CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 47766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta dì discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore dell'imputato e della parte civile;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 6 ottobre 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia del 16 febbraio 2021, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento alla valutazione d'attendibilità della persona offesa, alla lettura delle deposizioni testimoniali ed alla ricostruzione dei fatti, avendo al riguardo la Corte territoriale disatteso i rilievi difensivi, volti a stigmatizzare la credibilità della persona offesa per aver reso una ricostruzione contrastante con quella dell'unica teste oculare, Valerani, in ordine all'esordio della lite ed all'iniziativa aggressiva, da ricondursi alla stessa parte civile, come confermato dal referto relativo all'imputato, prodotto dalla difesa, che, documentando le lesioni subite dal Checchi, smentisce il costrutto accusatorio dell'Anelli e ricostruisce il contrasto tra le parti in termini di reciprocità. Per altro verso, si evidenzia come le ulteriori testimonianze, erroneamente reputate conformi al dictum della persona offesa, riguardino invece una fase avanzata della lite, nella quale l'imputato - già aggredito dall'Anelli - aveva ecceduto nella propria difesa, in tal modo ponendo in essere un eccesso colposo nella reazione, con conseguente natura colposa delle lesioni cagionate alla parte civile. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per avere la Corte di merito escluso la configurabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa, trascurando del tutto le gravi lesioni alle corde vocali riportate dall'imputato, indicative di una intensa azione costrittiva dalla quale medesimo è stato costretto a liberarsi. 2.3. Il terzo motivo articola la stessa censura quanto al diniego dell'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, fondato sulle dichiarazioni dei testi intervenuti solo nella fase finale dell'aggressione e senza valutare, invece, le dichiarazioni della teste Valerani, che aveva riferito della iniziale reciprocità delle spinte e dei colpi.2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge sul punto della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, in assenza di ogni tipo di valutazione riguardo le condizioni economiche dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. Già l'articolazione della censura, che riporta una personale rielaborazione delle prove dichiarative, senza denunciarne decisivi travisamenti, rende ragione della inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di valutarne direttamente il contenuto e l'impatto sul complessivo compendio dimostrativo. In tal modo, il motivo propone doglíanze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ed invero, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sulle valutazioni effettuate dal giudice del merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Se2. U, n. 6402 del 30/04/1997, D. • Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 1.2. Va, invece, rilevato come la sentenza impugnata abbia fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità, tantomeno manifeste, e di contraddittorietà, senza sottrarsi al confronto con í motivi di gravame. Quanto all'iniziale reciprocità delle lesioni, la Corte di merito ha - con valutazione corretta in diritto e razionalmente giustificata - reputato come, anche ammessa la contrapposta azione offensiva della parte civile, nella fase iniziale della lite e nei termini ricostruiti dalla teste Valerani e dal referto relativo all'imputato, nondimeno la reiterazione di colpi in danno dell'Anelli, sferrati anche dopo che questi era rovinato in terra, integra il reato contestato, in presenza di una condotta lesiva sorretta dalla coscienza e volontà dell'offesa, perpetrata quanto l'antagonista era ormai stato neutralizzato; ed è proprio la reiterazione di calci e pugni, inferti alla vittima resa inoffensiva, che esclude la riconducibilità alla mera colpa - intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza - della giusta proporzione fra offesa e difesa (ex multis Sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Oudhnini, Rv. 275269), in tal modo precludendo la qualificazione della condotta in termini di eccesso colposo. Del resto, il ricorrente non denuncia travisamenti decisivi delle prove (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758) sul punto essenziale indicato, ma si limita ad insistere sulla valorizzazione dell'incipit della lite che, da un lato, è segmento fattuale adeguatamente vagliato dalla Corte di merito e che, dall'altro, non introduce, all'evidenza, un'iniziativa proditoria ed una perdurante superiorità della parte offesa, dimostrata da fonti di prova rimaste, invece, ignorate. Ne discende come, correttamente affermata la rilevanza penale delle condotte ritorsive, il primo motivo si rivela reiterativo e versato in fatto, limitandosi ad insistere su circostanze non decisive (l'iniziale contrapposizione tra le parti), debitamente valutate ed insindacabilmente apprezzate. 2. Il secondo ed il terzo motivo sono generici. 2.1. Come già rilevato, le conformi sentenze di merito hanno sottolineato come la pervicace reiterazione dei colpi in danno dell'Anelli, proseguita anche quando il medesimo era caduto al suolo, e tale da cagionare al medesimo fratture scomposte al volto ed alla mano, esclude ragionevole cittadinanza a qualunque rivendicazione della condotta dell'imputato in termini di necessità difensiva, o di reazione all'altrui provocazione — circostanze, peraltro, rimaste meramente asserite e non confortate da alcun principio di prova (Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, Rondanini, Rv. 279356) — manifestando siffatta condotta, quale che sia l'origine causale, una diretta intenzionalità lesiva, l'evidente sproporzione dei mezzi impiegati e la degenerazione della violenza; il che esclude tanto l'eccesso colposo in legittima difesa (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344), che la rilevanza attenuante della provocazione (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823).2.1. Con siffatta ratio decidendi il ricorso omette in toto di confrontarsi, limitandosi ad insistere con l'iniziale contrapposizione paritetica delle parti e con le lesioni comunque riportate dall'imputato, senza segnalare quale elemento probatorio, rimasto in ipotesi ignorato ed invece decisivo nella prospettiva auspicata, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio, ponendo la censura nell'alveo della aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3. Il quarto motivo è, del pari, generico. 3.1. Sul punto relativo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, la Corte d'appello ha già esplicitato come manchi del tutto l'allegazione di difficoltà economiche dell'imputato, ostative all'adempimento dell'onere imposto; argomento non contrastato attraverso l'indicazione di precisi elementi fattuali, rimasti ignorati o travisati, limitandosi la doglianza svolta nel ricorso in scrutinio a prospettare genericamente l'omessa disamina della capacità patrimoniale dell'obbligato. 3.2. Ora, se è vero che il giudice è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'obbligato, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare di esse, ovvero se tali elementi siano stati indicati dalla difesa, non è, nondimeno, sufficiente a tal fine la mera prospettazione di difficoltà d'adempimento. Affinchè possa ritenersi introdotto un elemento di dubbio, idoneo ad imporre un motivato apprezzamento delle condizioni economiche da parte del giudice, da effettuarsi, se del caso, anche mediante preventivo accertamento sul punto, è, invero, necessaria la indicazione di aspetti specifici e concreti che consentano quanto meno di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta. Al riguardo, va ribadito come gravi sull'imputato se non un vero e proprio onere di allegazione, quantomeno un suo interesse a prospettare siffatta condizione e, ove possibile, documentarla; e tanto a maggior ragione nell'ambito del procedimento penale in cui sia costituita la parte civile, essendo in siffatta ipotesi prevedibile la possibilità della subordinazione. 3.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha precisato come l'imputato neppure in appello avesse prospettato condizioni economiche ostative alla subordinazione statuita in primo grado, essendosi il medesimo limitato a contestare la statuizione adducendo genericamente - come risulta dallo stesso atto di appello - che il giudice di primo grado non avesse svolto alcuna considerazione sulla capacità economica e sulle difficoltà d'adempimento, laddove, per darsi l'abbrivio ad una motivata valutazione sul punto, è necessario, ove non risulti già dagli atti, quanto meno la prospettazione, da parte dell'imputato di elementi specifici e concreti, idonei a fondare il dubbio ragionevole della capacità di soddisfare la condizione imposta (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591; Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, dep. 2020, Rv. 278799 secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione; Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348). Il motivo è, dunque, del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida