CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27884/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 /10/ 1990 , avverso l'ordinanza del 18febbraio 2025 del Tribunale della libertà di Roma , udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l’[OSCURATO:PERSONA] del F oro di R oma , in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata il T ribunale di Roma ha confermato la misura cautelare della custodia i n carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reatiex art t . 73 ( plurime detenzion i illecit e di cocaina) e 74 , ( partecipazione a operante in Roma, in altre parti d’Italia e in Olanda) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come descritti nelle imputazioniprovvisorie. 2.Nel ricorsopresentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della ordinanza. 2.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizi o dellamotivazione circa il decorso del termine di fase relativamente al la durata della misura cautelare.Si osserva che a Negrelli è stata applicata la misura del la custodiacautelare in carcere per avere partecipato a diverse illecite detenzioni di cocainanel periodo compreso fra il marzo e il giugno del 201 9 , m a egli è deten uto in esecuzione pena (ora quasi completamente espiata) per un fatto connesso a quello per il quale si procedeperché arrestato nel giugno del 2019 , essendo stato trovato i n possesso di 18 chilogrammi di coc aina e di una ingente quantità di denaro, sicché avrebbe dovuto applicarsi l’art. 297, com ma 3, cod. proc . pen. perchél’indagine che ha determinato il primo arresto è la stessa di quella in base alla quale ora si procede, tanto che ha riguardato lostesso lu o go in cui Negrell i è stato trovato i n possesso del la cocaina , e i fatti oggetto d el provvedimento posteriore erano desumibili dagl i a tti già prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della p rima ordinanza del 2019. Si evidenzia che nel suo interrogatorio Negrelli ha affermato che dal 2019 ha interrotto i suo i rapporti con gli ambienti criminali, come anche attestato dagli accertamenti compiuti nell’ambito del giudizio di sorveglianza, prodotti al Tribunale ma dal Tribunale non valutati. 2.2.2. Con il secondo motivo di ricorsosi deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel trascurare che i fatti contestati risalgono al 2019, il ricorrente ha già espiato in carcere quasi completamente la pena per ifatti connessi a quelli per i quali si procede e ha evidentemente interrotto ogni rapporto con gli ambienti criminali (già dal periodo trascorso agli arrestidomiciliari la sua condotta risultò impeccabile).Si precisa che N egr el li ha chiesto che, in subordine, gli sia applicata la misura degliarrest i domiciliari presso i l domicilio della fidanzata, dalla quale presto avrà un figlio, in territorio (Zagarolo)che è lontano dai luoghi che furono sede dellecondotte che gli si contestano. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è infondato . Nell’ordinanzaimpugnatasono riassunti gli elementi di valutazione circa i reati per iquali si procede e si osserva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] era i l custode , pre s so la sua abitazione, della droga gestita dal gruppo e la consegnava , seguendo le direttivedi [OSCURATO:PERSONA], ai sodali incaricati del su o smercio . Il Tribunale ha ritenuto infondatanel merito l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 297, comma3, cod. proc. pen. osservando che, sebbene tra il reato per i l quale è stata emessa la prima ordinanza cautelare e quelli contestati nell’ordinanza impugnatasussista una connessione qualificata, tuttavia i gravi indizi relativi ai reati quali per i quali ora si procede non erano desumibili dalle fonti allora a disposizione e neanche dalla sentenza di condanna in primo grado emessa il 12 dicembre 2019, ma lo furono soltanto a seguito di complesse indagini compendiate nella informativa conclusiva redatta il 26febbraio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Frascati (p. 10-11), alla quale si sono aggiunti i contenuti delle dichiarazioni iniziate nell’ottobre 2023, di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaborante con l’Autorità giudiziaria, le quali soltanto hanno consentito di inquadrare compiutamente i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con i suoi complici (p. 11). Deve ribadirsi, al riguardo, che intema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore «deducibilità» dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie alla base dell'ordinanza cautelare successiva, non consiste nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio di dati (documentali e/o dichiarativi)che consenta al pubblico ministero di esprimere unaadeguata valutazione della gravità degli indizi (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, Rv. 284464; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351). Inoltre, il Tribunale ha puntualizzato che il ricorrente non ha allegato concreti elementi di valutazione che consentano di pervenire a una conclusione diversa, mentre è onere della parte, che adduce la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la deducibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è f ondato . La motivazione delal ordinanza impugnata risulta carente relativamente all’applicazionedella custodia cautelare in carcere. Non può trascurarsi che dai fatti per i quali si procede sono trascorsi circa sei anni e che, sebbeneper i reati indicati nell’ art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorsodai fatti contestati deve ─ alla luce della riforma di cu i alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione ─essere espressamente considerato dal giudice, quando si tratti di un rilevante arco temporale nel corso del quale non sono emerse ulteriori condott e dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, perché questo dato può rientrare tra gli«elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ai quali si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc pen. ( Sez. 6 , n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273). Nel caso in esame, l’ordinanzaimpugnata ha enfatizzat o la rilevanza del ruolo svolto da Negrelli nella vicenda delittuosa per la quale si procede, ma non ha indicatospecifici elementi di valutazione dai quali desumere il perdurare del la sua pericolosità. Al contrario, nel ricorso è stato evidenziatoche: i fatti contestati risalgono al 2019; Nigrelliha già espiato in carcere quasi co mpletamente la pena per i reati connessi a quelli per i quali si procede e già nel periodo trascorso agli arresti domiciliari la sua condotta risultò impeccabile. Inoltreil ricorrente ha addotto di avere chiesto che la misura degli arresti domiciliari sia applicata presso il domicilio della fidanzata, dalla quale presto avrà un figlio, in territorio (Zagarolo) che è lontano dai luoghi che furono sede delle condotte che gli si contestano, mentre la argomentazione del Tribunale secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] comunque sarebbe collocato nella stessa R egione i n cui son o avvenuti i fatti e al la reiterazione di condotte delittuose non osterebbe al l a coabitazione con la sua compagna giacché egli, nel passato, custod ì la droga presso l’abitazione dei suo genitori,si fonda su una assimilazionedi condizioni non coincidentie trascura la rilevanza del tempo trascorso dai fatti e gli effetti della patitacarcerazione. Pertanto, l’ordinanza vaannullata, limitatamente alle esigenze cautelari , per una rivalutazione della pericolosità attuale di [OSCURATO:PERSONA] alla luce del principio di diritto prima richiamato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è d