CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 16/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 55 DL n. 231 del 2007 Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla ritenuta capacità di intendere e volere. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, invero, la responsabilità risulta affermata in forza delle concordanti dichiarazioni delle persone offese senza che siano emersi elementi di smentita delle accuse; inoltre, la capacità di intendere e volere, veniva correttamente affermata in ragione degli esiti della perizia disposta in primo grado ed in considerazione delle particolari modalità di consumazione dei fatti che denotavano proprio la preordinazione degli stessi e la particolare abilità non compatibili con le reclamate condizioni menomate. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] PIERO MES3i17D'AGOSTINI D7P:,17:7ATf,.TO N CA"i"--ifl_..L.7„2\