Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2021
ECLI:EU:T:2021:403
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0226_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 30 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T‑226/18)
«REACH – Aggiornamento dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 riguardante le restrizioni applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi e di taluni articoli pericolosi – Restrizioni riguardanti l’ottametilciclotetrasilossano (D 4) e il decametilciclopentasilossano (D 5) – Errore manifesto di valutazione – Allegato XIII del regolamento n. 1907/2006 – Metodo basato sulla forza probante – Articolo 68 del regolamento n. 1907/2006 – Rischio inaccettabile – Proporzionalità – Forme sostanziali»
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto, sviamento di potere o superamento manifesto dei limiti del potere discrezionale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 68)
(v. punti 73-76, 196, 205)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Restrizioni applicabili a determinate sostanze – Introduzione di nuove restrizioni e modifica di restrizioni esistenti – Valutazione alla luce del principio di proporzionalità – Discrezionalità del legislatore – Settore che richiede scelte di natura politica, economica e sociale – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Legittimità in mancanza di inconvenienti sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 87, 89 e 91 nonché articolo 1, paragrafo 1, e allegato XVII)
(v. punti 223, 224, 226, 227, 230)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto – Limiti – Adozione di una misura dell’Unione tale da incidere sugli interessi di un operatore economico – Operatore economico prudente e avveduto in grado di prevedere l’adozione di tale misura – Identificazione chiara e precisa degli effetti giuridici del regolamento REACH – Insussistenza di una violazione di detti principi
(v. punti 263, 272, 277)
4.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Possibilità di essere individualmente interessato da un atto di portata generale – Rigetto
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41)
(v. punti 313-316)
5.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 327-331)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, del regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D 4) e il decametilciclopentasilossano (D 5) (
GU 2018, L 6, pag. 45
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] AG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la Shin-[OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e l’[OSCURATO:PERSONA], Inc. (ACC) sopporteranno le proprie spese.