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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 35282/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 2 dicembre 2021, la Corte di appello di Bari, Sezione Misure di prevenzione, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicata dal Tribunale di Bari, per la durata di anni tre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il decreto della Corte di appello di Bari, il Mangione ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore dì fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 420-ter cod. proc. pen e 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione al provvedimento con il quale la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto applicativo della misura per violazione del diritto di difesa.

Rappresenta che il decreto era stato emesso all'esito dell'udienza del 26 maggio 2021, nella quale il Mangione non era rappresentato da un difensore di fiducia, poiché, non sapendo che il procedimento si trattasse in quella udienza, non aveva proceduto alla nomina di avvocato di propria fiducia.

Evidenzia che alla precedente udienza, celebrata il 14 aprile 2021 e rinviata per esigenze organizzative del Tribunale, il Mangione era rimasto assente e assistito da un mero difensore d'ufficio, nominato dal Tribunale in sostituzione di quello di fiducia, impedito perché coinvolto in 'notorie vicende giudiziarie".

Non essendo a conoscenza della data di rinvio, il Mangione non aveva potuto nominare tempestivamente un altro difensore di fiducia, al posto di quello impedito. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di cui all'art. 660, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La parte contesta la riconducibilità del Mangione alla categoria dei soggetti "che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".

Sostiene che il giudizio di pericolosità dei giudici di merito si basi esclusivamente su due precedenti penali di non particolare allarme sociale e commessi nel ristretto arco temporale di pochi mesi.

Palese risulterebbe, pertanto, la violazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale la parte lamenta la mancata conoscenza della data dell'udienza, all'esito della quale era stato emesso il provvedimento applicativo della misura di prevenzione.Il rinvio del procedimento a quella data, invero, era stato disposto in udienza e alla presenza di un difensore d'ufficio - nominato in sostituzione di quello di fiducia - che pienamente rappresentava il Mangione, esercitando tutti i diritti e le facoltà della difesa.

Alcuna comunicazione, pertanto, andava data al difensore di fiducia e al suo assistito (Sez. 1, n. 1524 del 09/11/2017, Ziccardi, Rv. 272048; Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973). 1.2 Il secondo motivo è inammissibile per plurimi motivi convergenti.

In primo luogo è manifestamente infondato, atteso che non è affatto vero che la Corte di appello abbia fatto riferimento solo a due precedenti per reati di non particolare allarme sociale.

La Corte territoriale, infatti, nel rispondere adeguatamente all'analoga critica mossa con la prima impugnazione, ha evidenziato i procedimenti a carico del Mangione per tentato omicidio, porto di armi, spaccio di stupefacenti, minaccia aggravata, appropriazione indebita, violenza privata (per alcuni dei quali, il ricorrente si trova in stato di custodia cautelare in carcere).

La parte non si è concretamente confrontata con tale motivazione, rendendo così il ricorso privo anche di specificità estrínseca.

Va, poi, evidenziato che il motivo, sebbene ricondotto dal ricorrente anche al vizio di inosservanza di norme processuali, si riduce a una mera censura, nel merito, della motivazione del provvedimento.

Al riguardo, va ricordato che «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede dì legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 2 dicembre 2021, la Corte di appello di Bari, Sezione Misure di prevenzione, ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicata dal Tribunale di Bari, per la durata di anni tre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto della Corte di appello di Bari, il Mangione ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore dì fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 420-ter cod. proc. pen e 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione al provvedimento con il quale la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto applicativo della misura per violazione del diritto di difesa. Rappresenta che il decreto era stato emesso all'esito dell'udienza del 26 maggio 2021, nella quale il Mangione non era rappresentato da un difensore di fiducia, poiché, non sapendo che il procedimento si trattasse in quella udienza, non aveva proceduto alla nomina di avvocato di propria fiducia. Evidenzia che alla precedente udienza, celebrata il 14 aprile 2021 e rinviata per esigenze organizzative del Tribunale, il Mangione era rimasto assente e assistito da un mero difensore d'ufficio, nominato dal Tribunale in sostituzione di quello di fiducia, impedito perché coinvolto in 'notorie vicende giudiziarie". Non essendo a conoscenza della data di rinvio, il Mangione non aveva potuto nominare tempestivamente un altro difensore di fiducia, al posto di quello impedito. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di cui all'art. 660, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La parte contesta la riconducibilità del Mangione alla categoria dei soggetti "che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica". Sostiene che il giudizio di pericolosità dei giudici di merito si basi esclusivamente su due precedenti penali di non particolare allarme sociale e commessi nel ristretto arco temporale di pochi mesi. Palese risulterebbe, pertanto, la violazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale la parte lamenta la mancata conoscenza della data dell'udienza, all'esito della quale era stato emesso il provvedimento applicativo della misura di prevenzione.Il rinvio del procedimento a quella data, invero, era stato disposto in udienza e alla presenza di un difensore d'ufficio - nominato in sostituzione di quello di fiducia - che pienamente rappresentava il Mangione, esercitando tutti i diritti e le facoltà della difesa. Alcuna comunicazione, pertanto, andava data al difensore di fiducia e al suo assistito (Sez. 1, n. 1524 del 09/11/2017, Ziccardi, Rv. 272048; Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973). 1.2 Il secondo motivo è inammissibile per plurimi motivi convergenti. In primo luogo è manifestamente infondato, atteso che non è affatto vero che la Corte di appello abbia fatto riferimento solo a due precedenti per reati di non particolare allarme sociale. La Corte territoriale, infatti, nel rispondere adeguatamente all'analoga critica mossa con la prima impugnazione, ha evidenziato i procedimenti a carico del Mangione per tentato omicidio, porto di armi, spaccio di stupefacenti, minaccia aggravata, appropriazione indebita, violenza privata (per alcuni dei quali, il ricorrente si trova in stato di custodia cautelare in carcere). La parte non si è concretamente confrontata con tale motivazione, rendendo così il ricorso privo anche di specificità estrínseca. Va, poi, evidenziato che il motivo, sebbene ricondotto dal ricorrente anche al vizio di inosservanza di norme processuali, si riduce a una mera censura, nel merito, della motivazione del provvedimento. Al riguardo, va ricordato che «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede dì legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00
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