CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 39902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 19.11.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di lesioni personali volontarie aggravate, in rubrica ascrittogli, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, anche con riferimento al riconoscimento fotografico, operato dalla persona offesa. Con conclusioni scritte del 13.6.2022, il difensore di fiducia della costituita parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Va, invero, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuto che le censure difensive si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Nulla è dovuto alla parte civile, a titolo di refusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, non avendo quest'ultima esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione del proposto ricorso (cfr. Cass., Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551; Cass., Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834; Cass., Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Rv. 277152). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del