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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1956

Cassazione n. 32020/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per diffamazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è privo di specificità poiché non indica in alcun modo gli elementi meritevoli di apprezzamento al fine della concessione del beneficio che sarebbero stati disattesi, ma effettua un mero rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenteinammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - gli imputati non devono essere condannati alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della parte civile poiché hanno presentato censure relative al solo trattamento sanzionatorio, ossia a profili estranei agli interessi civili (cfr. Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013 - dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524 - 01); P. Q. M. Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per diffamazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è privo di specificità poiché non indica in alcun modo gli elementi meritevoli di apprezzamento al fine della concessione del beneficio che sarebbero stati disattesi, ma effettua un mero rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenteinammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - gli imputati non devono essere condannati alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti della parte civile poiché hanno presentato censure relative al solo trattamento sanzionatorio, ossia a profili estranei agli interessi civili (cfr. Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013 - dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524 - 01); P. Q. M. Dichiara inammiss P.Q.M
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