 67 Dalle precisazioni enunciate ai considerando 31 e 32 del regolamento 2015/751, nonché dalla definizione della nozione di «compensazione netta», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di tale regolamento, risulta che detta condizione riguarda i pagamenti in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate, volte a finanziare le pratiche incentivanti l’utilizzo di tale carta, quali gli incentivi di marketing, i bonus o gli sconti, e che hanno un effetto sul costo di utilizzo della suddetta carta per il consumatore. 68 In secondo luogo, occorre precisare che dall’utilizzo della congiunzione «o» nella formulazione chiara e inequivocabile di tale articolo 5 risulta che il criterio ivi contenuto ha carattere alternativo. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, è sufficiente che le remunerazioni ricevute abbiano un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria per essere considerate come rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione, ai fini dell’applicazione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4 del precitato regolamento. 69 Spetta tuttavia al giudice stabilire, tenendo conto di quanto precede e alla luce delle caratteristiche della remunerazione convenuta tra lo schema di carte di pagamento a tre parti e il partner di carta multimarchio in co-branding di cui trattasi nel procedimento principale, se tale remunerazione abbia un oggetto o, alternativamente, un effetto analogo a una commissione interbancaria, cosicché tale remunerazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del regolamento 2015/751. 70 Ne consegue che occorre rispondere alle questioni dalla terza alla quinta dichiarando che l’articolo 5 del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che la condizione relativa al fatto che la remunerazione convenuta, compresa la compensazione netta, abbia un «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria» richiede di determinare se una remunerazione concordata tra un partner di carta multimarchio in co-branding, che non è un emittente, e uno schema di carte di pagamento a tre parti in relazione a operazioni di pagamento o ad attività connesse a tali carte, abbia un oggetto o, alternativamente, un effetto incentivante analogo a una siffatta commissione interbancaria, il che implica che si tenga conto dell’oggetto o dell’effetto di tale remunerazione sull’incentivo per il consumatore ad utilizzare dette carte. Sulla sesta questione 71 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 debba essere interpretato nel senso che una «commissione per i servizi all’esercente», pagata da un partner di carta multimarchio in co-branding a uno schema di carte di pagamento a tre parti, possa essere detratta dai pagamenti, dagli sconti o dagli incentivi che tale partner di carta multimarchio in co-branding riceve dallo schema di carte pagamento in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate. 72 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 definisce la nozione di «compensazione netta» come «l’importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate». 73 Inoltre, occorre osservare che l’articolo 2, punto 12, di tale regolamento definisce la «commissione per i servizi all’esercente» come «commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore in relazione a operazioni di pagamento basate su carta». A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, di detto regolamento, per «beneficiario» si intende «[una] persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell’operazione di pagamento». 74 Pertanto, dalla chiara formulazione dell’articolo 2, punto 12, del regolamento 2015/751 risulta che la commissione per i servizi all’esercente si inserisce nel rapporto tra un esercente, vale a dire il beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 13, di tale regolamento, e il soggetto convenzionatore. Per contro, poiché tale commissione non si inserisce nel rapporto giuridico tra il partner di carta multimarchio in co-branding e il soggetto convenzionatore, vale a dire lo schema di carte di pagamento a tre parti, essa non rientra nella nozione di «compensazione netta», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di detto regolamento. 75 In uno schema di carte di pagamento a tre parti, lo stesso soggetto, ossia lo schema di carte di pagamento, esercita le funzioni di convenzionatore e di emittente e un partner di carta multimarchio in co-branding può anche essere un esercente che utilizza servizi di tale schema, ossia un beneficiario ai sensi del medesimo regolamento. In una simile configurazione, un partner di carta multimarchio in co-branding può utilizzare i servizi di detto schema e accettare operazioni di pagamento con strumenti di pagamento emessi dallo stesso schema e pagare una commissione per i servizi a quest’ultimo. Tuttavia, una siffatta commissione per i servizi versata dal partner di carta multimarchio in co-branding è pagata da quest’ultimo non in tale qualità, ma in quanto beneficiario. Infatti, tale commissione per i servizi è priva di nesso con l’accordo concluso con lo schema di carte di pagamento e, in ogni caso, dovrebbe essere pagata anche presso un altro schema di carte di pagamento. Pertanto, tale commissione non rientra nel rapporto giuridico tra il partner di carta multimarchio in co-branding e il soggetto convenzionatore. 76 Di conseguenza, la commissione per i servizi pagata dall’esercente non può essere detratta dall’importo totale dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi ricevuti dal partner di carta multimarchio in co-branding da parte dello schema di carte di pagamento a tre parti per il calcolo di tale compensazione netta, anche se è tale partner a operare in qualità di esercente. 77 Da quanto precede risulta che l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che una «commissione per i servizi all’esercente», pagata da un partner di carta multimarchio in co-branding a uno schema di carte di pagamento a tre parti, non può essere detratta dai pagamenti, dagli sconti o dagli incentivi che il partner di carta multimarchio in co-branding riceve dallo schema di carte pagamento in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate. Sulla settima questione 78 Con la sua settima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 debba essere interpretato nel senso che esso consente, ai fini del calcolo della compensazione netta, di detrarre dall’importo totale ricevuto dal partner di carta multimarchio in co-branding da parte dello schema di carte di pagamento a tre parti non solo le remunerazioni monetarie versate da tale partner, ma anche le prestazioni non monetarie che detto partner eroga a tale schema di carte di pagamento e, se del caso, sulla base di quali criteri tale valore debba essere determinato. 79 Come risulta dalla risposta alla prima questione, la compensazione netta, nel caso di uno schema di carte di pagamento a tre parti che emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding, corrisponde all’importo netto totale dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi ricevuti dal partner di carta multimarchio in co-branding da parte dello schema di carte di pagamento. 80 Al fine di determinare se, ed eventualmente in quale misura, una compensazione non monetaria possa essere detratta dalle remunerazioni pagate al partner multimarchio in co-branding dallo schema di carte di pagamento a tre parti, sotto un primo profilo, occorre ricordare che l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 si riferisce a «pagamenti, sconti o incentivi». Orbene, la nozione di «incentivo» ha una portata ampia che va al di là dei soli incentivi monetari. L’impiego di tale termine al plurale dopo la menzione dei pagamenti e degli sconti tende, inoltre, a confermare che la compensazione così considerata non è limitata alla sola compensazione monetaria. 81 Tale interpretazione estensiva dell’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 è corroborata dal considerando 31 di tale regolamento. Infatti, come constatato al punto 45 della presente sentenza, i pagamenti, gli incentivi e le commissioni possono essere sia diretti (basati sul volume o specifici per ogni operazione) sia indiretti (incentivi di marketing, bonus, sconti per determinati volumi di operazioni), cosicché la nozione di «incentivo» non può essere intesa nel senso che essa comprende esclusivamente le remunerazioni monetarie. 82 Inoltre, tale considerando 31 precisa che, al momento di verificare se vi sia elusione delle disposizioni del citato regolamento, è opportuno tener conto degli utili realizzati dagli emittenti grazie a programmi speciali condotti congiuntamente da emittenti e schemi di carte di pagamento nonché del reddito che gli schemi di carte di pagamento traggono da servizi di trattamento, licenze e altri compensi. 83 Sotto un secondo profilo, interpretare l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 nel senso che solo i contributi monetari possono essere detratti dalle remunerazioni versate al partner di carta multimarchio in co-branding pregiudicherebbe gli obiettivi perseguiti da tale regolamento nonché la norma prevista all’articolo 5 del citato regolamento, il cui scopo è di vietare l’elusione dei massimali menzionati agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento. 84 Per quanto riguarda il valore delle remunerazioni non monetarie, esso deve essere determinato in funzione del loro valore economico. Infatti, se il valore delle remunerazioni non monetarie fosse determinato contrattualmente dallo schema di carte di pagamento a tre parti e dal partner di carta multimarchio in co-branding, tale valore potrebbe essere sovrastimato al fine di compensare le remunerazioni versate da tale schema al partner di carta multimarchio in co-branding. Orbene, ciò pregiudicherebbe l’obiettivo del regolamento 2015/751 di garantire condizioni di parità sul mercato e di ridurre il costo delle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento per i consumatori. Pertanto, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione il valore economico dell’incentivo non monetario determinando tale valore sulla base di tutti gli elementi della controversia di cui è investito, e in particolare del suo valore economico reale nel caso in cui il servizio possa essere acquistato da altre persone e il suo prezzo sia stato reso pubblico. 85 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla settima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che esso consente, ai fini del calcolo della compensazione netta, di detrarre dall’importo totale ricevuto dal partner multimarchio in co‑branding da parte dello schema di carte di pagamento a tre parti non solo le remunerazioni monetarie versate da tale partner, ma anche le prestazioni non monetarie che detto partner eroga a tale schema di carte di pagamento e che devono essere valutate tenendo conto del loro valore economico reale. Sulle spese 86 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, deve essere interpretato nel senso che l’importo netto totale dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un partner di carta multimarchio in co‑branding riceve da uno schema di carte di pagamento a tre parti può essere considerato una «compensazione netta», ai sensi di tale disposizione, anche se tale partner non è esso stesso un «emittente», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale regolamento, purché le remunerazioni facenti parte di tale importo abbiano un oggetto o un effetto analogo alla commissione interbancaria. 2) Gli articoli 4 e 5 del regolamento 2015/751, letti in combinato disposto con l’articolo 2, punti 10 e 11, di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che la compensazione netta rientra nell’ambito di applicazione del divieto di elusione previsto all’articolo 5 di tale regolamento. 3) L’articolo 5 del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che la condizione relativa al fatto che la remunerazione convenuta, compresa la compensazione netta, abbia un «oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria» richiede di determinare se una remunerazione concordata tra un partner di carta multimarchio in co‑branding, che non è un emittente, e uno schema di carte di pagamento a tre parti in relazione a operazioni di pagamento o ad attività connesse a tali carte abbia un oggetto o, alternativamente, un effetto incentivante analogo a una siffatta commissione interbancaria, il che implica che si tenga conto dell’oggetto o dell’effetto di tale remunerazione sull’incentivo per il consumatore ad utilizzare dette carte. 4) L’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che una «commissione per i servizi all’esercente», pagata da un partner di carta multimarchio in co-branding a uno schema di carte di pagamento a tre parti, non può essere detratta dai pagamenti, dagli sconti o dagli incentivi che il partner di carta multimarchio in co-branding riceve dallo schema di carte di pagamento in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate. 5) L’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/751 deve essere interpretato nel senso che esso consente, ai fini del calcolo della compensazione netta, di detrarre dall’importo totale ricevuto dal partner multimarchio in co-branding da parte dello schema di carte di pagamento a tre parti non solo le remunerazioni monetarie versate da tale partner, ma anche le prestazioni non monetarie che detto partner eroga a tale schema di carte di pagamento e che devono essere valutate tenendo conto del loro valore economico reale. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris