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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 36535/2022

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la seguente SENTENZA sul ricOrso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30-06-2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 da! Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 giugno 2021, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 19 settembre 2018, con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4 comma 4 bis della legge n. 401 del 1989, a lui contestato perché, quale titolare, dell'esercizio commerciale "Centro scommesse Goldbet", in difetto della concessione AAMS e della licenza di cui all'art. 88 del TULPS, svolgeva un'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere, per via telematica, scommesse di qualunque genere in Italia e all'estero; fatto accertato in Palermo il 26 marzo 2014.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, Criscione, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. i., comma 643, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 131 bis cod. pen., osservando, in ordine al primo aspetto, che la speciale procedura di regolarizzazione prevista dal legislatore del 2014 è suscettibile di comportare riflessi sananti sul reato contestato e non solo sulla condotta successiva, come ritenuto dalla Corte di appello, dovendosi escludere l'applicazione delle sanzioni penali ex lege n: 401 del 1989 anche in relazione alle condotte pregresse alla regolarizzazione, valendo peraltro l'adesione alla procedura prevista dalla legge del 2014 anche come domanda di rilascio della licenza ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Ad ogni buon conto, osserva la difesa, il fatto doveva essere ritenuto di lieve entità, dovendosi valorizzare la condotta riparatoria tenuta dall'imputato.

Con il secondo motivo, è stata eccepita la nullità della sentenza per l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, nonostante egli avesse eletto domicilio il 25 giugno 2015 in via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, avendo ciò impedito al ricorrente di designare un difensore di fiducia e .di comparire all'udienza in cui è stato chiesto l'esame dell'imputato.

2.1. Con memoria pervenuta il 9 giugno 2022, il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppando in particolare le argomentazioni contenute nel primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, ma, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ' essendo il reato per cui si procede estinto per prescrizione.1.

Iniziando dal primo motivo, in particolare dalle censure riferite alla portata applicativa della regolarizzazione intrapresa dall'imputato ai sensi della legge n. 190 del. 2014, occorre evidenziare che la Cohe di appello ha correttamente escluso che a tale iniziativa possa ricollegarsi efficacia estintiva del reato de quo.

Tale impostazione risulta invero coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 271978), secondo cui, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'adesione, •a parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione, alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, ma non contempla in alcun modo l'estinzione o la non perseguibilità del reato derivante da condotte poste in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, non ottenuta in precedenza, al fine di svolgere lecitamente tale attività.

Di qui l'infondatezza del motivo di ricorso relativo a questo specifico aspetto.

1.1. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine all'ulteriore doglianza riferita alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Ed invero, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha rimarcato la protrazione della condotta illecita, posta in essere dalli8 novembre 2013, data di rigetto dell'istanza per l'ottenimento della licenza, fino al 26 marzo 2014, data dell'accertamento della P.G., 'per cui non può oggettivamente parlarsi di un comportamento occasionale, non potendo la condotta successiva al reato, ovvero l'avvio della procedura di regolarizzazione, elidere il disvalore dell'attività illecita posta in essere nell'epoca precedente.

Ora, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per accogliere le obiezioni difensive, che invero sollecitano un differente apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando dalla disamina del fascicolo processuale che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è avvenuta in mani proprie dell'imputato il 3 giugno 2021, proprio nel luogo dove Criscione aveva eletto domicilio, ovvero in via [OSCURATO:PERSONA] n. 57 a Palermo, il che vale a smentire del tutto il presupposto dell'eccezione difensiva.

3. In conclusione, il ricorso deve essere disatteso; tuttavia, tenuto conto, rispetto al primo motivo, dell'infondatezza non manifesta delle censure sollevate, deve rilevarsi che è maturata nelle more la prescrizione del reato, essendo decorso dalla data finale della sua consumazione (26 marzo 2014) il relativo termine massimo di 7 anni e 6 mesi, per cui, in assenza di cause di sospensione, la causa estintiva del reato risulta intervenuta in data 26 settembre 2021.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricOrso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30-06-2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 da! Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2021, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 19 settembre 2018, con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4 comma 4 bis della legge n. 401 del 1989, a lui contestato perché, quale titolare, dell'esercizio commerciale "Centro scommesse Goldbet", in difetto della concessione AAMS e della licenza di cui all'art. 88 del TULPS, svolgeva un'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere, per via telematica, scommesse di qualunque genere in Italia e all'estero; fatto accertato in Palermo il 26 marzo 2014. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, Criscione, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. i., comma 643, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 131 bis cod. pen., osservando, in ordine al primo aspetto, che la speciale procedura di regolarizzazione prevista dal legislatore del 2014 è suscettibile di comportare riflessi sananti sul reato contestato e non solo sulla condotta successiva, come ritenuto dalla Corte di appello, dovendosi escludere l'applicazione delle sanzioni penali ex lege n: 401 del 1989 anche in relazione alle condotte pregresse alla regolarizzazione, valendo peraltro l'adesione alla procedura prevista dalla legge del 2014 anche come domanda di rilascio della licenza ai sensi dell'art. 88 del TULPS. Ad ogni buon conto, osserva la difesa, il fatto doveva essere ritenuto di lieve entità, dovendosi valorizzare la condotta riparatoria tenuta dall'imputato. Con il secondo motivo, è stata eccepita la nullità della sentenza per l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, nonostante egli avesse eletto domicilio il 25 giugno 2015 in via [OSCURATO:PERSONA] n. 57, avendo ciò impedito al ricorrente di designare un difensore di fiducia e .di comparire all'udienza in cui è stato chiesto l'esame dell'imputato. 2.1. Con memoria pervenuta il 9 giugno 2022, il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppando in particolare le argomentazioni contenute nel primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, ma, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ' essendo il reato per cui si procede estinto per prescrizione.1. Iniziando dal primo motivo, in particolare dalle censure riferite alla portata applicativa della regolarizzazione intrapresa dall'imputato ai sensi della legge n. 190 del. 2014, occorre evidenziare che la Cohe di appello ha correttamente escluso che a tale iniziativa possa ricollegarsi efficacia estintiva del reato de quo. Tale impostazione risulta invero coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 271978), secondo cui, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'adesione, •a parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione, alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, ma non contempla in alcun modo l'estinzione o la non perseguibilità del reato derivante da condotte poste in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, non ottenuta in precedenza, al fine di svolgere lecitamente tale attività. Di qui l'infondatezza del motivo di ricorso relativo a questo specifico aspetto. 1.1. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine all'ulteriore doglianza riferita alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Ed invero, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha rimarcato la protrazione della condotta illecita, posta in essere dalli8 novembre 2013, data di rigetto dell'istanza per l'ottenimento della licenza, fino al 26 marzo 2014, data dell'accertamento della P.G., 'per cui non può oggettivamente parlarsi di un comportamento occasionale, non potendo la condotta successiva al reato, ovvero l'avvio della procedura di regolarizzazione, elidere il disvalore dell'attività illecita posta in essere nell'epoca precedente. Ora, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per accogliere le obiezioni difensive, che invero sollecitano un differente apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando dalla disamina del fascicolo processuale che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è avvenuta in mani proprie dell'imputato il 3 giugno 2021, proprio nel luogo dove Criscione aveva eletto domicilio, ovvero in via [OSCURATO:PERSONA] n. 57 a Palermo, il che vale a smentire del tutto il presupposto dell'eccezione difensiva. 3. In conclusione, il ricorso deve essere disatteso; tuttavia, tenuto conto, rispetto al primo motivo, dell'infondatezza non manifesta delle censure sollevate, deve rilevarsi che è maturata nelle more la prescrizione del reato, essendo decorso dalla data finale della sua consumazione (26 marzo 2014) il relativo termine massimo di 7 anni e 6 mesi, per cui, in assenza di cause di sospensione, la causa estintiva del reato risulta intervenuta in data 26 settembre 2021.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnat
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