CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 14693/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/09/2025 del Tribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha integralmenteconfermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data23 settembre 2025, che aveva rigettato la richiesta di dissequestro dell’impianto diautodemolizione di formale proprietà dell’impresa individuale Autodemolizioni di DesideratoGiuseppe (sottoposto a sequestro preventivo in data 28 febbraio 2025, in relazione al delittodi cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA],deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce la violazione di legge (inrelazione all’art. 321 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione.Secondo la difesa, per quel che concerne il delitto di trasferimento fraudolento, avutoriguardo anche alla cospicua documentazione prodotta dall’indagato, non vi sarebbe provache le risorse necessarie per la costituzione della società e per l’avvio dell’attivitàimprenditoriale fossero state fornite da [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Preliminarmente, occorre osservare, come, in materia di cautela reale, l’art. 325cod. proc. pen. consenta il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cuiambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sonodunque consentiti i profili di censura diretti a contestare la tenuta logica dell’apparatoargomentativo.Con le doglianze relative a contestare la valutazione della piattaforma indiziaria, sottol’abito dell’omessa motivazione (sub specie di omessa risposta alle deduzioni difensive), siintroduce in effetti surrettiziamente una serie di censure incentrate sulla presunta erroneitàdelle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’ordinanza impugnata, spingendosianzi a una certosina disamina delle singole emergenze investigative, sollecitandoneun’alternativa rilettura rispetto a quella già offerta dal Tribunale.3.2. Peraltro, l’ordinanza genetica specificava chiaramente che il vincolo ablatoriodiscendeva dalla duplice finalità di impedire il protrarsi delle conseguenze dannose del reatoe di assicurare la futura confisca del bene, qualificato come corpo del reato, ex art. 321,commi 1-2, cod. proc. pen., in relazione al solo delitto di associazione finalizzata alnarcotraffico. Le ulteriori considerazioni in tema di ipotizzabile fittizietà dell’intestazionedell’azienda, spese ad abundantiam anche nel parere del Pubblico Ministero sullasuccessiva richiesta di dissequestro (e, in tal senso, ribadite anche dai giudici del meritocautelare), non sono minimamente idonee ad incidere sulla permanenza del sequestro,rivelandosi pertanto anche insuperabilmente aspecifiche.3.3. Il Tribunale, correttamente, muove proprio da questo presupposto della ritenutainsussistenza di elementi sopravvenuti tali da incidere sull’apparato argomentativo già postoa sostegno del provvedimento genetico, con particolare riguardo all’irrilevanza delleproduzioni difensive in riferimento al lasso temporale oggetto della provvisoria contestazione(pp. 3-4).4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, dellasomma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, liquidataequitativamente. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]