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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 40851/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 29 settembre 2017, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 20, d.lgs. n. 32 del 2008.

In particolare, al Fuica era contestato di non aver ottemperato al provvedimento emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Firenze in data 12 agosto 2014, recante l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Dalla ricostruzione dei fatti emergente dalla sentenza, si rileva che il Fuica, nell'ambito di un ordinario controllo, è risultato presente in Pistoia, benché fosse destinatario di un provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di Firenze il 12 agosto 2014.

L'art. 20 del d.lgs. n. 32 del 2008, contestato al ricorrente, punisce la condotta di chi, destinatario di un provvedimento di tale contenuto, rientra nel territorio nazionale.

Orbene, poiché non può affermarsi che il prevenuto, dopo il provvedimento stesso, abbia lasciato il territorio italiano e quindi vi abbia fatto rientro, non può dirsi integrata l'addebitata violazione.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per insussistenza del reato. (.0.s crt t111 1-,y-ìkmo rra 64-A) P.Q.M.

I ZSICSI L344- C.IA Annulla senza rinvio la se—neenza impugnataperdhé il fatto non sussiste. -- Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEps _ 5 ` -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 29 settembre 2017, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 20, d.lgs. n. 32 del 2008. In particolare, al Fuica era contestato di non aver ottemperato al provvedimento emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Firenze in data 12 agosto 2014, recante l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Dalla ricostruzione dei fatti emergente dalla sentenza, si rileva che il Fuica, nell'ambito di un ordinario controllo, è risultato presente in Pistoia, benché fosse destinatario di un provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di Firenze il 12 agosto 2014. L'art. 20 del d.lgs. n. 32 del 2008, contestato al ricorrente, punisce la condotta di chi, destinatario di un provvedimento di tale contenuto, rientra nel territorio nazionale. Orbene, poiché non può affermarsi che il prevenuto, dopo il provvedimento stesso, abbia lasciato il territorio italiano e quindi vi abbia fatto rientro, non può dirsi integrata l'addebitata violazione. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per insussistenza del reato. (.0.s crt t111 1-,y-ìkmo rra 64-A) P.Q.M. I ZSICSI L344- C.IA Annulla senza rinvio la se—neenza impugnataperdhé il fatto non sussiste. -- Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEps _ 5 ` -