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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 33661/2023

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pescia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] cul oo xt_ 1-1"12 avverso la sentenza del Tribunale di Rimini in data 24/1/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Rimini, su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al delitto di tentata rapina impropria aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.Nella specie, il ricorrente denunzia in forma del tutto generica il vizio di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di case di proscioglimento, senza chiarire le ragioni che avrebbero imposto un simile esito.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pescia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] cul oo xt_ 1-1"12 avverso la sentenza del Tribunale di Rimini in data 24/1/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Rimini, su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al delitto di tentata rapina impropria aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.Nella specie, il ricorrente denunzia in forma del tutto generica il vizio di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di case di proscioglimento, senza chiarire le ragioni che avrebbero imposto un simile esito. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33661/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris