CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 24560/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale, in primo luogo, si insta per la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato ascritto (art. 635, commi primo e secondo n.1, cod. pen in relazione all'art. 625 n.7 cod. pen) estinto per intervenuta remissione di querela e, in secondo luogo, si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e al diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; letta la memoria difensiva depositata in data 20/05/2025 e, quindi, tardiva; rilevato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.19/03/2024 n. 31, il reato in contestazione è attualmente procedibile a querela della persona offesa e che al ricorso sono allegati la rituale remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] intervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dunque, successivamente alla sentenza di primo grado ed in pendenza dei termini di impugnazione della stessa) e la relativa accettazione dell'imputata effettuata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale; considerato che, conseguentemente, il reato ascritto alla ricorrente si deve ritenere estinto per intervenuta remissione di querela, con spese poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 g