CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32113/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2022, il G.I.P. del Tribunale di Pavia, richiamato l'art. 6 della legge n. 401 del 1989, convalidava il provvedimento emesso il 1 0 dicembre 2022 dal Questore di Pavia, con il quale era stato disposto il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, per il periodo di 8 anni, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato altresì imposto di presentarsi presso la Questura al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo delle partite disputate, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio dell'A.C. Pavia 1911. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale lombardo, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando sei motivi. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi, osservando che, pur essendo stato rispettato dal G.I.P. il termine delle 48 ore, tuttavia il tempo effettivo per l'esercizio del diritto di difesa si è ridotto di fatto a una manciata di ore, posto che la convalida è stata chiesta dal P.M. sabato 3 dicembre 2022 alle ore 13 e la convalida del G.I.P. è intervenuta lunedì 5 dicembre 2022 alle 13, per cui il tempo a disposizione della difesa per visionare gli atti ed estrarne copia è stato solo quello coincidente con l'orario di apertura della cancelleria la mattina del 5 dicembre 2022, atteso che il sabato e la domenica le cancellerie sono inaccessibili al pubblico. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 401 del 1989, nonché il difetto di motivazione dell'ordinanza di convalida impugnata, nella parte in cui il G.I.P., senza nulla argomentare in merito, ha recepito la decisione del Questore di estendere l'obbligo di presentazione di [OSCURATO:PERSONA] anche alle gare amichevoli, la cui programmazione r:sulta tuttavia di difficile conoscenza, stante la mancanza di una preventiva pubblicizzazione degli incontr:, o il loro svolgimento "a porte chiuse" contro piccole squadre di provincia, magari nel corso della settimana e in pieno pomeriggio lavorativo, delineandosi al riguardo un'indeterminatezza tale da rendere inesigibile l'osservanza della prescrizione in esame. Con il terzo motivo, la difesa lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato rispetto alla prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di firma e alla contestata "recidiva amministrativa", osservando che il precedente "daspo" a carico di [OSCURATO:PERSONA] risale al 2016, per cui la circostanza che lo stesso fosse scaduto da cinque anni non poteva essere ritenuta irrilevante, dovendosi distinguere, come precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016) i "recidivi recenti" (che subiscono un nuovo "daspo" entro il triennio successivo) dai "recidivi datati" (che subiscono la medesima sanzione amministrativa in un arco temporale più esteso). Con il quarto motivo, si censura la mancata specificazione delle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi in Questura al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo di tutte le partite disputate dalla squadra A.C. Pavia 1911, per un totale di quattro volte per ogni incontro, a prescindere dalla circostanza che le gare siano tenute in casa o in trasferta, risultando tale misura inutilmente afflittiva, a fronte della ratio dell'art. 6 comma 2 della legge n. 401 del 1989, sottesa a garantire unicamente che un soggetto pericoloso non si rechi allo stadio.Il quinto motivo è dedicato alla carenza della motivazione dell'ordinanza del G.I.P., rispetto alla verifica sulla sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione della misura in esame, destinata a incidere sulle garanzie ex art. 13 della Costituzione. Con il sesto motivo, infine, la difesa contesta l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'attribuibilità dei comportamenti contestati in capo a [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi al riguardo che, nel fascicolo che ha accompagnato la richiesta di convalida presentata dal P.M., erano presenti due soli documenti: il "daspo" e la richiesta del P.M., mancando qualsiasi altro documento di tipo istruttorio utile all'identificazione dell'interessato come soggetto coinvolto nelle condotte antigiuridiche contestate dal Questore, per cui, nel caso di specie, è mancato il controllo non solo formale, ma anche sostanziale, che consenta di verificare il fumus commisi delicti e l'ascrivibilità dei fatti al soggetto indicato come autore. [OSCURATO:PERSONA] Sono meritevoli di accoglimento le doglianze riferite all'individuazione delle competizioni sportive cui è correlato l'obbligo di presentazione in Questura (secondo motivo) e alle coordinate temporali del predetto obbligo (quarto motivo), mentre nel resto il ricorso è infondato. i. Iniziando dal primo motivo, deve escludersi la dedotta violazione del diritto di difesa. Deve premettersi al riguardo che, come del resto correttamente esposto dalla difesa, la notifica del provvedimento del Questore è avvenuta alle 17.25 di venerdì 2 dicembre 2022, mentre a sabato 3 dicembre risale la richiesta di convalida del P.M., convalida disposta dal G.I.P. alle ore 13 di lunedì 5 dicembre 2022, per cui deve ritenersi rispettato il termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento all'interessato e la successiva decisione di convalida del G.I.P., decisione intervenuta senza che il destinatario del provvedimento abbia trasmesso memorie difensive. Ciò posto, non può ravvisarsi una violazione del diritto di difesa nella circostanza che la convalida sia intervenuta solo nella tarda mattina di lunedì 5 dicembre, dovendosi considerare che, sin dal pomeriggio di venerdì 2 dicembre, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto il provvedimento del Questore, nel quale erano compiutamente illustrate le ragioni che hanno comportato l'adozione dell'atto, rispetto al quale l'interessato era pienamente in grado di esercitare il suo diritto di difesa nelle 48 successive, anche eventualmente richiedendo di accedere agli atti presso la Questura, rappresentando la dedotta chiusura delle cancellerie nelle giornate di sabato e domenica. In proposito, deve richiamarsi infatti la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016, Rv. 267197), secondo cui, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia, evenienza questa che nel caso di specie non risulta praticata. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 2. Il secondo motivo è invece meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esposti. Premesso che l'obbligo di presentazione è stato correlato anche alle partite amichevoli disputate dalla squadra di calcio A.C. Pavia 1911, occorre evidenziare che tale statuizione, per il suo carattere particolarmente afflittivo, avrebbe richiesto un'adeguata motivazione, non tanto per il suo contenuto in sé, quanto per la sua portata applicativa nella peculiare vicenda in esame. Questa Corte, in proposito, ha più volte affermato, anche di recente (cfr. Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023, Rv. 284235 - 02 e Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Rv. 270788), che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri cd. "amichevoli", che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, sussistendo, anche in tal caso, l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica. Questo principio, senz'altro condivisibile, richiede tuttavia una precisazione, dovendosi cioè evidenziare che l'impegno conoscitivo del destinatario del provvedimento non può prescindere dal livello di pubblicizzazione delle gare amichevoli da parte della squadra di riferimento. Non può sottacersi, infatti, che mentre per i club che i militano nelle serie professionistiche (serie A, serie B e serie C), è maggiormente esigibile la conoscenza delle gare amichevoli, essendo generalmente maggiore, salvo prova contraria, la diffusione delle notizie da parte dei club interessati circa lo svolgimento delle partite, ivi comprese le amichevoli, un discorso diverso vale per le squadre impegnate in tornei dilettantistici, essendo in tal caso notoriamente meno conoscibili gli impegni delle squadre nelle partite non valevoli per le competizioni ufficiali. Del resto, anche la stessa giurisprudenza sopra citata riconosce che il limite all'estensione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive e all'obbligo di presentazione agli uffici di polizia è costituito dal difetto di anticipata programmazione e pubblicizzazione degli incontri, incidendo ciò sulla previa conoscibilità, per il destinatario, dell'esistenza della situazione fondante il divieto e l'obbligo, le cui violazioni sono penalmente sanzionate, per cui l'obbligo di comparizione non può operare per gli incontri minori decisi in rapporto a esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione. 2.1. Ciò posto, nella vicenda in esame, non può non considerarsi che la squadra di calcio dell'A.C. Pavia 1911 milita da alcuni anni nel campionato regionale di "Eccellenza", che è una competizione dilettantistica, per cui l'estensione del dovere di [OSCURATO:PERSONA] di recarsi in Questura anche in cgni occasione delle partite amichevoli disputate dalla sua squadra avrebbe richiesto un adeguato sforzo motivazionale, volto a illustrare, in concreto, le ragioni per cui, pur in presenza di un club militante in un campionato dilettantistico, era comunque agevolmente conoscibile da parte del ricorrente, come da un qualunque tifoso, lo svolgimento delle gare amichevoli da parte della sua squadra, perché solo in tal caso può ritenersi esigibile da parte di [OSCURATO:PERSONA] l'osservanza dell'obbligo di presentazione pure in relazione alla disputa delle gare amichevoli. 