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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11018/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, mediante medesimo difensore, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 5, D.P.R. 309 del 1990, avendo il giudice del rinvio rideterminato una pena sproporzionata al disvalore del fatto rispetto a quella determinata dal giudice che aveva emesso la sentenza annullata, pertanto in violazione del divieto di reformatio in pejus; in particolare i ricorrenti deducono che il giudice della sentenza annullata aveva stabilito come pena base la pena M.ranni sette di reclusione a fronte di un minimo edittale di anni sei; il giudice del provvedimento impugnato ha invece determinato la pena base nella misura di anni tre a fronte di un minimo legale di anni due, compiendo così proporzionalmente un aumento # C.A.!..e4. della quantità della pena base eh-e-e-Fa-sta-t-t individuata dal giudice del4a-eegfr3-z4ene; Considerato che la censura è manifestamente infondata in diritto, posto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza dell'art. 73 D.P.R. 309 del 1990 e del connesso trattamento sanzionatorio, ne è derivato un radicale mutamento della cornice edittale e della struttura del calcolo della pena, che impedisce di effettuare una comparazione tra le due sentenze.

Infatti non viola il divieto di reformatio in pejus la sentenza di secondo grado che, anche in sede di giudizio di rinvio, nell'ipotesi di successione nel tempo di norme penali, ad esempio relativamente ai limiti edittali della pena, nel riformare la pronuncia di primo grado, impugnata dal solo imputato, che aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale, abbia ridotto la pena in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui si era mosso il giudice di primo grado.

Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento agli ingenti quantitativi di materiale stupefacente sequestrato, alla divisione in dosi, al carattere organizzato e professionale del traffico, all'entità della somma di danaro trovata in possesso del ricorrente e alle attrezzature dedicate al frazionamento e al confezionamento dello stupefacente.

Rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, mediante medesimo difensore, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 5, D.P.R. 309 del 1990, avendo il giudice del rinvio rideterminato una pena sproporzionata al disvalore del fatto rispetto a quella determinata dal giudice che aveva emesso la sentenza annullata, pertanto in violazione del divieto di reformatio in pejus; in particolare i ricorrenti deducono che il giudice della sentenza annullata aveva stabilito come pena base la pena M.ranni sette di reclusione a fronte di un minimo edittale di anni sei; il giudice del provvedimento impugnato ha invece determinato la pena base nella misura di anni tre a fronte di un minimo legale di anni due, compiendo così proporzionalmente un aumento # C.A.!..e4. della quantità della pena base eh-e-e-Fa-sta-t-t individuata dal giudice del4a-eegfr3-z4ene; Considerato che la censura è manifestamente infondata in diritto, posto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza dell'art. 73 D.P.R. 309 del 1990 e del connesso trattamento sanzionatorio, ne è derivato un radicale mutamento della cornice edittale e della struttura del calcolo della pena, che impedisce di effettuare una comparazione tra le due sentenze. Infatti non viola il divieto di reformatio in pejus la sentenza di secondo grado che, anche in sede di giudizio di rinvio, nell'ipotesi di successione nel tempo di norme penali, ad esempio relativamente ai limiti edittali della pena, nel riformare la pronuncia di primo grado, impugnata dal solo imputato, che aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale, abbia ridotto la pena in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui si era mosso il giudice di primo grado. Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento agli ingenti quantitativi di materiale stupefacente sequestrato, alla divisione in dosi, al carattere organizzato e professionale del traffico, all'entità della somma di danaro trovata in possesso del ricorrente e alle attrezzature dedicate al frazionamento e al confezionamento dello stupefacente. Rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 11018/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris