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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37530/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.).

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato non ha mai pagato la sanzione per l'estinzione e dall'istruttoria compiuta risulta responsabile delle due violazioni contestate (art. 18 e 35, d.

Igs. 81 del 2008, unificate con la continuazione).

L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato non ha mai pagato la sanzione per l'estinzione e dall'istruttoria compiuta risulta responsabile delle due violazioni contestate (art. 18 e 35, d. Igs. 81 del 2008, unificate con la continuazione). L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 37530/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris