Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25047/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe con l’ordinanza in epigrafe Tribunale di sorveglianza di Napoli harevocato la semilibertà concessa a [OSCURATO:PERSONA] e ratificato il decreto delMagistrato di sorveglianza che aveva sospeso provvisoriamente la misura aseguito della nota del 9 settembre 2025 del Commissariato di P.S. di Aversa, ovesi dava atto che in data 2 settembre 2025 il personale operante si recava pressola ditta “DomiCar” riscontrando l’assenza del condannato e apprendeva dallasignora [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] non si presentata al lavoro sin dall’inizio del mesedi agosto;che il Tribunale, prima di disporre la revoca della misura, ha dispostoaccertamenti istruttori per verificare la documentazione prodotta dalla difesa(foglio presenze informale relativo alla prima quindicina di settembre, volto adimostrare la regolarità del servizio, ritenuto inattendibile perché privo di fedeprivilegiata e di data certa e peraltro “clamorosamente” smentito dal datooggettivo del controllo di polizia del 2 settembre 2025, giacché il documentoprodotto attesta la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in tale data: pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata), per verificare l’attendibilità delle testimonianze (ha ritenuto rilievoprobatorio prevalente alle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], cheha reso una versione che la poneva in una posizione di oggettiva “scomodità”rispetto ai suoi datori di lavoro, non avendo alcun interesse a dichiarare il falso adanno del detenuto) e l’inattendibilità di altre testimonianze (ha ritenuto che ledichiarazioni del titolare D’Angelo “appaiono dettate dal tentativo di coprirel’inadempienza del [OSCURATO:PERSONA], avendo la stessa fornito la disponibilità originariaall’assunzione”: pag. 3 dell’ordinanza impugnata);che il Tribunale, ritenuta smentita la tesi difensiva dalla conformazione delluogo di lavoro (unico locale su due livelli, che rende impossibile una mancatainterazione tra i soggetti presenti: pag. 3 dell’ordinanza impugnata) e ritenutapriva di qualsivoglia riscontro documentale la tesi del godimento di un periodo diferie agostane, ha disposto la revoca della semilibertà motivando sulla gravitàdella condotta, consistente nell’aver simulato per oltre un mese l’adempimentodell’obbligo lavorativo, tale da rompere “definitivamente il patto di fiducia conl’autorità giudiziaria” (pag. 3 dell’ordinanza impugnata);che ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, amezzo difensore, [OSCURATO:PERSONA], in cui deduce violazione di legge nonchémancanza e contraddittorietà della motivazione su partecipazione a percorsorieducativo, sulla presenza del semilibero sul luogo di lavoro e sulla valutazionedelle informazioni;che il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 10 giugno 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, inquanto contenente censure che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazionedegli elementi fattuali in senso più favorevole al ricorrente, non consentita insede di legittimità;che il ricorso va dichiarato inammissibile, perché è stato proposto per motivinon consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) inquanto volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura degli elementi fattualiche non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601-01);che, ad onta dei rilievi difensivi, che appaiono avulsi dalla pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici specializzati, la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata,puntuale, logica, non apparente né contraddittoria, nonché conforme alconsolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale ai fini del giudizio direvoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, pernatura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnusal rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organidel trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento delcondannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativodell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452-01; Sez.1, n. 31379 del 1/07/2010, Farouq, Rv. 248357-01);che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione perla quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la criticaargomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quantocontenente censure aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e allasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosiragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe con l’ordinanza in epigrafe Tribunale di sorveglianza di Napoli harevocato la semilibertà concessa a [OSCURATO:PERSONA] e ratificato il decreto delMagistrato di sorveglianza che aveva sospeso provvisoriamente la misura aseguito della nota del 9 settembre 2025 del Commissariato di P.S. di Aversa, ovesi dava atto che in data 2 settembre 2025 il personale operante si recava pressola ditta “DomiCar” riscontrando l’assenza del condannato e apprendeva dallasignora [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] non si presentata al lavoro sin dall’inizio del mesedi agosto;che il Tribunale, prima di disporre la revoca della misura, ha dispostoaccertamenti istruttori per verificare la documentazione prodotta dalla difesa(foglio presenze informale relativo alla prima quindicina di settembre, volto adimostrare la regolarità del servizio, ritenuto inattendibile perché privo di fedeprivilegiata e di data certa e peraltro “clamorosamente” smentito dal datooggettivo del controllo di polizia del 2 settembre 2025, giacché il documentoprodotto attesta la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in tale data: pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata), per verificare l’attendibilità delle testimonianze (ha ritenuto rilievoprobatorio prevalente alle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], cheha reso una versione che la poneva in una posizione di oggettiva “scomodità”rispetto ai suoi datori di lavoro, non avendo alcun interesse a dichiarare il falso adanno del detenuto) e l’inattendibilità di altre testimonianze (ha ritenuto che ledichiarazioni del titolare D’Angelo “appaiono dettate dal tentativo di coprirel’inadempienza del [OSCURATO:PERSONA], avendo la stessa fornito la disponibilità originariaall’assunzione”: pag. 3 dell’ordinanza impugnata);che il Tribunale, ritenuta smentita la tesi difensiva dalla conformazione delluogo di lavoro (unico locale su due livelli, che rende impossibile una mancatainterazione tra i soggetti presenti: pag. 3 dell’ordinanza impugnata) e ritenutapriva di qualsivoglia riscontro documentale la tesi del godimento di un periodo diferie agostane, ha disposto la revoca della semilibertà motivando sulla gravitàdella condotta, consistente nell’aver simulato per oltre un mese l’adempimentodell’obbligo lavorativo, tale da rompere “definitivamente il patto di fiducia conl’autorità giudiziaria” (pag. 3 dell’ordinanza impugnata);che ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, amezzo difensore, [OSCURATO:PERSONA], in cui deduce violazione di legge nonchémancanza e contraddittorietà della motivazione su partecipazione a percorsorieducativo, sulla presenza del semilibero sul luogo di lavoro e sulla valutazionedelle informazioni;che il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 10 giugno 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, inquanto contenente censure che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazionedegli elementi fattuali in senso più favorevole al ricorrente, non consentita insede di legittimità;che il ricorso va dichiarato inammissibile, perché è stato proposto per motivinon consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) inquanto volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura degli elementi fattualiche non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601-01);che, ad onta dei rilievi difensivi, che appaiono avulsi dalla pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici specializzati, la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata,puntuale, logica, non apparente né contraddittoria, nonché conforme alconsolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale ai fini del giudizio direvoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, pernatura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnusal rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organidel trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento delcondannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativodell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452-01; Sez.1, n. 31379 del 1/07/2010, Farouq, Rv. 248357-01);che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione perla quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la criticaargomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quantocontenente censure aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e allasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosiragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25047/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris