Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 14416/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. l Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Catania, in sede di rito abbreviato, di condanna nei suoi confronti in relazione al delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen., commesso il 30 novembre 2014, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. 2.E' stato redatto un solo motivo di ricorso, con il quale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., egli si è doluto di un vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che non avrebbero potuto essere negate con riferimento alle scelte strategiche da lui eseguite nel corso del processo, né rimarcando la contestazione a suo carico della recidiva.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è per un verso indeterminato - perché, puramente contestativo, non fornisce al collegio gli elementi idonei a consentirne il vaglio di competenza - e per altro verso non può sfuggire al giudizio di manifesta infondatezza, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 sent. appello, che ha posto l'accento sui plurimi precedenti penali dell'imputato e sull'assenza di positivi segnali di resipiscenza, desunti dalla condotta extra ed endo-processuale da lui tenuta).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244 e, quanto all'esaustività, ai fini della reiezione della richiesta, degli indicatori provenienti dai numerosi precedenti penali del ricorrente, sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. l Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Catania, in sede di rito abbreviato, di condanna nei suoi confronti in relazione al delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen., commesso il 30 novembre 2014, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. 2.E' stato redatto un solo motivo di ricorso, con il quale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., egli si è doluto di un vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che non avrebbero potuto essere negate con riferimento alle scelte strategiche da lui eseguite nel corso del processo, né rimarcando la contestazione a suo carico della recidiva. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è per un verso indeterminato - perché, puramente contestativo, non fornisce al collegio gli elementi idonei a consentirne il vaglio di competenza - e per altro verso non può sfuggire al giudizio di manifesta infondatezza, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 sent. appello, che ha posto l'accento sui plurimi precedenti penali dell'imputato e sull'assenza di positivi segnali di resipiscenza, desunti dalla condotta extra ed endo-processuale da lui tenuta). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244 e, quanto all'esaustività, ai fini della reiezione della richiesta, degli indicatori provenienti dai numerosi precedenti penali del ricorrente, sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il consigliere est
Sentenza Cassazione n. 14416/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris