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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15618/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17672/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO, 26, presso la società "[OSCURATO:SOCIETA].", rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1815/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/04/2017; 1 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 17672/2017 Numero sezionale 417/2022 Numero di raccolta generale 15618/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò l’opposizione avverso il decreto con il quale era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 16.627,56, portata da assegni rimasti insoluti, consegnati alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva fornito capi d’abbigliamento; - la Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione avanzata dalla Busiello; - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di quattro motivi e l’intimata resiste con controricorso; osserva

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 101 e 102 cod. proc. civ., assumendo che era stato leso il contraddittorio per essere stati gli assegni consegnati <<nelle mani della signora [OSCURATO:PERSONA] moglie del [OSCURATO:PERSONA]>>, la quale non aveva preso parte al giudizio.

1.1. Il motivo è manifestamente destituito di giuridico fondamento.

Non è dato cogliere che rilievo giuridico, tale da imporre il litisconsorzio, possa avere avuto la circostanza fattuale siccome descritta, in relazione alla causa giuridica della dazione dei titoli, materialmente consegnati alla moglie del rappresentante legale della società creditrice e a quest’ultima fatti pervenire, e del pari essendo nitida la estraneità della Granata al rapporto giuridico dedotto in giudizio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi del comb. disp. degli artt. 360, n. 5, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. attuaz. cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata aveva erroneamente vagliato l’insieme delle prove e, in particolare, quelle orali.

2.1. Trattasi di censura palesemente inammissibile. 2 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 17672/2017 Numero sezionale 417/2022 Numero di raccolta generale 15618/2022 La ricorrente invoca, all’evidenza, un inammissibile riesame di Data pubblicazione 16/05/2022 merito.

Riesame, comunque, precluso dalla presenza di “doppia conforme”; trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

In disparte è appena il caso di soggiungere che L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 17672/2017 Numero sezionale 417/2022 Numero di raccolta generale 15618/2022

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa Data pubblicazione 16/05/2022 applicazione degli artt. 2697 e 1998 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Assume la Busiello che Corte d’appello aveva errato nell’interpretare i fatti, non avendo colto che gli assegni, rilasciati senza il nome del prenditore, indicazione del luogo e della data d’emissione, erano stati dati a garanzia.

3.1. Il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.

Inammissibile quanto alla pretesa ricostruzione alternativa dei fatti (gli assegni erano stati rilasciati solo in garanzia, i documenti di consegna della merce recavano firma falsa, la prova per testi non aveva dato risultato univoco).

Manifestamente infondato in quanto, in ogni caso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. (Sez. 1, n. 10710, 24/05/2016, Rv. 639852). 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 17672/2017 Numero sezionale 417/2022 Numero di raccolta generale 15618/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Infine, val la pena soggiungere che la evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage (che per vero qui neppure è stato sperimentato) del richiamo agli artt. 115 e 116, cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fato controverso e decisivo <<in combinato disposto con gli artt. 194, 195 e 196 c.p.c.>>, addebitando alla sentenza di non avere analizzato la perizia grafologica e non avere ammesso perizia collegiale, nonostante <<il contrasto con le perizie di parte>>.

4.1. Trattasi di doglianza che non supera lo scrutinio d’ammissibilità per le medesime ragioni svolte a riguardo del secondo motivo.

È appena il caso soggiungere che questa Corte ha avuto modo di spiegare che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Sez. 3, n. 22799, 29/09/2017, Rv. 64550; conf., Cass. n. 17693/2013). 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di 6 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17672/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO, 26, presso la società "[OSCURATO:SOCIETA].", rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1815/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/04/2017; 1 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 17672/2017 Numero sezionale 417/2022 Numero di raccolta generale 15618/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò l’opposizione avverso il decreto con il quale era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 16.627,56, portata da assegni rimasti insoluti, consegnati alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva fornito capi d’abbigliamento; - la Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione avanzata dalla Busiello; - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di quattro motivi e l’intimata resiste con controricorso; osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 101 e 102 cod. proc. civ., assumendo che era stato leso il contraddittorio per essere stati gli assegni consegnati <<nelle mani della signora [OSCURATO:PERSONA] moglie del [OSCURATO:PERSONA]>>, la quale non aveva preso parte al giudizio. 1.1. Il motivo è manifestamente destituito di giuridico fondamento. Non è dato cogliere che rilievo giuridico, tale da imporre il litisconsorzio, possa avere avuto la circostanza fattuale siccome descritta, in relazione alla causa giuridica della dazione dei titoli, materialmente consegnati alla moglie del rappresentante legale della società creditrice e a quest’ultima fatti pervenire, e del pari essendo nitida la estraneità della Granata al rapporto giuridico dedotto in giudizio. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi del comb. disp. degli artt. 360, n. 5, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. attuaz. cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata aveva erroneamente vagliato l’insieme delle prove e, in particolare, quelle orali. 2.1. Trattasi di censura palesemente inammissibile. 2 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 17672/2017 Numero sezionale 417/2022 Numero di raccolta generale 15618/2022 La ricorrente invoca, all’evidenza, un inammissibile riesame di Data pubblicazione 16/05/2022 merito. Riesame, comunque, precluso dalla presenza di “doppia conforme”; trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. In disparte è appena il caso di soggiungere che L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 17672/2017 Numero sezionale 417/2022 Numero di raccolta generale 15618/2022 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa Data pubblicazione 16/05/2022 applicazione degli artt. 2697 e 1998 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Assume la Busiello che Corte d’appello aveva errato nell’interpretare i fatti, non avendo colto che gli assegni, rilasciati senza il nome del prenditore, indicazione del luogo e della data d’emissione, erano stati dati a garanzia. 3.1. Il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile. Inammissibile quanto alla pretesa ricostruzione alternativa dei fatti (gli assegni erano stati rilasciati solo in garanzia, i documenti di consegna della merce recavano firma falsa, la prova per testi non aveva dato risultato univoco). Manifestamente infondato in quanto, in ogni caso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. (Sez. 1, n. 10710, 24/05/2016, Rv. 639852). 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 17672/2017 Numero sezionale 417/2022 Numero di raccolta generale 15618/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Infine, val la pena soggiungere che la evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage (che per vero qui neppure è stato sperimentato) del richiamo agli artt. 115 e 116, cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fato controverso e decisivo <<in combinato disposto con gli artt. 194, 195 e 196 c.p.c.>>, addebitando alla sentenza di non avere analizzato la perizia grafologica e non avere ammesso perizia collegiale, nonostante <<il contrasto con le perizie di parte>>. 4.1. Trattasi di doglianza che non supera lo scrutinio d’ammissibilità per le medesime ragioni svolte a riguardo del secondo motivo. È appena il caso soggiungere che questa Corte ha avuto modo di spiegare che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Sez. 3, n. 22799, 29/09/2017, Rv. 64550; conf., Cass. n. 17693/2013). 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 17672/2017 Numero sezionale 417/2022 Numero di raccolta generale 15618/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 5. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di 6 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 17672/2017 Numero sezionale 417/2022 Numero di raccolta generale 15618/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b
Decreto Cassazione n. 15618/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris