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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07870/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazioni delle sanzioni amministrative accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, sanzioni amministrative accessorie obbligatorie.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie.

3. Il motivo è fondato, in quanto effettivamente né in motivazione né in dispositivo si rinviene il minimo accenno alla problematica inerente alle sanzioni amministrative accessorie, pur essendo queste ultime previste dalla legge come obbligatorie.

La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Avezzano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Avezzano.

Così deciso in Roma il 25 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazioni delle sanzioni amministrative accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, sanzioni amministrative accessorie obbligatorie. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie. 3. Il motivo è fondato, in quanto effettivamente né in motivazione né in dispositivo si rinviene il minimo accenno alla problematica inerente alle sanzioni amministrative accessorie, pur essendo queste ultime previste dalla legge come obbligatorie. La sentenza impugnata va dunque annullata, limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Avezzano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Avezzano. Così deciso in Roma il 25 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 07870/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris