CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 28884/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto tentato di cui agli artt.56,624 cod. pen., riducendo la pena e confermando nel resto. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio irrogatogli - è generico nonché manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 2 della sentenza impugnata che valorizza l'accentuata capacità a delinquere del reo). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il consiiere estensore [OSCURATO:PERSONA](