CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 11430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/09/1975 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 12 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi nove di reclusione, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, comma 2, 640 cod. pen. (capo a), artt. 81, comma 2, 476, 482, 61 n. 2 cod. pen. (capo b). 1.1.Vista la memoria del 17 gennaio 2022, con la quale il ricorrente ha ribadito le argomentazioni a sostegno dei primi due motivi di ricorso, reiterando la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità. 2. Ritenuto che le censure formulate con i primi due motivi di ricorso, pur come ulteriormente articolate nella descritta memoria difensiva, in relazione al reato di truffa, sono manifestamente infondate, per quanto emerge dagli atti (in materia processuale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale : Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) e, comunque, reiterative di identiche censure, cui già con la sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si riporta, è stata data esauriente e completa risposta, quanto alla regolarità della denuncia-querela e della procura speciale alla sua presentazione. Tanto, richiamando sul punto l'indirizzo costante di questa Corte in tema di validità della querela (ex multis, Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, Chiarenza, Rv. 263102; Sez. 6, n. 12799 del 1/04/2010, Pandolci, Rv. 246683) secondo la quale la denuncia formalmente presentata è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. Si è osservato, infatti, (Sez. 5, n. 1710 del 5/12/2013, Rv. 258682) ai fini della validità della querela, che la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela (come nel caso al vaglio, ove la denominazione dell'atto, nell'intestazione come denuncia è seguito da quella di querela, come si legge in calce allo stesso documento), in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata, laddove ci si trovi in presenza di un atto proveniente direttamente dalla parte, ossia confezionato dalla parte stessa, o da un difensore, e sottoscritto dal querelante. Infine, pacificamente ispirato al favor querelae è il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale nei casi, come quello di specie, in cui la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si riserva di costituirsi parte civile, questa deve essere considerata valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 5, sentenza n. 15691 del 06/12/2013, Rv. 260557). 2.1. Rilevato, a fronte di tali principi, che nel caso al vaglio, la parte denunciante ha espressamente letto, confermato e sottoscritto di persona l'atto, denominato espressamente denuncia/querela, sicché esso appare valido ed efficace e tale da integrare la necessaria condizione di procedibilità. 2.2. Considerato, quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, che si tratta di censure genericamente formulate e, comunque, inammissibili in quanto sollecitano, quanto alla sussistenza degli elementi materiali dei reati contestati a alla loro riferibilità all'imputato, un'inammissibile rilettura delle fonti di prova peraltro parcellizzata (riferita, infatti, alla deposizione di un solo teste, resa all'udienza del 4 ottobre 2017) senza tenere conto, peraltro, dell'esauriente e logica motivazione resa dalla Corte territoriale (a pag. 4 e 5), nonché in merito all'impossibilità di rinvenire, nel caso al vaglio, un'ipotesi di falso grossolano, dando atto, i giudici di appello, della necessità di procedere, onde accertare la genuinità dei bollettini di pagamento in questione, ad accertamenti presso l'ente [OSCURATO:PERSONA] cui erano apparentemente riferibili. 2.3.Ritenuto che con il quinto motivo si introducono censure manifestamente infondate, in quanto si tratta, quanto al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di valutazione che attiene ad un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e che deve essere effettuata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., sicché non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647), come avvenuto nel caso al vaglio. 2.4.Valutato, infine, manifestamente infondato il sesto motivo di ricorso inerente il trattamento sanzionatorio quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, beneficio rimesso alla motivazione del giudice di merito il quale, all'uopo, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] e,estensor