CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 19345/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9723 /20 1 6 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].COOP. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura G enerale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Sicilia, sez. staccata di Siracusa n. 4488 / 16 /20 1 5 depositata in data 27/10/2015; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: motivodiricorso – connessione con la ratio decidendidellasentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificatoleper Irpeg, Iva e Irap relativi al periodo d'imposta 2003, conil quale l'Amministrazione finanziaria sulla base degli elementi indicati nel modello unico 2004 e delle risultanze del PVC richiedevamaggiori tributi interessi e sanzioni; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la SYRAKO coop. turistica siracusana a r.l.; - con la pronuncia impugnata di fronte a questa Corte, il giudice dell'appelloha confermato la decisione di primo grado; - ricorre la società con atto affidata a due motivi di impugnazione; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 112 c.p.c. relativoalla corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice di appello mancato di pronunciarsi in ordine al vizio dell'attoimpugnato relativo alla sua “inesistenza giuridica”; detto vizio risiederebbe secondo parte ricorrente nella mancanza di sottoscrizione; - il motivo è infondato; - come si evince dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso, la CTR ha in realtà chiaramente preso in esame l'eccezione prospettatain via preliminare pregiudiziale dalla parte appellante - l'odierna ricorrente - che h a avuto cura di riportare proprio in esordio della disamina dei motivi della decisione (pag.1 della sentenza impugn a ta): “… si eccepisce la giuridica inesistenza dell'attoimpositivo essendo lo stesso privo della sottoscrizione del direttoredell'ufficio di un suo delegato…”; - di fronte a tale eccezione, la sentenza impugnata ha rilevato come la stessa sia stata “… avanzata per la prima volta solo in questo giudiziodel gravame per cui la stessa va disattesa” (pag. 2 primo capoversodella sentenza impugnata); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - pertanto, la CTR siciliana ha dimostrato con tale espressione di avere dapprima scrutinato, quindi compreso e infine valutato e all’esitodi tal percorso infine disatteso l'eccezione in parola; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazionedegli artt. 39, 40, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973; degli artt. 55 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere il giudice dell'appelloritenuto legittimo l'avviso di accertamento impugnato anche se lo stesso era giustificato dal mero rilievo dello scostamento delle risultanze della dichiarazione del contribuente rispettoa quelle proposte dai parametri; - il motivo è inammissibile; - lo stesso non coglie infatti la ratio decidendi della sentenza impugnata; - invero le censure formulate si sviluppano partendo dal presupposto che l'accertamento è stato basato sull'applicazione degli studi di settore e dei parametri come si evince dal tenore letteraledel motivo; - diversamente, come la CTR chiarisce in motivazione, l'Ufficio ha qui rilevate – a seguito di verifica conclusasi con la redazione di appositoPVC - una serie di violazioni che ha posto alla base della rideterminazione dei tributi dovuti operata con l’avviso di accertamento oggetto del giudizio: si tratta della violazione dell'obbligo della contabilità, della violazione dell'obbligo di dichiarazione della variazione dati riguardante l'apertura di una unità operativa in Siracusa; della violazione dell'obbligo di documentazione dichiarazione; del mancato assoggettamento ad iva con aliquota ordinaria dell'importo di euro 8.972 € (pag. 2 terzocapoverso della sentenza impugnata); - si tratta con tutta evidenza di elementi diversi ed autonomi , singolarmente e nel complesso idonei a sostenere la pretesa di maggiori tributi, rispetto alle risultanze dell'applicazione degli studidi settore; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - ancora più chiaramente, nell'ultima parte della motivazione, il giudicedel gravame precisa che l'accertamento “è stato condotto con metodo analitico induttivo e non come censurato da controparteutilizzando gli studi di settore”; - come è noto per costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte, si veda tra le più recenti Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaimpugnata; - nel presente caso, invece, la doglianza presentata risulta così inammissibilepoiché si appunta su questioni del tutto estranee all' orditomotivazionale fornito dalla corte distrettuale senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisioneimpugnata, che si fonda sulle riscontrate violazioni di cui siè detto; - va ricordato sul punto che il motivo d' impugnazione è rappresentato dal l ' enunciazione, secondo lo schema normativo concui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per lequali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione): l' esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltantoqualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell' esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata; - queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che sorreggono detta decisione e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoche non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 "nonmotivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. ( così Cass. Sez. 3, Sentenza14/3/2017 n. 6496, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005,Rv. 579564) ; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese sono liquidate secondo la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte contro ricorrente che liquida in euro 1.500 oltrea spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto dell