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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 10737/2025

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o proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FATTOe [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino - investita del la richiesta da parte del Procuratore Generale di rideterminazione della pena in relazione al reato sub 25 nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] a seguito di sentenza emessa da questa Corte il 17 settembre 2024 - segnalava l’errore materiale dell a citata sentenza che - nel disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza del 3 aprile 2024 in relazione al fatto contestato al capo 24 –ometteva di disporre rinvio al giudice ad quem in relazione al reato sub25 ai fini della determinazione della pena.

2. La Corte disponeva la formazione di autonomo fascicolo con fissazione della camera di consiglio exart. 625 bis cod. proc. pen.2.1.

La norma in oggetto consente il ricorso straordinario nei confronti dei provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione in relazione a due diverse tipologie di vizio: l'errore materiale e l'errore di fatto.

Il primo consiste nella mancata rispondenza tra la volontà provvedimentale, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.Si tratta di due categorie di vizi diversi dagli errori di valutazione e di giudizio – non impugnabili con tale rimedio-che conseguono o ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazioneo all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 giugno 2018, n. 29240; idem Sezione III penale, 13 ottobre 2017, n. 47316). 3.Nel caso in esame, la sentenza in oggetto disponeva l’ annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 393 cod. pen. , così diversamente qualificato il delitto sub24.

A tale statuizione avrebbe dovuto fare seguitoex lege il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena relativamente al reato sub 25 (detenzione e porto di armi aggravato), per il quale il Filice aveva riportato condanna divenuta definitiva già a seguito della prima sentenza rescindente.

Questa Corte, nondimeno, ometteva di disporre in tal senso.

Trattandosi di una statuizione di diritto che prescinde da errori di valutazione e di giudizio, lasegnalata omissione va emendata ex officio con la correzione – integrazione del dispositivo.

4. Va , pertanto , disposta la correzione dell’errore materiale contenuto del dispositivo della sentenza n. 1130 del 1 7 settembre 2024 nel proc.

R.G. n. 19166/2024 di questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo le parole “estinto per prescrizione” si aggiungano le parole “e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo Filice quanto al capo 25”, invariato nel resto.

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

P.Q.M.

Letto l’art. 625 bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., corregge il dispositivo della sentenza emessa il 17/09/2024 nel Proc.

R.G. 19166/2024 aggiungendo dopo le parole “estinto per prescrizione”le parole “e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorionei confronti del medesimo Filice quanto al capo 25”.

Così deciso, 04/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FATTOe [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino - investita del la richiesta da parte del Procuratore Generale di rideterminazione della pena in relazione al reato sub 25 nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] a seguito di sentenza emessa da questa Corte il 17 settembre 2024 - segnalava l’errore materiale dell a citata sentenza che - nel disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza del 3 aprile 2024 in relazione al fatto contestato al capo 24 –ometteva di disporre rinvio al giudice ad quem in relazione al reato sub25 ai fini della determinazione della pena. 2. La Corte disponeva la formazione di autonomo fascicolo con fissazione della camera di consiglio exart. 625 bis cod. proc. pen.2.1. La norma in oggetto consente il ricorso straordinario nei confronti dei provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione in relazione a due diverse tipologie di vizio: l'errore materiale e l'errore di fatto. Il primo consiste nella mancata rispondenza tra la volontà provvedimentale, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.Si tratta di due categorie di vizi diversi dagli errori di valutazione e di giudizio – non impugnabili con tale rimedio-che conseguono o ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazioneo all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 giugno 2018, n. 29240; idem Sezione III penale, 13 ottobre 2017, n. 47316). 3.Nel caso in esame, la sentenza in oggetto disponeva l’ annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 393 cod. pen. , così diversamente qualificato il delitto sub24. A tale statuizione avrebbe dovuto fare seguitoex lege il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena relativamente al reato sub 25 (detenzione e porto di armi aggravato), per il quale il Filice aveva riportato condanna divenuta definitiva già a seguito della prima sentenza rescindente. Questa Corte, nondimeno, ometteva di disporre in tal senso. Trattandosi di una statuizione di diritto che prescinde da errori di valutazione e di giudizio, lasegnalata omissione va emendata ex officio con la correzione – integrazione del dispositivo. 4. Va , pertanto , disposta la correzione dell’errore materiale contenuto del dispositivo della sentenza n. 1130 del 1 7 settembre 2024 nel proc. R.G. n. 19166/2024 di questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo le parole “estinto per prescrizione” si aggiungano le parole “e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo Filice quanto al capo 25”, invariato nel resto. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. P.Q.M. Letto l’art. 625 bis, comma 3, prima parte, cod. proc. pen., corregge il dispositivo della sentenza emessa il 17/09/2024 nel Proc. R.G. 19166/2024 aggiungendo dopo le parole “estinto per prescrizione”le parole “e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorionei confronti del medesimo Filice quanto al capo 25”. Così deciso, 04/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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