CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 1806/2017R.G., proposto DA la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Campania il 14 giugno 2016, n. 5554/47/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] FORZA MAGGIORE1. la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 14 giugno 2016, n. 5554/47/2016, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria (con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative)in relazione alla compravendita “ in blocco ” di dodici appartamenti compresi nel fabbricato del condominio “[OSCURATO:PERSONA]” in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] da Sessa – [OSCURATO:PERSONA], is. C/8, con rogito notarile del 24 giugno 2009, a seguito della decadenza dalle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per l’avveramento della condizione risolutiva della mancata rivendita entro il termine di tre anni dall’acquisto (imposta di registro in misura ridotta dell’1%, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa), ha rigettato l ’appello proposto d a ll a medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 15 giugno 2015, n. 14549/27/2015, con la condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario con limitato riguardo alle sanzioni amministrative - s ul rilievo che la proposizione (con la trascrizione delle domande giudiziali) dell’azione di prelazione e riscatto, nonché dell’azione di simulazione e dell’azione revocatoria avverso la suddetta compravendita da parte dei conduttori dei singoli appartamenti non poteva costituire causa di forza maggiore per evitare la decadenza della contribuente dalle agevolazioni fruite per l a mancata rivendita degli immobili entro il triennio dal loro acquisto;3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del controricorso «per difetto di specificità, autosufficienza, rilevanza e decisività in relazione agli atti e documenti processuali ed alle allegazioni-eccezioni difensive su cui si fonda il controricorso, oltre ad essere privo della chiara esposizione dei fatti di causa, della specifica confutazione dei motivi di ricorso, della localizzazione e della trascrizione delle statuizioni dei precedenti giudici di merito e, quindi, delle ragioni giuridiche e dei motivi di diritto su cui si fonda il controricorso»; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato adue motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1256, primo comma, 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ., 54 cod. pen. e 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la proposizione (con la trascrizione delle domande giudiziali) dell’azione di prelazione e riscatto, nonché dell’azione di simulazione e dell’azione revocatoria avverso la suddetta compravendita da parte dei conduttori dei singoli appartamenti non potesse costituire causa di forza maggiore per giustificare la mancata rivendita degli immobili ed evitare la decadenza della contribuente dalle agevolazioni fruite alla scadenza del triennio dal loro acquisto, essendo irrilevante la mera prevedibilità di tali eventi; 1.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1256, primo comma, 1337, 1358, 1366, 1375, 1540 cod. civ., 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ., 132(, secondo comma,) n. 4, cod. proc. civ., 54 cod. pen., 2, 41 Cost., 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , d e l d.m. 24 novembre 1995, nonché nullità della sentenza impugnata per motivazione carente o apparente ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con argomentazioni inadeguate, senza tener conto: a) che la fondazione “E.N.P.A.M.” aveva venduto gli appartamenti alla “[OSCURATO:SOCIETA].” dopo avere comunicato ai singoli conduttori, con nota trasmessa il 6 luglio 2006, che i suddetti immobili sarebbero stati alienati “in blocco” ad un unico acquirente senza alcun intento elusivo; b) che i conduttori non potevano vantare alcun diritto di prelazione (legale o convenzionale) sugli immobili concessi in locazione; trattandosi, in ogni caso, di impedimenti imprevedibili ed inevitabili dalla contribuente, che erano idonei ad esclud ere l’imputabilità della decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto; 2. preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del controricorso; invero, come è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 20 giugno 2024, n. 17048), avendo il controricorso la sola funzione di resistere all’impugnazione altrui ─ quale atto non dotato di autonomia processuale, bensì finalizzato a sostenere la decisione impugnata solo quale replica al ricorso e sollecita difesa ─, deve ritenersi che il requisito in questione possa valutarsi in maniera meno rigorosa rispetto a quanto prescritto per il ricorso; si è in tal senso affermato che nel giudizio per cassazione, l'autosufficienza del controricorso è assicurata, ai sensi dell'art. 370, secondo comma, cod. proc. civ., che dichiara applicabile l'art. 366, primo comma, cod. proc. civ. «in quanto possibile», anche quando l'atto non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 3^, 22 febbraio 2006, n. 2262; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2010, n. 13140; Cass., Sez. 6^-Lav., 7 gennaio 2015, n. 27) ; a fortiori alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento al requisito di cui al n. 6 del primo comma dell’art. 366 cod. proc. civ., essendo questo esplicitamente dettato ─ anche nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” (Cass., Sez. U n . , 31 ottobre 2007, n. 23019; Cass., Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16887), applicabile nella specie, ratione temporis─ in funzione della illustrazione dei motivi su cui il ricorso si fonda, esigenza ovviamente non ipotizzabile per il controricorso di per sé finalizzato, come detto (salvo, ovviamente, che con lo stesso atto non venga proposto ricorso incidentale), solo aresistere al ricorso altrui e dunque a controdedurre sui motivi ex adverso proposti e non già a proporne altri e diversi; 3. ciò detto, i suddetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza, ancorché sotto differenti profili, alla sussistenza della forza maggiore in relazione alla decadenza dall e agevolazioniinvocate - sono inf ondati; 3.1 come è noto, l a figura della “ forza maggiore ” è stata codificata dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie), come “ causa di non punibilità ” del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria; 3.2 posto che, nel caso di specie, l’annullamento delle sanzioni amministrative da parte del giudice di prime cure non è stato oggetto di appello da parte dell’amministrazione finanziaria, per cui si è incontrovertibilmente formato il giudicato interno in parte qua, l’esimente viene, comunque, in rilievo con riguardo alla decadenza dalle agevolazioni invocate per la mancata rivendita degli immobili acquistati nel termine triennale ed alla conseguente debenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastalein misura ordinaria; 3.3 invero, questa Corte non ha mancato di ampliare l’operatività della forza maggiore, estendendola, in particolare, nel campo delle agevolazioni fiscali, all’impossibilità per il contribuente di adempiere l’obbligazione assunta verso l’amministrazione finanziaria di trasferire entro diciottomesi la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato per evitare la decadenza dall’agevolazione della c.d. “prima casa”; a tale riguardo, l’orientamento interpretativo si è consolidato nel senso di ritenere che, in tema di imposta di registro,l’art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici c.d. “ prima casa ” , previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto eprovvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il f isco, dovendosi per ò tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilit à alla parte obbligata edall’inevitabilità ed imprevedibilit à dell’evento ; n e consegueche il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2013, n. 14399; Cass., Sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7067; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7067; Cass., Sez. 6^-5, 2 aprile2014, n. 7764; Cass., Sez. 6^-5, 14 luglio 2014, n. 16082; Cass., Sez. 6 ^ - 5 , 10 marzo 2015, n. 4800; Cass., Sez. 6^-5, 12 marzo2015, n. 5015; Cass., Sez. 6^-5, 8 novembre 2019, n. 28838; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10719; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17629; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2022, n. 5021; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2022, n. 22557); 3.4quanto alla ricorrenza della forza maggiore, quale causa di giustificazione del mancato trasferimento della residenza,si è precisato che per forza maggiore deve intendersi un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastantela volontà del contribuente di “abitare” nella prima casa entro il termine suddetto (Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7067; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7067; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2014, n. 13177); un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilit à dell’evento (Cass., Sez. 5 ^ , 7 giugno 2013, n. 14399;Cass., Sez. 6^-5, 4 gennaio 2016, n. 25; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2016, n. 864; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13148; Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6076; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6213; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39788).3.5 più specificamente, nel confermare, sempre in tema di beneficifiscali cosiddetti “prima casa”, che la forza maggiore idonea ad impedirne la decadenza dell’acquirente di un immobile ubicato in un Comune diverso da quello di sua residenza,qualora egli non abbia trasferito ivi quest’ultima nel perentorio termine di diciotto mesi dall’acquisto, deve consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettatoe sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto, si è ritenuta la sussistenza della forza maggiore negli ostacoli frapposti da un’inquilina all’esecuzione per rilascio in tre diversi accessi,con differimento di circa dieci mesi nell’acquisizione del possesso dell’immobile (Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2015, n.25437); ancora, è stato di recente affermato che, in tema di agevolazioni c.d. “prima casa”, l’occupazione abusiva dell’immobile da parte di un terzo integra un’ipotesi di forza maggiore idonea ad impedi re la decadenza dal beneficio fiscale,trattandosi di un evento imprevedibile ed indipendente dallavolontà del contribuente (in termini: Cass. Sez. 6 ^ - 5 , 18 aprile 2019, n. 10936), precisando ancora che, essendo ilterzo un occupante abusivo, e dunque privo di titolo, vi era una legittima aspettativa da parte dell’acquirente - a prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione - all’immediato escomio, sicchèle vicende successive all’invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza ben configurano la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente, trattandosi di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine dei diciottomesi;3.6un’ulteriore estensione dell’esimente (sempre in difetto di specifica previsione) è stata operata dalla Corte in relazione all’agevolazione per i trasferimenti di immobili inaree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati , regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, allorquando l’utilizzazione edificatoriadell’area non possa avvenire entro il termine di cinque anni dal trasferimento; sul punto, componendo un precedente conflitto di orientamenti(in senso favorevole: Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n.14892; Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2017, n. 3535; Cass., Sez. 5^,19 aprile 2017, n. 9851; in senso contrario: Cass., Sez. 6^-5, 19novembre 2014, n. 24573; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3198), si è detto che, in tema di agevolazioni tributarie, ilbeneficio di cui all’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella formulazione vigente ratione temporis,si applica anche qualora l’edificazione non sia realizzatanel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causaesterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale daconfigurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanentenell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto (in termini: Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8094); 3.7 a lla luce dell’evoluzione esegetica che ha condotto a dilatareil campo d’azione della forza maggiore oltre il ristretto ambito delle sanzioni amministrative per la violazione dinorme tributarie, questa Corte (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2020, n. 4757) si è chiesta se sia concepibile un’ulterioreestensione alla sopravvenienza di impedimenti algodimento di un trattamento fiscale piùfavorevole connesso al decorso di un certo termine da un determinato atto o fatto ; in particolare, l’ evenienza considerata è quella della tassazione della plusvalenza, in cui l’imposta sostitutiva trova applicazione soltanto nell’ipotesidi cessione a titolo oneroso di beni immobili che siano stati acquistati o costruiti da non oltre cinque anni e che nonsiano stati destinati ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, trattandosi di stabilire se possa assumere rilevanza diforza maggiore l’impossibilità di destinare ad abitazione principale per s é o per i propri familiari l’immobile che siastato acquistato e, a causa di tale impedimento, rivendutoentro il successivo quinquennio, con la conseguente applicazione dell’imposta sostitutiva ; a tal riguardo, sulla premessa che, nel sistema del diritto tributario, la forza maggiore assurgeal rango di esimente con riguardo all’inadempimento di obbl igazioni aventi, direttamente o indirettamente, ad oggetto un’imposta, tanto se la conseguenza sia l’irrogazionedi una sanzione amministrativa, quanto se la conseguenzasia la perdita di un’agevolazione, per cui, allorquando non si delinei la preesistenza di una qualche obbligazionedel contribuente verso il f isco, si deve escludere che la sopravvenienza di circostanze idonee ad influenzare il compimento di un atto presupposto di imposizione configuriun esimente e giustifichi la successiva ripetizione dell’imposta versata, si è ritenuto che, per quanto la perdurante occupazione del cessatoconduttore dopo l’esito negativo della convalida disfratto per finita locazione possa aver condizionato o vincolatola libertà di agire del contribuente, la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari non costituiva, comunque, oggettodi un’obbligazione verso il f isco rispetto alla quale la successiva rivendita entro il quinquennio non puòconsiderarsi coartata o indotta da un impedimento imprevedibile ed inevitabile(Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2020, n. 4757); 3.8pertanto, una volta intesa come «espressione di una regola generale dell'ordinamento, per cui non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza responsabilità di chi vi sia tenuto» (in termini: Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8094), la forza maggiore può valere ad impedire anche la decadenza dalle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel caso di sopravvenienza di circostanze anomalee imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere prevenute né evitate dal contribuente, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, nel corso del triennio successivo all’acquisto degli immobili non rivenduti; 3.9 nel caso di specie, sia pure con motivazione succinta -ma, comunque, sufficiente a raggiungere la soglia del minimo costituzionale - sulla rilevanza della forza maggiore (in presenza di «eventi eccezionali ed imprevedibili», che non sono stati ravvisati nella fattispecie scrutinata), sul presupposto che «dal contratto intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. risulta che la Fondazione E.N.P.A.M. aveva venduto gli immobili alla [OSCURATO:SOCIETA]. lo stesso giorno, con un passaggio intermedio che non pare avere altra causa che quello di impedire agli inquilini (o rendere più difficoltoso) di valersi del diritto di prelazione, se, in ipotesi, spettante», il giudice di appello ha coerentemente escluso che le circostanze addotte dal contribuente potessero impedire la rivendita degli immobili ela decadenza dall’agevolazione alla scadenza del termine di tre anni dall’acquisto, con la valutazione che «la condotta della [OSCURATO:SOCIETA]., lungi dall’appalesarsi come quella di un soggetto in buona fede, vittima di una situazione di fatto imprevista e imprevedibile (forza maggiore), appare chiaramente come quella di un soggetto che – proprio per la situazione obiettiva – poteva agevolmente prevedere fin dal momento della stipula dell’atto di acquisto il comportamento dei conduttori, i quali, lamentando, in ipotesi, la violazione delle norme in tema di diritto di prelazione, potevano avere interesse a paralizzare gli effetti del contratto»; 3.10 co n tali argomentazioni, il giudice di appello ha apprezzato in punto di fatto che le iniziative giudiziarie dei conduttori nei confronti dell’acquirente degli appartamenti , lungi dall’integrare gli estremi di eventi eccezionali ed imprevedibili, costituivano sopravvenienze prevedibili e prevenibili in cor relazione a lle anomale modalità della compravendita “in blocco”, la cui articolazione in un duplice e contestuale trasferimento di proprietà (nell’ordine, prima, dalla fondazione “ E.N.P.A.M . ” alla “ E MME 1 S .r.l. ” , e poi, dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” alla “ [OSCURATO:SOCIETA] S .r.l. ” , nell’arco di una sola giornata) era di per sé idonea ad ingenerare, per la sua singolarità, l’ oggettiva apparenza di un intento elusivo o fraudolento, essendo irrilevante a tale fine la verosimiglianza delle ragioni addotte dai conduttori , così da evidenziare (in disparte ogni ulteriore considerazione sulla preclusione della c.d. “doppia conforme” ex art. 348 - ter , quinto comma, cod. proc. civ., in vigore ratione temporis) che le circostanze asseritamente pretermesse secondo il tenore della censura, oltre ad essere state tenute in adeguata considerazione sul piano motivazionale, erano prive di decisività;4. in conclusione, alla streguadelle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto; 5.le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di €6.000,00 per compensi, oltre