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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 agosto 2025

Cassazione n. 09256/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 16/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità della impugnazione; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'appello cautelare, rigettava il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di assise della stessa città, emesso il giorno 26 agosto 2025, con il quale era stata respinta l'istanza di retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma 3, del codice di rito, della misura cautelare della custodia in carcere disposta in data 4 giugno 2024 nei suoi confronti per il capo B) della rubrica del procedimento c.d. 'Habanero' - riguardante il reato di concorso in un triplice omicidio ed un tentato omicidio pluriaggravato anche ai sensi dell'art. 416- bis.1. cod. pen. (fatti noti anche come '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola' avvenuta il 25 ottobre 2003 nella omonima località sita nel comune di Gerocarne e da inquadrarsi nell'ambito della lotta tra i clan mafiosi rivali dei [OSCURATO:PERSONA] e dei Loielo) — a quella adottata a suo carico in data 20 gennaio 2012 con riferimento al procedimento penale per violazione dell'art. 416-bis cod. pen., noto anche come 'Luce nei boschi', nell'ambito del quale egli ha riportato condanna.

1.1. In sintesi, il Tribunale riteneva infondato l'appello avendo escluso, anzitutto, la sussistenza di alcuna ipotesi di connessione qualificata dal vincolo della continuazione oppure teleologica tra il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed il capo B).

1.2. Inoltre, il giudice dell'appello cautelare osservava che all'epoca della emissione della ordinanza per il procedimento 'Luce nei boschi' gli elementi indiziari a carico dell'appellante per la '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola' erano ancora indefiniti, dovendo gli inquirenti verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia, elaborare tutti i dati raccolti ed ottenere dei riscontri di carattere oggettivo rispetto al narrato dei propalanti medesimi.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 297, 303 e 125 del codice di rito ed il vizio di motivazione; al riguardo osserva che il Tribunale (come prima la Corte di assise) ha illogicamente escluso la sussistenza della connessione qualificata tra i due delitti (associazione di stampo mafioso e gli omicidi ed il tentato omicidio pluriaggravati) nonostante per i fatti della 'strage dell'Ariola' sia stata contestata l'aggravante della premeditazione e dell'art. 416-bis.1 cod. pen., perché gli omicidi erano stati commessi per vendicare la morte dei genitori degli indagati e contrastare l'espansione territoriale del clan 'ndranghetistico rivale.

2.2. Quanto poi al profilo della anteriore desumibilità degli elementi indiziari per la sopra indicata strage sin dal momento della emissione del primo titolo cautelare, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa motivazione da parte del Tribunale rispetto alle specifiche censure sollevate con il gravame rispetto agli indizi esistenti a suo carico e non conosciuti al momento della applicazione della prima misura.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, deve essere complessivamente respinto.

2. Come sopra esposto il ricorrente sostiene che, alla data dell'emissione dell'ordinanza coercitiva avente ad oggetto il reato associativo nell'ambito del procedimento 'Luce nei boschi', il triplice omicidio ed il tentato omicidio pluriaggravati (riguardanti '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola') oggetto dell'ordinanza cautelare applicata nell'ambito del procedimento 'Habanero' erano già desumibili ex actis e che, inoltre, tra detti reati sussiste connessione teleologica, oltre che qualificata dal vincolo della continuazione.3.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma terzo, del codice di rito, opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, ed indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.

3.1. La giurisprudenza di legittimità prevede poi che, quando nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza.

3.2. Nella ipotesi in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero; in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (in senso conforme Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Rv. 268391 - 01).

4. Ciò premesso, si rileva che la ordinanza impugnata non è censurabile poiché ha spiegato, con argomentazioni adeguate e non illogiche, le ragioni per le quali ha escluso la sussistenza delle condizioni per la retrodatazione della ordinanza cautelare di cui si tratta.

4.1. In particolare, con riferimento alla dedotta connessione tra i due reati il Tribunale ha escluso la continuazione evidenziando, coerentemente, che il triplice omicidio ed il tentato omicidio pluriaggravati ('[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola') non potevano essere previsti al momento dell' ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione di stampo mafioso, poiché essi rappresentavano la risposta all'omicidio del padre e dello zio avvenuti in epoca successiva alla sua adesione al sodalizio criminale e che, quindi, egli non poteva ragionevolmente prevedere che anni dopo avrebbe posto in essere la strage in questione.

4.2. Analogamente, l'ordinanza impugnata ha escluso, in maniera non irrazionale, la dedotta connessione teleologica qualificata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), del codice di rito, tra il delitto associativo ed i fatti omicidiari del procedimento 'Habanero' visto che gli omicidi non erano finalizzati ad occultare l'esistenza dell'associazione mafiosa e neppure per eseguire il delitto ex art. 416-bis cod. pen., considerato che l'organizzazione mafiosa era preesistente alla c.d. '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola'.

4.3. Infatti, rispetto al computo dei termini di durata delle misure cautelari, perché sussista la connessione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non basta che tra i due reati esista un qualsiasi rapporto di connessione finalistica, essendo necessario che esso sia qualificato secondo lo schema di cui all'art. 12, comma 1 lett. b) e c) del codice di rito, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri.

Con specifico riferimento alla connessione teleologica, questa Corte ha affermato che ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito (Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021, Rv. 281545 - 01; Sez. 6, n. 28023 del 06/06/2011, Rv. 250544; Sez. 1, n. 12715 del 06/03/2008, Rv. 239379). 4.4.Tale valutazione non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede, mentre le doglianze difensive, sul punto, finiscono con il prospettare una inammissibile diversa lettura dei dati procedimentali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di Catanzaro.

5. Infondate risultano, invece, le censure relative alla conoscibilità degli indizi relativi alla '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola' sin dall'epoca della emissione della ordinanza di custodia cautelare relativamente al processo 'Luce nei boschi'.

5.1. Come noto, ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la valutazione dell'anteriore desumibilità delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, è una questione di fatto che, per intrinseca natura, non può essere rivisitata o rielaborata nel presente scrutinio di legittimità, poiché questo è limitato alla disamina della logicità e coerenza descrittiva degli eventi processuali e delle emergenze probatorie enunciati nel provvedimento impugnato e nella connessa conseguenza e non contraddittorietà delle valutazioni ricavatene sul piano della logica giuridica dal giudice di merito.

5.2. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha sottolineato che al momento della emissione della prima ordinanza cautelare (relativa alla associazione di stampo mafioso) non vi erano elementi indiziari sufficienti a giustificare anche la emissione della misura cautelare per la '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola' essendo necessaria la elaborazione dei vari dati indiziari, del materiale istruttorio ed il riscontro del narrato dei vari collaboratori che avevano indicato l'odierno ricorrente come uno dei responsabili, al fine di fondare la richiesta di misura cautelare su elementi idonei ed in grado di soddisfare le condizioni normativamente richieste per la emissione.

In altri termini, soltanto quando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano trovato riscontri oggettivi e conferme nelle ulteriori attività di natura investigativa potevano ragionevolmente ritenersi sussistenti i gravi elementi di colpevolezza fondanti la richiesta di applicazione della misura cautelare.5.3.

Pertanto, le logiche argomentazioni svolte dal Tribunale sul punto non vengono efficacemente disarticolate dalle censure difensive, peraltro in parte rivalutative.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito; la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 16/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità della impugnazione; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'appello cautelare, rigettava il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di assise della stessa città, emesso il giorno 26 agosto 2025, con il quale era stata respinta l'istanza di retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma 3, del codice di rito, della misura cautelare della custodia in carcere disposta in data 4 giugno 2024 nei suoi confronti per il capo B) della rubrica del procedimento c.d. 'Habanero' - riguardante il reato di concorso in un triplice omicidio ed un tentato omicidio pluriaggravato anche ai sensi dell'art. 416- bis.1. cod. pen. (fatti noti anche come '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola' avvenuta il 25 ottobre 2003 nella omonima località sita nel comune di Gerocarne e da inquadrarsi nell'ambito della lotta tra i clan mafiosi rivali dei [OSCURATO:PERSONA] e dei Loielo) — a quella adottata a suo carico in data 20 gennaio 2012 con riferimento al procedimento penale per violazione dell'art. 416-bis cod. pen., noto anche come 'Luce nei boschi', nell'ambito del quale egli ha riportato condanna. 1.1. In sintesi, il Tribunale riteneva infondato l'appello avendo escluso, anzitutto, la sussistenza di alcuna ipotesi di connessione qualificata dal vincolo della continuazione oppure teleologica tra il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed il capo B). 1.2. Inoltre, il giudice dell'appello cautelare osservava che all'epoca della emissione della ordinanza per il procedimento 'Luce nei boschi' gli elementi indiziari a carico dell'appellante per la '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola' erano ancora indefiniti, dovendo gli inquirenti verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia, elaborare tutti i dati raccolti ed ottenere dei riscontri di carattere oggettivo rispetto al narrato dei propalanti medesimi. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 297, 303 e 125 del codice di rito ed il vizio di motivazione; al riguardo osserva che il Tribunale (come prima la Corte di assise) ha illogicamente escluso la sussistenza della connessione qualificata tra i due delitti (associazione di stampo mafioso e gli omicidi ed il tentato omicidio pluriaggravati) nonostante per i fatti della 'strage dell'Ariola' sia stata contestata l'aggravante della premeditazione e dell'art. 416-bis.1 cod. pen., perché gli omicidi erano stati commessi per vendicare la morte dei genitori degli indagati e contrastare l'espansione territoriale del clan 'ndranghetistico rivale. 2.2. Quanto poi al profilo della anteriore desumibilità degli elementi indiziari per la sopra indicata strage sin dal momento della emissione del primo titolo cautelare, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa motivazione da parte del Tribunale rispetto alle specifiche censure sollevate con il gravame rispetto agli indizi esistenti a suo carico e non conosciuti al momento della applicazione della prima misura. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, deve essere complessivamente respinto. 2. Come sopra esposto il ricorrente sostiene che, alla data dell'emissione dell'ordinanza coercitiva avente ad oggetto il reato associativo nell'ambito del procedimento 'Luce nei boschi', il triplice omicidio ed il tentato omicidio pluriaggravati (riguardanti '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola') oggetto dell'ordinanza cautelare applicata nell'ambito del procedimento 'Habanero' erano già desumibili ex actis e che, inoltre, tra detti reati sussiste connessione teleologica, oltre che qualificata dal vincolo della continuazione.3. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma terzo, del codice di rito, opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, ed indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. 3.1. La giurisprudenza di legittimità prevede poi che, quando nei confronti di un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza. 3.2. Nella ipotesi in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero; in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (in senso conforme Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Rv. 268391 - 01). 4. Ciò premesso, si rileva che la ordinanza impugnata non è censurabile poiché ha spiegato, con argomentazioni adeguate e non illogiche, le ragioni per le quali ha escluso la sussistenza delle condizioni per la retrodatazione della ordinanza cautelare di cui si tratta. 4.1. In particolare, con riferimento alla dedotta connessione tra i due reati il Tribunale ha escluso la continuazione evidenziando, coerentemente, che il triplice omicidio ed il tentato omicidio pluriaggravati ('[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola') non potevano essere previsti al momento dell' ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione di stampo mafioso, poiché essi rappresentavano la risposta all'omicidio del padre e dello zio avvenuti in epoca successiva alla sua adesione al sodalizio criminale e che, quindi, egli non poteva ragionevolmente prevedere che anni dopo avrebbe posto in essere la strage in questione. 4.2. Analogamente, l'ordinanza impugnata ha escluso, in maniera non irrazionale, la dedotta connessione teleologica qualificata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), del codice di rito, tra il delitto associativo ed i fatti omicidiari del procedimento 'Habanero' visto che gli omicidi non erano finalizzati ad occultare l'esistenza dell'associazione mafiosa e neppure per eseguire il delitto ex art. 416-bis cod. pen., considerato che l'organizzazione mafiosa era preesistente alla c.d. '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola'. 4.3. Infatti, rispetto al computo dei termini di durata delle misure cautelari, perché sussista la connessione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non basta che tra i due reati esista un qualsiasi rapporto di connessione finalistica, essendo necessario che esso sia qualificato secondo lo schema di cui all'art. 12, comma 1 lett. b) e c) del codice di rito, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri. Con specifico riferimento alla connessione teleologica, questa Corte ha affermato che ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito (Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021, Rv. 281545 - 01; Sez. 6, n. 28023 del 06/06/2011, Rv. 250544; Sez. 1, n. 12715 del 06/03/2008, Rv. 239379). 4.4.Tale valutazione non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede, mentre le doglianze difensive, sul punto, finiscono con il prospettare una inammissibile diversa lettura dei dati procedimentali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di Catanzaro. 5. Infondate risultano, invece, le censure relative alla conoscibilità degli indizi relativi alla '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola' sin dall'epoca della emissione della ordinanza di custodia cautelare relativamente al processo 'Luce nei boschi'. 5.1. Come noto, ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la valutazione dell'anteriore desumibilità delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, è una questione di fatto che, per intrinseca natura, non può essere rivisitata o rielaborata nel presente scrutinio di legittimità, poiché questo è limitato alla disamina della logicità e coerenza descrittiva degli eventi processuali e delle emergenze probatorie enunciati nel provvedimento impugnato e nella connessa conseguenza e non contraddittorietà delle valutazioni ricavatene sul piano della logica giuridica dal giudice di merito. 5.2. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha sottolineato che al momento della emissione della prima ordinanza cautelare (relativa alla associazione di stampo mafioso) non vi erano elementi indiziari sufficienti a giustificare anche la emissione della misura cautelare per la '[OSCURATO:PERSONA] dell'Ariola' essendo necessaria la elaborazione dei vari dati indiziari, del materiale istruttorio ed il riscontro del narrato dei vari collaboratori che avevano indicato l'odierno ricorrente come uno dei responsabili, al fine di fondare la richiesta di misura cautelare su elementi idonei ed in grado di soddisfare le condizioni normativamente richieste per la emissione. In altri termini, soltanto quando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano trovato riscontri oggettivi e conferme nelle ulteriori attività di natura investigativa potevano ragionevolmente ritenersi sussistenti i gravi elementi di colpevolezza fondanti la richiesta di applicazione della misura cautelare.5.3. Pertanto, le logiche argomentazioni svolte dal Tribunale sul punto non vengono efficacemente disarticolate dalle censure difensive, peraltro in parte rivalutative. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito; la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di rito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla
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