CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 44342/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dì [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza emessa in data 13 maggio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo ufficio, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1), 110, 624,625 n.7 cod. pen. (capo 7), e 110 cod. pen., 2 e 4 I. 896/1967 (capo 13), per avere fatto parte di una associazione dedita alla commissione di furti e riciclaggio di autovetture, nonché per il furto di un'autovettura e per la detenzione di un'arma da fuoco. In particolare a Stelluccio si contesta di avere curato per conto dell'associazione il furto di autovetture, che venivano poi smontate e riciclate, e di avere custodito armi da fuoco, anche da guerra (kalashnikov), per conto del sodalizio. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo i motivi di seguito indicati. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'art. 416 cod. pen., osservando che il Tribunale "nella foga argomentativa" avrebbe dimenticato di curare la specifica posizione di "Sirena", omettendo di valutare le doglianze difensive riferite al predetto indagato. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alle contestazioni relative alle armi sub capo 13, perché basate su una lettura delle intercettazioni priva dei caratteri di chiarezza e decifrabilità del contenuto. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ed alla applicazione di una misura più tenue, come quella degli arresti domiciliari, tenuto conto delle circostanze dedotte nei motivi di riesame con riguardo all'intervenuta sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il reato già deciso in sede di abbreviato per la detenzione di armi da guerra, nonché in considerazione dei tempo decorso dall'inizio dell'esecuzione della custodia cautelare in carcere e dell'atteggiamento collaborativo per la piena confessione resa con riferimento al furto contestato al capo 7. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare inammissibile perché, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di generiche censure già dedotte in sede di riesame. Con riguardo al primo motivo si deve rilevare l'assoluta genericità della doglianza, peraltro riferita ad altro coindagato per un verosimile errore materiale che appare comunque indicativo della carenza di specificità del motivo. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'art. 416 cod. pen. è stata oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale che ha evidenziato gli specifici elementi a carico del ricorrente, posti a fondamento della sua ritenuta partecipazione al sodalizio, per l'attività dallo stesso svolta per conto dell'associazione e consistita nella custodia delle armi da fuoco oltre che nella commissione dei furti di autovetture (vedi pp. 3,4,5 dell'ordinanza impugnata). Anche le censure articolate nel secondo motivo in relazione alle contestazioni relative alle armi sub capo 13, sono del tutto aspecifiche perché si limitano ad asserzioni generiche circa la carenza di chiarezza e decifrabilità del contenuto delle intercettazioni, senza alcun confronto con la disamina puntuale operata prima dal Giudice delle indagini preliminari e poi dal Tribunale sulla rilevanza probatoria delle intercettazioni anche con riferimento allo spostamento di un'arma da fuoco presso un diverso nascondiglio, curato personalmente dall'indagato in accordo con altri soggetti individuati anch'essi quali partecipi della stessa associazione a delinquere. Il motivo di ricorso finisce, quindi, con essere reiterativo delle stesse censure in fatto già dedotte in sede di riesame, sulle quali il Tribunale ha fornito puntuale risposta, spiegando le ragioni della ritenuta inattendibilità della versione riduttiva fornita dal ricorrente con le sue parziali ammissioni. Si deve rammentare che al Giudice di legittimità spetta soltanto verificare la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. Nel caso di specie, le censure del ricorrente, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata e il travisamento della prova, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che i giudici del merito, con valutazione conforme, hanno ritenuto idonei a integrare il presupposto della gravità indiziaria. 2. Sulla base delle medesime considerazioni si deve rilevare anche la genericità del terzo motivo relativo alle esigenze cautelari, che sono state censurate sempre in forma assertiva e sostanzialmente apodittica, senza individuare profili dì effettiva e manifesta illogicità nel percorso argomentativo svolto dal Giudice del riesame. L'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere è stata desunta dalla pericolosità dell'organizzazione criminale in cui il ricorrente è stato ritenuto stabilmente inserito, mentre il ricorrente censura tale aspetto per escludere la necessità della custodia in carcere, adducendo una ricostruzione dei fatti diversa e riduttiva che contrappone a quella effettuata dal Giudice di merito. Quindi, anche sotto il profilo delle esigenze cautelar' la motivazione è coerente e logica, perché ha valorizzato la ravvisata professionalità criminale del ricorrente come indice di attualità del pericolo fornendo adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive che sono state pedissequamente riproposte in questa sede attraverso una inammissibile trasposizione del ricorso per riesame senza indicazione delle specifiche ragioni che avrebbero imposto apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle assunte in sede di giudizio cautelare. In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il Consigliere esten