CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2025
Cassazione n. 06883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 15 dicembre 2022 del Tribunale di Asti che ha condannato l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto di energia elettrica. Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione con riferimento alle risultanze probatorie; inosservanza di norma processuale con riguardo alla mancata pronuncia di improcedibilità ex art. 344 -bis cod. proc. pen., in quanto il giudizio di appello non sarebbe stato definito entro il termine di due anni) risultano non consentiti e manifestamente infondati; che il primo motivo non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si veda il punto 4 sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto; che il secondo motivo è infondato perché denuncia violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, in quanto la sentenza della Corte di appello è stata pronunciata il 19/05/2025 e depositata in cancelleria il 21/05/2025, e quindi, ampiamente nei termini di procedibilità previsti dall'art. 344-bis cod. proc. pen., atteso il contenuto della norma transitoria di cui all'art. 2 Legge 27 settembre 2021. n. 134: che "Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione". Nel caso di specie, dunque, nessuna improcedibilità si è verificata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. <- Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025 Il Consigliere est