CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 05310/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31912/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri,Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentat i e difes i dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso di l e i in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 4; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 1832/2018, pubblicata il 3 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che: era stata dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico come medico veterinario, inquadrata in I livello dell’area medici CCNL dirigenza EPNE-Enti pubblici non economici area VI; tale Agenzia era stata soppressa con riparto delle sue funzioni tra MIPAAF e Agenzia delle Dogane; era stata inquadrata in via provvisoria nell’area III del comparto Ministeri ed assegnata al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La ricorrente ha agito davanti al TAR Lazio, al fine di chiedere: l’annullamento e la disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013, con il quale era stata approvata la tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale dipendente della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico nel Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; la declaratoria del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del suo inquadramento nell’area medica della sezione professionisti, con ordine al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di procedere ad un diverso inquadramento nell’area dirigenti; l’ordine alle Amministrazioni resistenti di esperire le procedure per la mobilità nel comparto o intercompartimentale. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 9150/2014, ha rigettato il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che, nel contraddittorio delle parti, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1832/2018, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Il ricorso è inammissibile. Questo è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, sezione Lavoro,n. 1832 del 20 18, pubblicata il 3 settembre 2018 e notificata il 4 settembre 2018 a l le Amministrazioni ricorrenti a mezzo dell’[OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio delle stesse, ovvero presso l’Avvocatura dello Stato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n 12. Una prima notifica è stata tentata dalle parti ricorrenti il 5 novembre 2018 (un lunedì), ma non si è perfezionata perché avvenutapresso il precedente studio legale dei difensori della controricorrente, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23. Una seconda notifica è, invece, andata a buon fine l’11 dicembre 2018 ed è stata effettuata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, presso il nuovo studio dei procuratori di [OSCURATO:PERSONA]. Risulta dagli atti che detti procuratori avevano dato tempestivamente comunicazione del cambiamento del loro studio all’Ordine degli Avvocati di Roma eche quest’ultimo aveva subito pr edisposto l’aggiornamento . Inoltre, dalla certificazione presente nel fascicolo emerge che i difensori della controricorrente svolgevano le loro funzioni nel circondario del Tribunale Roma e nel distretto della Corte d’appello di Roma. Al riguardo, rilevail principio per il quale, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall ’ art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa(Cass., SU, n. 14594 del 15 luglio 2016). Occorre chiedersi, allora, in via preliminare, se la prima notificazione in questione sia fallita o meno “per ragioni non imputabili”alle Amministrazioni in causa. In caso negativo, infatti, detta notificazione sarebbe stata inesistente e leparti ricorrenti non avrebbero potuto riattivare il relativo processo. Significativaè la motivazione d i Cass., SU, n. 14594 del 15 luglio 20 16 (non massimata sul punto),per la quale, ove un difensore svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata la menzione, nella richiesta di notificazione , di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento (più in generale, in argomento,Cass., SU, n. 17352 del 24 luglio 2009; Cass., SU, n. 3818 del18 febbraio 2009). Nella specie, come sopra evidenziato, risulta che gli avvocati della controricorrente siano iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, vale a dire il luogo nel quale è stato eletto il domicilio della controricorrente e si è svolto il processo in primo e in secondo grado. Pertanto, il mancato completamento della notifica del primo ricorso è da imputare alla condotta della difesa delle parti ricorrenti. Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.Le spese di lite, da distrarrein favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, trattandosi di Amministrazioni statali ammesse al beneficio della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna le parti ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarrein favore del procuratore Av