CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 dicembre 2024
Cassazione n. 47704/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 26 novembre 2024 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova, acquisito il consenso alla consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA], ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della Spagna, in esecuzione del mandato di arresto relativo alla esecuzione della pena di anni due di reclusione inflitta dal Tribunale di Madrid per il reato di truffa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 18-bis, commi 2 e 2-bis, legge n. 69 del 2005. Si rileva, in particolare, che: il ricorrente ha integralmente versato la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno; il mandato di arresto è stato emesso prima dello spirare del termine di scadenza per tale versamento, termine la cui inosservanza avrebbe potuto determinare la sospensione dell'esecuzione della pena irrogata; il ricorrente risiede in Italia; la Corte territoriale ha omesso di argomentare sulle circostanze indicate dal comma 2-bis dell'art. 18 legge n. 69 del 2005 con particolare riferimento alla maggiore idoneità dell'esecuzione della pena sul territorio italiano ai fine di favorire il reinserimento sociale del condannato. 3. In via preliminare, deve essere rilevata la tardività del ricorso in quanto proposto dopo la scadenza del termine di tre giorni previsto dall'art. 22, comma 5-bis legge n. 69 del 2005 (il ricorso, infatti, è stato presentato il 2 dicembre scorso mentre l'ordinanza impugnata è stata pronunciata e letta all'udienza del 25 novembre). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, I. n.69/2005. Così deciso il 30 dicembre 2024 Il Consigliere estens