CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24714/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 3 novembre 201;7 del Tribunale di Matera nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per avere contraffatto la targa di un ciclomotore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato sostiene che, essendo egli stato sorpreso mentre si limitava a spingere il ciclomotore recante la targa contraffatta, non vi sarebbe prova che egli sia l'autore della contraffazione ed il mero fatto di circolare con un ciclomotore dotato di targa falsificata non integrerebbe reato, è inammissibile perché trattasi di motivo che poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e fondata su una diversa valutazione del materiale probatorio; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale si invoca l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. peri., è inammissibile perché generico laddové si limita a negare l'abitualità del comportamento, senza attaccare le ragioni poste dai giudici del merito a base della ritenuta abitualità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec