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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22932/2026

Testo disponibile della fonte

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re, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Chirico- RICORRENTE -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del sindacopro tempore- INTIMATO -avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 392/2022depositata il 25 maggio 2022 nel proc. n. 503/2013.Numero registro generale 291/2023Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 22932/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna la sentenza 25 maggio 2022 n. 392della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale accoglimento delloappello dell'odierna ricorrente, ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] apagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 175.497,42, oltre interessi legalie rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo, oltre alle spese pro-cessuali dei due gradi di giudizio per la quota di un mezzo, la restante com-pensata.2.

All'origine della controversia vi erano gli accordi (un protocollo d'in-tesa del 13 novembre 2002, due convenzioni datate 30 aprile 2003 e 15gennaio 2004) tra [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA],e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di impianti fotovoltaici.3.

Nel giudizio ex art. 645 c.p.c. promosso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA],con sentenza 19 febbraio 2013 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto ca-rente il requisito dell'esigibilità del credito azionato in via monitoria da EnelProduzione, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Co-mune per la somma capitale di euro 310.985,44, a titolo di corrispettivo perla realizzazione degli impianti fotovoltaici.4.

In parziale accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corted'appello di Reggio ha riconosciuto all'appellante il credito per la sommacapitale di euro 175.497,42 corrispondente al finanziamento erogato dallaProvincia al Comune e ha respinto l'ulteriore pretesa, esigibile una voltamesso in servizio l'impianto fotovoltaico, cosa non ancora avvenuta.5.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.6.

In vista dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato una brevenota.Numero registro generale 291/2023Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 22932/2026Data pubblicazione 08/07/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è articolato in due motivi, così rubricati:«Violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 115 c.p.c., e 2697 c.c.in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.» (pagine 5 – 10);«Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 e 5 per violazione di norme di diritto e per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»(pagine 10 – 14).2.

Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, posto che:- esso manca del requisito di contenuto-forma prescritto dall'art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c.: nella parte dedicata al «fatto» (pagine 1 – 5), laricorrente si è limitata a trascrivere parte (lo “svolgimento del processo”)della sentenza impugnata;- i due motivi non sono formulati nel rispetto del canone della specificità(art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c.), mescolano censure tra loro eterogenee, ripro-ducono in larga misura (ciò vale in particolare per il primo motivo) il conte-nuto di atti dei giudizi di merito, non svolgono una critica ragionata e pun-tuale alla sentenza impugnata e anzi in vari passi (ciò vale in particolare peril primo motivo) censurano la sentenza del Tribunale, si traducono in largamisura nella riproposizione delle già svolte difese, non spiegano con preci-sione quali sarebbero le evocate violazioni di norme di diritto o di criteri diinterpretazione dei contratti e quali i fatti (intesi come fatti storici, non mereargomentazioni o valutazioni) decisivi di cui sarebbe stato omesso l'esame.3.

Il ricorso va dunque respinto.4.

Nulla sulle spese, non essendovi un controricorrente.5.

Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contri-buto unificato, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 291/2023Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 22932/2026Data pubblicazione 08/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inseritodall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presup-posti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Chirico- RICORRENTE -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del sindacopro tempore- INTIMATO -avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 392/2022depositata il 25 maggio 2022 nel proc. n. 503/2013.Numero registro generale 291/2023Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 22932/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna la sentenza 25 maggio 2022 n. 392della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale accoglimento delloappello dell'odierna ricorrente, ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] apagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 175.497,42, oltre interessi legalie rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo, oltre alle spese pro-cessuali dei due gradi di giudizio per la quota di un mezzo, la restante com-pensata.2. All'origine della controversia vi erano gli accordi (un protocollo d'in-tesa del 13 novembre 2002, due convenzioni datate 30 aprile 2003 e 15gennaio 2004) tra [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA],e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di impianti fotovoltaici.3. Nel giudizio ex art. 645 c.p.c. promosso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA],con sentenza 19 febbraio 2013 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto ca-rente il requisito dell'esigibilità del credito azionato in via monitoria da EnelProduzione, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Co-mune per la somma capitale di euro 310.985,44, a titolo di corrispettivo perla realizzazione degli impianti fotovoltaici.4. In parziale accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corted'appello di Reggio ha riconosciuto all'appellante il credito per la sommacapitale di euro 175.497,42 corrispondente al finanziamento erogato dallaProvincia al Comune e ha respinto l'ulteriore pretesa, esigibile una voltamesso in servizio l'impianto fotovoltaico, cosa non ancora avvenuta.5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.6. In vista dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato una brevenota.Numero registro generale 291/2023Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 22932/2026Data pubblicazione 08/07/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in due motivi, così rubricati:«Violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 115 c.p.c., e 2697 c.c.in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.» (pagine 5 – 10);«Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art.360 n. 3 e 5 per violazione di norme di diritto e per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»(pagine 10 – 14).2. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, posto che:- esso manca del requisito di contenuto-forma prescritto dall'art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c.: nella parte dedicata al «fatto» (pagine 1 – 5), laricorrente si è limitata a trascrivere parte (lo “svolgimento del processo”)della sentenza impugnata;- i due motivi non sono formulati nel rispetto del canone della specificità(art. 366, n. 4 e n. 6, c.p.c.), mescolano censure tra loro eterogenee, ripro-ducono in larga misura (ciò vale in particolare per il primo motivo) il conte-nuto di atti dei giudizi di merito, non svolgono una critica ragionata e pun-tuale alla sentenza impugnata e anzi in vari passi (ciò vale in particolare peril primo motivo) censurano la sentenza del Tribunale, si traducono in largamisura nella riproposizione delle già svolte difese, non spiegano con preci-sione quali sarebbero le evocate violazioni di norme di diritto o di criteri diinterpretazione dei contratti e quali i fatti (intesi come fatti storici, non mereargomentazioni o valutazioni) decisivi di cui sarebbe stato omesso l'esame.3. Il ricorso va dunque respinto.4. Nulla sulle spese, non essendovi un controricorrente.5. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contri-buto unificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 291/2023Numero sezionale 971/2026Numero di raccolta generale 22932/2026Data pubblicazione 08/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inseritodall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presup-posti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino
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