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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19560/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato, riconoscendo, però, l'ipotesi del tentativo e quindi procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla regola valutativa della prova indiziaria, alle dichiarazioni ammissive rese dal coimputato e al giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] — non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché demandano alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio quando invece il giudice di legittimità non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato, riconoscendo, però, l'ipotesi del tentativo e quindi procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla regola valutativa della prova indiziaria, alle dichiarazioni ammissive rese dal coimputato e al giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] — non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché demandano alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio quando invece il giudice di legittimità non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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