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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 01580/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOtn-di dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ALASELICE; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, con la quale è stato respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza in sede la quale è stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata speciale, pe I periodo di pena espiata dal 10 gennaio 2010 al 10 gennaio 2016.

Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento - per vizio di motivazione e violazione degli artt. 4-bis Ord. pen., 116, corn ,-na secondo, cod. pen. - risulta proposto personalmente dal condannato, in cia.,:a successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, iftì imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilT -J, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOtn-di dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ALASELICE; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, con la quale è stato respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza in sede la quale è stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata speciale, pe I periodo di pena espiata dal 10 gennaio 2010 al 10 gennaio 2016. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento - per vizio di motivazione e violazione degli artt. 4-bis Ord. pen., 116, corn ,-na secondo, cod. pen. - risulta proposto personalmente dal condannato, in cia.,:a successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, iftì imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilT -J, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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