CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16593/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2870/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], LANDOLFI E ASSOCIATI , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] brinaMarotta (PEC: ) , elettivamentedomiciliata presso lo studio Liccardo, Landolfi e asso- ciatiin R oma , [OSCURATO:PERSONA] , 20 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatein Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di se- condogrado del Lazio n. 3 328 / 5 /20 2 3 , depositata il 5 . 6 .20 2 3 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo gradodel Lazio n. 3328/5/2023, depositata il 5.6.2023 veniva ac- colto l’appello propost o dall ’Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della Commissione t ributaria provinciale di Roma n. 6229/32/2021avente ad oggetto l’intimazione di pagamento notifi- cata il 25.10.2017 e 1 1 cartelle di pagamento sottese, emesse nei confrontidello [OSCURATO:PERSONA], Landolfi e Associati. Ilgiudice di prime cure , disattese le questioni preliminari accoglieva in parte il ricorso sulla base del giudicato esterno ritenendo: « Nel merito,la lettura delle sentenze prodotte dalle parti consente di con- statare che in effetti tutte le cartelle indicate nella intimazione di pagamentoe contestate dal ricorrente sono state annullate, tranne una,(…). Rilevano in particolare le sentenze della CTP di Roma n. 8197/30/2018 e 3213/2019 nonché le sentenze dalla CTR Lazio n. 1069/2/17e 3428/16/20 » . Il giudice d’appello rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione dell’appellanteAgenzia delle Entrate , sollevato dallo Studio, e acco- glieva il gravame . Il giudice accertava, tra l’altro, che sull’avviso di intimazione era indicato il responsabile del procedimento e che le cartellesottostanti all’intimazione erano state ritualmente notificate alloStudio, con conseguente inammissibilità delle questioni afferenti alle cartelle, non tempestivamente impugnate, né era maturata la prescrizione decennale e gli interessi di mora erano stati calcolati comeper legge . Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lo Studio deducendo sei motivi, cui replica l’Agenzia dell’Entrate con controricorso.Da ultimo , il legale rappresentante dello Studio depo- sita nota in cui rende nota la sospensione del proprio Avvocato dall’eserciziodella professione forense e chiede chiede la declarato- riadell’interruzione del processo e, in subordine, termine per la so- stituzionedel difensore. Consideratoche: Indata 26.3.2025 parte ricorrente rende noto di aver ricevuto l’av- visodi fissazione della presente adunanza camerale personalmente in data 21.2.2025 a seguito della sospensione dall’esercizio della professione forense dell’unico difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e chiede l’ interruzione del processo o termine per la nomina di un nuovodifensore. Inaccoglimento della richiesta di termine, non trovando applicazione l’interruzionenel processo per Cassazione , dev’essere disposto il rin- viodel ricorso a nuovo ruolo per consentire l’esercizio dei diritti di difesa.Manda alla Cancelleria per la comunicazione della fissazione dellanuova adunanza camerale alla parte personalmente per la no- minadi nuovo difensore. P.Q.M La Corte dispone ilrinvio del ricorso a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della fissazione della nuova adunanza camerale alla parte perso