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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2019

Cassazione n. 09624/2023

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/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74M25 B315Z), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A17 B315W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M70 B315W), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 554/2019 (pubblicata in data 15/03/2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15890/’19 C.C. 24/3/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1018/2018, l’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda di manutenzione del possesso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale l’attore aveva lamentato l’illegittima apertura di vedute, da parte dei convenuti, sulle parti comuni dell’immobile ubicato in Caccamo, cortile “Alloro”.

2. Decidendo sull’appello formulato dal soccombente attore e nella costituzione degli appellati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 554/2019 (pubblicata il 15/3/2019), lo rigettava, confermando l’impugnata sentenza, sul presupposto che era rimasto comprovato, a seguito di c.t.u., che le denunciate vedute consentivano soltanto la vista sulla copertura del tetto comune, senza protrarsi fino al raggiungimento dell’immobile di proprietà dell’appellante, ragion per cui si sarebbero dovute escludere le condizioni per il riconoscimento dell’invocata tutela manutentoria, precisandosi che l’insussistenza di una seria e concreta minaccia al possesso vantato dal Coletti conduceva anche al rigetto del motivo di gravame avverso la statuizione della decisione di prime cure con cui era stato escluso che le citate vedute impedissero l’utilizzo della copertura per il posizionamento di pannelli o antenne.

3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con congiunto controricorso dagli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt.905 e 1170 c.c., per aver l’impugnata sentenza escluso che le aperture realizzate dagli appellati, pur qualificate come vedute e non come luci, fossero idonee a violare il suo diritto alla riservatezza nel proprio immobile, tale da legittimarlo ad ottenere la tutela possessoria, ritenendo che non vi fosse stata una reale e concreta minaccia dipendente dall’esecuzione delle vedute sul tetto comune, malgrado la vista dalle stesse esercitabile era idonea a protrarsi sino a raggiungere, per l’appunto, l’immobile di sua proprietà, come del resto emergente dalla relazione del c.t.u., travisata sul punto dal giudice di appello.

2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., prospettando il vizio di nullità dell’impugnata sentenza per apparenza della sua motivazione o perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile, relativamente alla ravvisata esclusione della circostanza che le vedute in contestazione impedivano l’utilizzo della copertura per il posizionamento di pannelli od antenne.

3. Con la terza ed ultima doglianza, il ricorrente ha lamentato –con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, anche in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché le ragioni dell’impugnata sentenza era state esposte senza compiere alcuna approfondita disamina logico- giuridica circa l’effettiva sussistenza delle condizioni per accordare l’invocata tutela possessoria, stante l’idoneità delle realizzate vedute a ledere il possesso sull’immobile di sua esclusiva proprietà, fino al quale avrebbe potuto – come già detto - essere esercitata la vista utilizzandole.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, il ricorrente confuta la valutazione compiuta – sulla base delle risultanze della c.t.u. (alla quale il Coletti ha inteso contrapporre le conclusioni del suo consulente di parte) – da parte del giudice di appello sulla inidoneità delle aperture costituenti pacificamente vedute (ed insistenti sulla proprietà delle parti oggi controricorrenti) a produrre una concreta molestia alla proprietà privata del ricorrente, dal momento che da queste nuove vedute sarebbe stato possibile esercitare la vista unicamente sulla copertura del tetto comune, senza la possibilità della sua protrazione fino al raggiungimento, per l’appunto, dell’immobile del Coletti.

La censura si risolve, quindi, in una critica alla relazione del c.t.u., che, però, con l’impugnata sentenza è stata adeguatamente recepita e per effetto della quale – diversamente da quanto sostiene il ricorrente – la veduta è stata ritenuta inidonea ad incidere direttamente sulla proprietà esclusiva del ricorrente, avendo la Corte di appello anche specificato che il Coletti non era riuscito a fornire univoci elementi contrari, pure attraverso la produzione di documentazione fotografica, diretti a comprovare la pretesa violazione del suo possesso, anche se sotto forma di molestia o turbativa, dovendosi escludere la rilevanza di un mero pericolo astratto (cfr., in proposito, Cass. n. 2291/2016 e Cass. n. 26787/2018).

5. Anche la seconda censura si profila inammissibile.

Con essa si deduce l’apparenza o perplessità della motivazione dell’impugnata sentenza od ancora la supposta sua obiettiva incomprensibilità con riferimento alla ravvisata esclusione della lesione del possesso di esso Coletti mediante l’esercizio delle nuove vedute aperte, avuto riguardo al possibile impedimento dell’utilizzo della copertura per il posizionamento di pannelli o antenne sul tetto.

Senonché, come già posto in risalto, la motivazione della Corte di appello risulta sufficientemente svolta nella sentenza oggetto di ricorso, essendosi la stessa richiamata anche alle risultanze della c.t.u. in ordine all’esclusione dell’esercizio della veduta prospettante direttamente verso la proprietà esclusiva dello stesso ricorrente.

6. Pure il terzo ed ultimo motivo va considerato inammissibile perché –sotto forma della prospettazione del vizio di omesso esame di fatto decisivo del giudizio –il ricorrente intende, in effetti, contestare tutto l’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza (prospettandone l’inadeguatezza o, in sostanza, l’insufficienza, vizio ormai non più deducibile, a seguito della novellazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) e non denunciare la mancata valutazione di uno specifico e potenzialmente decisivo fatto storico, reiterando invece, nella sostanza, le censure fatte valere con i due precedenti motivi.

7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74M25 B315Z), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A17 B315W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M70 B315W), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 554/2019 (pubblicata in data 15/03/2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15890/’19 C.C. 24/3/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1018/2018, l’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda di manutenzione del possesso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale l’attore aveva lamentato l’illegittima apertura di vedute, da parte dei convenuti, sulle parti comuni dell’immobile ubicato in Caccamo, cortile “Alloro”. 2. Decidendo sull’appello formulato dal soccombente attore e nella costituzione degli appellati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 554/2019 (pubblicata il 15/3/2019), lo rigettava, confermando l’impugnata sentenza, sul presupposto che era rimasto comprovato, a seguito di c.t.u., che le denunciate vedute consentivano soltanto la vista sulla copertura del tetto comune, senza protrarsi fino al raggiungimento dell’immobile di proprietà dell’appellante, ragion per cui si sarebbero dovute escludere le condizioni per il riconoscimento dell’invocata tutela manutentoria, precisandosi che l’insussistenza di una seria e concreta minaccia al possesso vantato dal Coletti conduceva anche al rigetto del motivo di gravame avverso la statuizione della decisione di prime cure con cui era stato escluso che le citate vedute impedissero l’utilizzo della copertura per il posizionamento di pannelli o antenne. 3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con congiunto controricorso dagli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt.905 e 1170 c.c., per aver l’impugnata sentenza escluso che le aperture realizzate dagli appellati, pur qualificate come vedute e non come luci, fossero idonee a violare il suo diritto alla riservatezza nel proprio immobile, tale da legittimarlo ad ottenere la tutela possessoria, ritenendo che non vi fosse stata una reale e concreta minaccia dipendente dall’esecuzione delle vedute sul tetto comune, malgrado la vista dalle stesse esercitabile era idonea a protrarsi sino a raggiungere, per l’appunto, l’immobile di sua proprietà, come del resto emergente dalla relazione del c.t.u., travisata sul punto dal giudice di appello. 2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., prospettando il vizio di nullità dell’impugnata sentenza per apparenza della sua motivazione o perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile, relativamente alla ravvisata esclusione della circostanza che le vedute in contestazione impedivano l’utilizzo della copertura per il posizionamento di pannelli od antenne. 3. Con la terza ed ultima doglianza, il ricorrente ha lamentato –con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, anche in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché le ragioni dell’impugnata sentenza era state esposte senza compiere alcuna approfondita disamina logico- giuridica circa l’effettiva sussistenza delle condizioni per accordare l’invocata tutela possessoria, stante l’idoneità delle realizzate vedute a ledere il possesso sull’immobile di sua esclusiva proprietà, fino al quale avrebbe potuto – come già detto - essere esercitata la vista utilizzandole. 4. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile. Con esso, infatti, il ricorrente confuta la valutazione compiuta – sulla base delle risultanze della c.t.u. (alla quale il Coletti ha inteso contrapporre le conclusioni del suo consulente di parte) – da parte del giudice di appello sulla inidoneità delle aperture costituenti pacificamente vedute (ed insistenti sulla proprietà delle parti oggi controricorrenti) a produrre una concreta molestia alla proprietà privata del ricorrente, dal momento che da queste nuove vedute sarebbe stato possibile esercitare la vista unicamente sulla copertura del tetto comune, senza la possibilità della sua protrazione fino al raggiungimento, per l’appunto, dell’immobile del Coletti. La censura si risolve, quindi, in una critica alla relazione del c.t.u., che, però, con l’impugnata sentenza è stata adeguatamente recepita e per effetto della quale – diversamente da quanto sostiene il ricorrente – la veduta è stata ritenuta inidonea ad incidere direttamente sulla proprietà esclusiva del ricorrente, avendo la Corte di appello anche specificato che il Coletti non era riuscito a fornire univoci elementi contrari, pure attraverso la produzione di documentazione fotografica, diretti a comprovare la pretesa violazione del suo possesso, anche se sotto forma di molestia o turbativa, dovendosi escludere la rilevanza di un mero pericolo astratto (cfr., in proposito, Cass. n. 2291/2016 e Cass. n. 26787/2018). 5. Anche la seconda censura si profila inammissibile. Con essa si deduce l’apparenza o perplessità della motivazione dell’impugnata sentenza od ancora la supposta sua obiettiva incomprensibilità con riferimento alla ravvisata esclusione della lesione del possesso di esso Coletti mediante l’esercizio delle nuove vedute aperte, avuto riguardo al possibile impedimento dell’utilizzo della copertura per il posizionamento di pannelli o antenne sul tetto. Senonché, come già posto in risalto, la motivazione della Corte di appello risulta sufficientemente svolta nella sentenza oggetto di ricorso, essendosi la stessa richiamata anche alle risultanze della c.t.u. in ordine all’esclusione dell’esercizio della veduta prospettante direttamente verso la proprietà esclusiva dello stesso ricorrente. 6. Pure il terzo ed ultimo motivo va considerato inammissibile perché –sotto forma della prospettazione del vizio di omesso esame di fatto decisivo del giudizio –il ricorrente intende, in effetti, contestare tutto l’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza (prospettandone l’inadeguatezza o, in sostanza, l’insufficienza, vizio ormai non più deducibile, a seguito della novellazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) e non denunciare la mancata valutazione di uno specifico e potenzialmente decisivo fatto storico, reiterando invece, nella sostanza, le censure fatte valere con i due precedenti motivi. 7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civ
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