CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2014
Cassazione n. 26868/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze – incomposizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso larichiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolodella continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze (sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 19/11/2014,riformata dalla Corte di appello in data 08/07/2025 e passata in giudicato il24/10/2016, per reati di rapina aggravata e lesioni aggravate, commessi inRoma nei giorni 17, 18 e 20/08/2013; sentenza del Tribunale di Firenze del03/07/2015, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il14/13/2018, per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate, posti in essere aSigna il 23/06/2013).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite gli avv.ti LuisaRenzo e [OSCURATO:PERSONA]Amico, articolando un motivo unico, a mezzo del quale vienededotta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perinosservanza di legge, quanto alla sussistenza dell’istituto della continuazione,segnalando in particolare l’adozione sempre dello stesso modus operandi, daparte della ricorrente.La difesa ha anche depositato una memoria, a mezzo della quale haanzitutto contestato la prel iminare valutazione di inammissibi l i tàdell’impugnazione, per poi ribadire la fondatezza dei motivi posti alla base delricorso, ai quali si è integralmente richiamata.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedottaquestione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiestadi rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con laconformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]