CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 18830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LODIdatia_avv-is-e-at ite-T.5-rtr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto autonomi ricorsi avverso la sentenza del 21 ottobre 2021 con cui il G.i.p. presso il Tribunale dì Lodi ha applicato loro le pene concordate ex art. 444 c.p.p. in relazione ai reati loro ascritti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; Considerato che, con motivo unico, identico nei tre ricorsi, il difensore di fiducia dei prevenuti si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice monocratico, non avendo lo stesso proceduto alla riqualificazione dei capi di imputazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p, - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Considerato che nel caso in esame i ricorrenti non hanno posto a sostegno dei loro ricorsi alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della loro volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro del tutto gerericamente e in modo assertivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, che ricorre, però, soltanto nel caso in cui si denunci un errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020). Ritenuto che un simile errore non sì rinviene nella pronuncia impugnata, essendo la qualificazione giuridica del fatto ritenuta dal G.i.p. corrispondente a quanto risulta dai capi d'imputazione e, peraltro, pienamente giustificata dalla gravità delle condotte. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere