CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città - avendo assolto per non aver commesso il fatto l'[OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 3, con conseguente rideterminazione della pena prevista per il residuo reato di cui al capo 2, e avendo escluso, per l'[OSCURATO:PERSONA], l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. - ha confermato la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 2) e dell'[OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 3); Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputàti, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenía impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d