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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26664/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 388 cod. pen., le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché le censure su identiche questioni sono state con logicità e completezza confutate dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza la fantasiosa versione del ricorrente, tenuto conto che ben tre atti della procedura esecutiva erano stati notificati, presso l'abitazione del Piovano, nelle mani del soggetto a cui era stato notificato l'avviso ad opera dell'ufficiale giudiziario; ritenuto che analoga esaustiva motivazione ha reso la Corte di appello in ordine alla ritenuta recidiva, che risulta essere stata regolarmente contestata tanto da aver formato oggetto di gravame teso a confutarne la sussistenza dei presupposti, avendo evidenziato la spiccata propensione a delinquere anche alla luce di un precedente specifico; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 388 cod. pen., le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché le censure su identiche questioni sono state con logicità e completezza confutate dalla Corte territoriale che ha messo in evidenza la fantasiosa versione del ricorrente, tenuto conto che ben tre atti della procedura esecutiva erano stati notificati, presso l'abitazione del Piovano, nelle mani del soggetto a cui era stato notificato l'avviso ad opera dell'ufficiale giudiziario; ritenuto che analoga esaustiva motivazione ha reso la Corte di appello in ordine alla ritenuta recidiva, che risulta essere stata regolarmente contestata tanto da aver formato oggetto di gravame teso a confutarne la sussistenza dei presupposti, avendo evidenziato la spiccata propensione a delinquere anche alla luce di un precedente specifico; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 26664/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris