CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe riformava parzialmente la condanna, in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.; art. 321 cod. pen.), per aver consegnato denaro in cambio della definizione in via prioritaria di una pratica, da parte di un dipendente dell'ufficio tecnico di [OSCURATO:PERSONA] svolgente mansioni di archivista. In particolare, la Corte di appello riqualificava il reato in corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.; 321 cod. pen.) e, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., rideterminava la pena in anni due di reclusione. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo di ricorso in cui deduce violazione della legge penale, travisamento della prova e vizio di motivazione, per aver i giudici erroneamente interpretato il contenuto auditivo e visivo di una intercettazione ambientale, ravvisandovi la consegna, da parte di Caimano, di una somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA], e trascurando per contro completamente le deduzioni difensive, secondo cui i contenuti della videoripresa erano invece compatibili con la dazione di un semplice foglietto. Anche la conversazione telefonica precedente all'incontro e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto a Caimano di incontrarsi di persona non erano univocamente significative della stipula di un pactum sceleris, sicché la motivazione della sentenza impugnata non appare logica sul punto. La Corte poi non risponde alla deduzione in ordine al mancato reperimento della banconota asseritamente corrisposta da Caimano a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA], architetto che, al tempo dei fatti, collaborava con un'agenzia immobiliare, è stato audioripreso mentre consegnava a [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Castelvolturno, una somma di danaro, allo scopo di sollecitare una pratica di condono edilizio in favore di un cliente dell'agenzia (s.c.i.a. in sanatoria). Con l'unico motivo di cui si articola il ricorso, sostenendo che l'oggetto della dazione consistesse in un appunto contenente un promemoria, e non già in denaro, l'imputato mira ad accreditare, sub specie di pretermessa considerazione delle deduzioni difensive in appello, una ricostruzione del fatto alternativa a quella logicamente e compiutamente argomentata dai giudici di secondo grado. D'altronde, nemmeno è vero che la motivazione del provvedimento impugnato sia sul punto silente. Al contrario, il carattere inverosimile dell'assunto difensivo viene espressamente argomentato (oltre che dalle riprese visive) sulla base del tenore inequivoco della conversazione, riportata in sintesi e per esteso, durante la quale l'imputato invitava la controparte a far presto nel timore che qualcuno sopraggiungesse nell'ufficio, e precisava più volte che la dazione avveniva «di tasca sua». Irrilevante appare, a questo punto, l'ulteriore deduzione difensiva secondo cui il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto un incontro di persona non è necessariamente sintomatico dell'accordo corruttivo, così come irrilevante è la circostanza che il prezzo del reato non sia stato rinvenuto. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass