CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2021
Cassazione n. 41719/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 11/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 31/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 5 DLGS n. 74 del 2000 per avere quale legale rappresentante della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], omesso la presentazione delle dichiarazioni sui redditi e sul valore aggiunto per l'anno di imposta 2010 con evasione di imposte superiori alle soglie di punibilità. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile perché diretto a richiedere una rivalutazione del merito che non è consentita in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il motivo proposti tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ferma e non contestata omissione della presentazione della dichiarazione, ha ritenuto responsabile l'imputato, quale amministratore di diritto, soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni rilevando che comunque, l'esistenza di un amministratore di fatto non esclude la responsabilità dell'amministratore di diritto su cui grava l'obbligo di impedire l'evento. I giudici del merito hanno richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dellé.amministratore di fatto non esclude la concorrente responsabilità delléamministratore di diritto sul quale grava, ai sensi dellé.art. 2392 c.c., una posizione di garanzia derivante dalla carica ricoperta di conservazione del patrimonio sociale e di impedire che si verifichino danni per la società. Motivazione in linea con i più recenti arresti di legittimità che, con riguardo alla violazione delle norme tributarie, hanno sottolineato come sussista léobbligo giuridico dellèamministratore di diritto di adempiere agli obblighi fiscali (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830 é. 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/202