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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44088/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di cassazione letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Seconda Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio in data 2 dicembre 2021 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza emessa 1'8 giugno 2015 dal GUP del Tribunale di Catanzaro, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di concorso nel duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei correlati reati di detenzione e porto di armi, fondando l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riscontravano reciprocamente e si saldavano alla chiamata in reità de relato di [OSCURATO:PERSONA], mentre non attribuiva valore di riscontro alle dichiarazioni di Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], in quanto avevano riferito solo ciò che avevano appreso dal Torcasio e dal [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il ricorrente censura la sentenza di questa Corte nella parte in cui ha dichiarato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso per essere il giudice di legittimità incorso in errori di fatto.

Con detti motivi di ricorso si censurava la manifesta illogicità della motivazione resa dalla Corte territoriale relativamente alla valutazione di attendibilità del Torcasio, nonostante la discordanza tra le versioni rese in ordine all'identificazione dei mandanti e al reperimento dell'arma utilizzata per compiere il duplice omicidio, atteso che, quanto ai mandanti, inizialmente il Torcasio aveva riferito di un incarico dato all'Ammendola da [OSCURATO:PERSONA], mentre in seguito aveva affermato di avere lui stesso incaricato l'Ammendola su disposizione dei mandanti, indicati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, quanto al reperimento dell'arma, il Torcasio aveva dapprima riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inviato la pistola tramite il Molinaro, mentre in dibattimento aveva affermato che l'arma gli era stata fornita dieci o venti giorni prima dell'omicidio da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inattendibilità delle dichiarazioni del Torcasio sulla partecipazione dell'Ammendola all'esecuzione del duplice omicidio e alla consegna dell'arma al [OSCURATO:PERSONA].

Pur dando atto che i giudici di merito non avevano negato le discrasie nelle dichiarazioni del Torcasio, la Corte di cassazione ha ritenuto giustificato il rilievo marginale assegnato a circostanze relative alla ricostruzione dell'antefatto del delitto, risultando, invece, le stesse lineari e coerenti sulla partecipazione dell'Ammendola al duplice omicidio e riscontrate dalle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori, convergenti sulla circostanza che l'Ammendola aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale degli omicidi, sul luogo del delitto, lo aveva atteso e ne aveva consentito la fuga.

Un primo errore percettivo in cui è incorsa la Corte di cassazione consiste nell'aver ritenuto che fu [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare che il Torcasio era andato a prendere l'arma a casa sua la sera stessa dell'omicidio.

L'errore ha avuto influenza decisiva sulla valutazione richiesta, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che il Torcasio si era recato a casa sua a prendere l'arma la sera stessa dell'omicidio, appena dopo aver saputo della presenza dello Spena presso il concessionario Aiello, sicché la circostanza era inconciliabile con la dichiarazione resa in dibattimento dal Torcasio, che aveva affermato di aver consegnato l'arma, già da dieci-venti giorni in suo possesso, al [OSCURATO:PERSONA], quando questi e l'Ammendola si erano recati a casa sua per riferirgli della presenza dello Spena presso la concessionaria e della intenzione di approfittare dell'occasione per eseguire l'omicidio.

L'avere erroneamente attribuito a Giuseppe anziché a [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione sulla consegna dell'arma ha comportato l'omessa considerazione del dato temporale e della rilevanza della circostanza ai fini del giudizio di attendibilità del Torcasio.

L'errore percettivo ha avuto ricaduta anche sul giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva reso una versione conforme a quella del Torcasio sulla consegna dell'arma, in netto contrasto con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il Torcasio non aveva ancora reperito l'arma nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva informato della presenza della vittima presso la concessionaria.

Anche in ordine all'abbigliamento del [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni del Torcasio divergono da quelle del [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanze delle videoriprese delle telecamere installate nel piazzale antistante la concessionaria che ripresero la scena del duplice omicidio, confortando la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa l'assenza di preparazione del delitto.

Sul punto la Corte di cassazione è incorsa in una ulteriore svista, ritenendo non autosufficiente il ricorso né indicate le prove in contrasto né la decisività delle imprecisioni sull'abbigliamento del [OSCURATO:PERSONA] e l'incidenza sulla credibilità della confessione resa, ma non si è avveduta che il ricorrente aveva indicato le prove in contrasto ovvero gli interrogatori dei due dichiaranti riportati nella sentenza di primo grado, aveva allegato l'atto di polizia giudiziaria, contenente la descrizione delle immagini riprese dalle telecamere, e segnalato la decisività delle imprecisioni sull'abbigliamento del killer sulle dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] e sulla chiamata in correità dell'Ammendola. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che esulano dal perimetro applicativo del rimedio straordinario esperito.

Precisato, infatti, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, è pacifico che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

Va, comunque, ribadito che l'errore rilevante in tema di ricorso straordinario è solo quello decisivo, che ha condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso; deve, quindi, incidere in modo determinante sulla decisione, il che nella fattispecie non è.

Invero, le censure del ricorrente mirano ad ottenere una diversa valutazione circa la rilevanza delle circostanze segnalate, ritenute idonee a provare l'inattendibilità delle dichiarazioni del Torcasio; tendono, pertanto, a criticare l'erroneo giudizio valutativo espresso in sentenza piuttosto che gli errori di fatto indicati.

Quanto al primo errore si osserva che, benché la sentenza impugnata attribuisca a [OSCURATO:PERSONA] anziché a [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione secondo la quale il Torcasio si era recato a casa sua a prendere l'arma la sera stessa dell'omicidio (pag. 20), non solo la Corte ha dato atto che i giudici di merito non avevano affatto negato le discrasie riscontrabili nella progressione dichiarativa del Torcasio sul reperimento dell'arma, ma ha ritenuto corretto lo scarso rilievo attribuito dai giudici di merito alla circostanza nella ricostruzione dell'antefatto degli omicidi rispetto alle altre emergenze probatorie convergenti sulla partecipazione dell'Ammendola al duplice omicidio, confermata da tutti i dichiaranti e, in primo luogo dal [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale.

L'errore è, pertanto, caduto su una circostanza non decisiva della testimonianza del Torcasio, ritenuta attendibile, anche quanto alla identificazione dei mandanti.

Anche l'altro errore segnalato, relativo al contrasto tra le dichiarazioni del Torcasio e del [OSCURATO:PERSONA] sull'abbigliamento di quest'ultimo rispetto a quello ripreso dalle telecamere presenti sul luogo degli omicidi ed alla ritenuta mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto, non risulta decisivo, in quanto cade su un particolare che non inficia le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione del ricorrente al duplice omicidio.

Ne deriva che gli errori segnalati non risultano decisivi perché ricadono su elementi non essenziali, che non travolgono il nucleo centrale delle dichiarazioni del Torcasio sulla partecipazione del ricorrente al duplice omicidio e non ne scardinano la ritenuta attendibilità.

Risulta, pertanto, evidente che le censure difensive si risolvono in una contestazione del profilo valutativo delle affermazioni contenute in sentenza, i benché non siano in ogni caso censurabili, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né il travisamento del fatto né il travisamento della prova, che esulano dai confini del ricorso straordinario, previsto per eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048).

Poiché il ricorrente impropriamente deduce un presunto errore di giudizio e non di fatto, ciò preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto ed impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di cassazione letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Seconda Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio in data 2 dicembre 2021 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza emessa 1'8 giugno 2015 dal GUP del Tribunale di Catanzaro, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di concorso nel duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei correlati reati di detenzione e porto di armi, fondando l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riscontravano reciprocamente e si saldavano alla chiamata in reità de relato di [OSCURATO:PERSONA], mentre non attribuiva valore di riscontro alle dichiarazioni di Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], in quanto avevano riferito solo ciò che avevano appreso dal Torcasio e dal [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il ricorrente censura la sentenza di questa Corte nella parte in cui ha dichiarato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso per essere il giudice di legittimità incorso in errori di fatto. Con detti motivi di ricorso si censurava la manifesta illogicità della motivazione resa dalla Corte territoriale relativamente alla valutazione di attendibilità del Torcasio, nonostante la discordanza tra le versioni rese in ordine all'identificazione dei mandanti e al reperimento dell'arma utilizzata per compiere il duplice omicidio, atteso che, quanto ai mandanti, inizialmente il Torcasio aveva riferito di un incarico dato all'Ammendola da [OSCURATO:PERSONA], mentre in seguito aveva affermato di avere lui stesso incaricato l'Ammendola su disposizione dei mandanti, indicati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, quanto al reperimento dell'arma, il Torcasio aveva dapprima riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inviato la pistola tramite il Molinaro, mentre in dibattimento aveva affermato che l'arma gli era stata fornita dieci o venti giorni prima dell'omicidio da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inattendibilità delle dichiarazioni del Torcasio sulla partecipazione dell'Ammendola all'esecuzione del duplice omicidio e alla consegna dell'arma al [OSCURATO:PERSONA]. Pur dando atto che i giudici di merito non avevano negato le discrasie nelle dichiarazioni del Torcasio, la Corte di cassazione ha ritenuto giustificato il rilievo marginale assegnato a circostanze relative alla ricostruzione dell'antefatto del delitto, risultando, invece, le stesse lineari e coerenti sulla partecipazione dell'Ammendola al duplice omicidio e riscontrate dalle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori, convergenti sulla circostanza che l'Ammendola aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale degli omicidi, sul luogo del delitto, lo aveva atteso e ne aveva consentito la fuga. Un primo errore percettivo in cui è incorsa la Corte di cassazione consiste nell'aver ritenuto che fu [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare che il Torcasio era andato a prendere l'arma a casa sua la sera stessa dell'omicidio. L'errore ha avuto influenza decisiva sulla valutazione richiesta, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che il Torcasio si era recato a casa sua a prendere l'arma la sera stessa dell'omicidio, appena dopo aver saputo della presenza dello Spena presso il concessionario Aiello, sicché la circostanza era inconciliabile con la dichiarazione resa in dibattimento dal Torcasio, che aveva affermato di aver consegnato l'arma, già da dieci-venti giorni in suo possesso, al [OSCURATO:PERSONA], quando questi e l'Ammendola si erano recati a casa sua per riferirgli della presenza dello Spena presso la concessionaria e della intenzione di approfittare dell'occasione per eseguire l'omicidio. L'avere erroneamente attribuito a Giuseppe anziché a [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione sulla consegna dell'arma ha comportato l'omessa considerazione del dato temporale e della rilevanza della circostanza ai fini del giudizio di attendibilità del Torcasio. L'errore percettivo ha avuto ricaduta anche sul giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva reso una versione conforme a quella del Torcasio sulla consegna dell'arma, in netto contrasto con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il Torcasio non aveva ancora reperito l'arma nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva informato della presenza della vittima presso la concessionaria. Anche in ordine all'abbigliamento del [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni del Torcasio divergono da quelle del [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanze delle videoriprese delle telecamere installate nel piazzale antistante la concessionaria che ripresero la scena del duplice omicidio, confortando la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa l'assenza di preparazione del delitto. Sul punto la Corte di cassazione è incorsa in una ulteriore svista, ritenendo non autosufficiente il ricorso né indicate le prove in contrasto né la decisività delle imprecisioni sull'abbigliamento del [OSCURATO:PERSONA] e l'incidenza sulla credibilità della confessione resa, ma non si è avveduta che il ricorrente aveva indicato le prove in contrasto ovvero gli interrogatori dei due dichiaranti riportati nella sentenza di primo grado, aveva allegato l'atto di polizia giudiziaria, contenente la descrizione delle immagini riprese dalle telecamere, e segnalato la decisività delle imprecisioni sull'abbigliamento del killer sulle dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] e sulla chiamata in correità dell'Ammendola. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che esulano dal perimetro applicativo del rimedio straordinario esperito. Precisato, infatti, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, è pacifico che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Va, comunque, ribadito che l'errore rilevante in tema di ricorso straordinario è solo quello decisivo, che ha condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso; deve, quindi, incidere in modo determinante sulla decisione, il che nella fattispecie non è. Invero, le censure del ricorrente mirano ad ottenere una diversa valutazione circa la rilevanza delle circostanze segnalate, ritenute idonee a provare l'inattendibilità delle dichiarazioni del Torcasio; tendono, pertanto, a criticare l'erroneo giudizio valutativo espresso in sentenza piuttosto che gli errori di fatto indicati. Quanto al primo errore si osserva che, benché la sentenza impugnata attribuisca a [OSCURATO:PERSONA] anziché a [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione secondo la quale il Torcasio si era recato a casa sua a prendere l'arma la sera stessa dell'omicidio (pag. 20), non solo la Corte ha dato atto che i giudici di merito non avevano affatto negato le discrasie riscontrabili nella progressione dichiarativa del Torcasio sul reperimento dell'arma, ma ha ritenuto corretto lo scarso rilievo attribuito dai giudici di merito alla circostanza nella ricostruzione dell'antefatto degli omicidi rispetto alle altre emergenze probatorie convergenti sulla partecipazione dell'Ammendola al duplice omicidio, confermata da tutti i dichiaranti e, in primo luogo dal [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale. L'errore è, pertanto, caduto su una circostanza non decisiva della testimonianza del Torcasio, ritenuta attendibile, anche quanto alla identificazione dei mandanti. Anche l'altro errore segnalato, relativo al contrasto tra le dichiarazioni del Torcasio e del [OSCURATO:PERSONA] sull'abbigliamento di quest'ultimo rispetto a quello ripreso dalle telecamere presenti sul luogo degli omicidi ed alla ritenuta mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto, non risulta decisivo, in quanto cade su un particolare che non inficia le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione del ricorrente al duplice omicidio. Ne deriva che gli errori segnalati non risultano decisivi perché ricadono su elementi non essenziali, che non travolgono il nucleo centrale delle dichiarazioni del Torcasio sulla partecipazione del ricorrente al duplice omicidio e non ne scardinano la ritenuta attendibilità. Risulta, pertanto, evidente che le censure difensive si risolvono in una contestazione del profilo valutativo delle affermazioni contenute in sentenza, i benché non siano in ogni caso censurabili, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né il travisamento del fatto né il travisamento della prova, che esulano dai confini del ricorso straordinario, previsto per eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048). Poiché il ricorrente impropriamente deduce un presunto errore di giudizio e non di fatto, ciò preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto ed impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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