3. Venendo al terzo, al quinto e al sesto motivo, suscettibili di essere trattati unitariamente perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che, rispetto alla durata del daspo, alle ragioni di necessità e urgenza e all'attribuzione dei comportamenti contestati a [OSCURATO:PERSONA], non si ravvisano vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre premettere in proposito che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112), in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare Vattribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore. In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. È stato peraltro precisato dalle Sezioni Unite che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo. Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Sez. 3, n. 15851 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 269872) che, in tema di violenza negli stadi, la necessaria applicazione, per una durata minima innalzata rispetto all'ipotesi comune, dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, prevista per il caso di soggetto destinatario di un precedente divieto di accesso agli impianti, non è impedita dal fatto che l'efficacia di tale provvedimento sia già cessata alla data della nuova condotta. 3.1. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, l'ordinanza impugnata resiste alle obiezioni difensive: ed invero il G.I.P. ha innanzitutto osservato che il provvedimento del Questore è stato adottato perché [OSCURATO:PERSONA] è stato sorpreso mentre, in occasione dell'incontro di calcio tra Pavia e Voghera del 13 novembre 2022, si poneva alla testa del gruppo degli ultras della squadra di casa ("[OSCURATO:PERSONA]"), partecipando attivamente, brandendo una cinghia, agli scontri con la tifoseria ospite, dopo che il suo gruppo aveva forzato il presidio allestito dalle forze dell'ordine. L'adozione della misura questorile è stata quindi ritenuta legittima, avendo la condotta di [OSCURATO:PERSONA] cagionato una turbativa dell'ordine pubblico e un pericolo per la sicurezza collettiva, stante l'inizio di una rissa che è cessata solo perché [OSCURATO:PERSONA] è stato allontanato da un altro tifoso del Pavia. Quanto alla durata del "daspo", il G.I.P. ha ritenuto congrua la durata di 8 anni, osservando che [OSCURATO:PERSONA] non è risultato nuovo a comportamenti "intemperanti" nel corso di manifestazioni sportive, essendo egli stato destinatario di un analogo provvedimento del Questore per 1 anno e 6 mesi, tra il marzo 2016 e il settembre 2017, per cui, pur essendo trascorsi cinque anni rispetto ai fatti contestati, risalenti al novembre 2022, il ricorrente doveva essere considerato pericoloso, anche alla luce del nuovo episodio per cui è stato emesso il nuovo provvedimento. Orbene, in presenza di un percorso argomentativo non manifestamente illogico e saldamente ancorato ad accertamenti di fatto non smentiti dal ricorrente e comunque non suscettibili di essere messi in discussione in questa sede, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, rispetto a ciascuno del tre temi dedotti, sollecitano differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 4. Il quarto motivo di ricorso è invece fondato. Deve osservarsi che le modalità di presentazione imposte al ricorrente risultano particolarmente afflittive, essendogli stato imposto di recarsi presso gli uffici della Questura per quattro volte in occasione di ogni partita disputata dal Pavia, in casa e in trasferta, ovvero al decimo e al quarantesimo minuto del primo tempo e al decimo e al quarantesimo minuto del secondo tempo. Ora, se è vero che l'obbligo di una plurima presentazione del destinatario del "daspo" presso gli uffici di polizia non può considerarsi di per sé illegittimo, tuttavia è altrettanto vero che tale imposizione richiede un'adeguata motivazione, nel caso di specie carente, circa le ragioni che giustificano una modalità esecutiva della misura così invasiva, dovendosi al riguardo ribadire la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009, Rv. 243271), secondo cui, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.I.P. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione presso un ufficio o comando di polizia è tenuto a motivare in ordine alla necessità di un plurimo (anche in quel caso quadruplice) obbligo di presentazione imposto al destinatario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate "fuori casa". Ancne sul punto si impone dunque la necessità, in sede di merito, di una verifica circa l'eventuale sussistenza di ragioni che giustifichino i tempi di presentazione individuati dal Questore. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle modalità dell'obbligo di presentazione e all'individuazione delle competizioni sportive correlate al predetto obbligo, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pavia, Ufficio G.I.P., mentre nel resto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va disatteso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle modalità dell'obbligo di presentazione e all'individuazione delle co