CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 31522/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
90Carusone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Duca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/04/2026 della Corte d'appello di SalernoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto l’accoglimento sul motivo n.5 e il rigettonel resto;Lette le memorie conclusive della parte civile che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso e il riconoscimento delle spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14 aprile 2026, la Corte d’appello di Salerno ha condannatoCarmine [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dianni tre di reclusione ciascuno, per due fattispecie di bancarotta, patrimoniale edocumentale.La vicenda è connessa al fallimento, intervenuto in data 15 novembre 2019,della G.N. [OSCURATO:PERSONA] srl, società che era stata amministrata a vario titolo dairicorrenti e che, nel 2018, aveva ceduto sostanzialmente l’intera attività(l’esercizio di un centro commerciale) alla [OSCURATO:SOCIETA], che faceva capo al [OSCURATO:PERSONA] eal [OSCURATO:PERSONA]. La cessione era stata contestata come una distrazione fraudolenta e,parallelamente, era stata contestata una bancarotta documentale per tenutainfedele delle scritture.In primo grado il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 23 maggio2025, aveva assolto tutti gli imputati, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] per il quale avevariqualificato la bancarotta fraudolenta di cui al capo A nella fattispecie di cuiall’art.220 l.fall. e lo aveva condannato ad una pena modesta.La Corte d’appello, su impugnazione del Pubblico ministero, ha ribaltato ilgiudizio, condannando tutti gli imputati in relazione alle contestazioni originarie.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione CarmineCarusone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per mezzo delcomune difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale con riferimentoall’art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen. in quanto il Giudice dell’impugnazione, puravendo ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado, non ha proceduto arinnovazione istruttoria, non provvedendo a risentire il curatore o gli stessiimputati.2.2. Il secondo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di leggecon riferimento al calcolo della pena atteso che, bilanciando le attenuantigeneriche con la continuazione fallimentare di cui all’art.219, comma 2, lett.a, delr.d. n.267 del 1942, avrebbe errato e dato luogo ad un vizio logico.2.3. Il terzo motivo deduce un vizio logico della motivazione. Vi sarebbe infatticontraddizione interna nel valutare come gravemente fraudolento il disegno orditodai ricorrenti e poi applicare circostanze attenuanti generiche.2.4. Il quarto motivo deduce vizio della motivazione e di violazione di leggecon riferimento alla bancarotta distrattiva, in relazione all’art. 216 r.d. n.267 del1942, del quale difetterebbero e non sarebbero adeguatamente motivati glielementi costitutivi.Quanto all’elemento oggettivo, il giudice avrebbe ritenuto incongruo il valoredella cessione del ramo d’azienda in via del tutto apodittica, senza approfondirel’effettiva situazione patrimoniale.Quanto al dolo della fattispecie, lo avrebbe evinto dal carattere (ritenuto)fraudolento dell’operazione, quindi da meri dati oggettivi, senza un realeapprofondimento sull’elemento soggettivo.2.4. Il quinto motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di legge inrelazione all’art. 216 r.d. n.267 del 1942, con riferimento alla bancarottadocumentale. Il giudice avrebbe desunto il dolo della fattispecie solo dal caratterefraudolento dell’operazione al cui mascheramento sarebbe stata «tatticamente»diretta la sparizione delle scritture, senza argomentare in concreto sullasussistenza dell’elemento soggettivo.3. Sono pervenute in Cancelleria conclusioni scritte della parte civile con cui sichiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Occorre premettere che le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato comeper il giudice di appello s’imponga un obbligo di motivazione rinforzata tutte levolte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, siaassolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parteintegrante dell'ordinamento giuridico vivente, in quanto il giudice deve indicare leragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativacompletamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (pertutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma ancheSez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di averecompiuto un analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato;b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivodevoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragionifondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta (Sez. 6,n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, Rv. 289123 – 02).Il giudice dell’appello non può, pertanto, limitarsi a sovrapporre una propriadiversa valutazione del materiale istruttorio, ma deve partire dalla sentenza diprimo grado, per verificare se abbia esaminato esaustivamente il materialeprobatorio e per confutare il precedente convincimento; solo all’esito di talepercorso può e deve motivare il proprio convincimento.Inoltre, l’art.603, comma 1, cod.proc.pen prevede che quando una parte […]ha chiesto la riassunzione di prove già assunte in primo grado […], il giudice, seritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone larinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In tema di rinnovazione istruttoria, ilgiudice di appello che, nel riformare una decisione assolutoria impugnata dalpubblico ministero, pronunzia sentenza di condanna in ragione di una diversavalutazione di prove dichiarative ritenute decisive, […] è tenuto a procedere allaloro rinnovazione integrale (Sez. 3, n. 37338 del 08/10/2025, C., Rv. 288892 -01).2.1. Ciò premesso, si osserva che nella presente vicenda procedimentale, lasentenza di primo grado aveva motivato il proprio giudizio assolutorio per tutti,tranne che per il [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui al capo A), ma previariqualificazione nella meno grave fattispecie di cui all’art.220 l.fall.Dopo aver ricostruito la vicenda in fatto, aveva ritenuto che non si fosse formatala prova in relazione agli elementi costitutivi delle fattispecie ipotizzate a caricodegli imputati.La Corte d’appello, dopo aver ricostruito la vicenda patrimoniale relativa allacessione del ramo d’azienda, il carattere distrattivo della medesima e lasussistenza di un complessivo disegno fraudolento, imputa la medesima, quasicumulativamente, agli imputati. Non solo il Giudice dell’appello non confuta gliargomenti che, sotto il profilo soggettivo, avevano indotto il primo giudice adassolvere; neppure esamina nel dettaglio la posizione di ciascuno dei quattroimputati per verificare se, in capo a ciascuno di essi, possa sostenersi lasussistenza del dolo della fattispecie.In ordine alla bancarotta documentale la sentenza si limita a evidenziare che lescritture erano state «tatticamente fatte sparire», senza nulla aggiungere in ordineagli elementi costitutivi della fattispecie, senza dunque spiegare quale tipo dicondotta si sia ritenuta consumata, attraverso quale elemento psicologico e adopera di chi.La motivazione svolta dalla Corte territoriale, pertanto, non solo non risulta«rafforzata» a fronte di un precedente giudizio assolutorio, ma risulta anche, persé, gravemente carente.Alla luce dei principi di diritto e delle valutazioni che si sono esposti, il ricorsova accolto e la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corted’appello di Salerno, per nuovo giudizio.2.2. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti. Per quanto concerne iltrattamento sanzionatorio, la sussistenza e gravità del disegno fraudolento, ilcarattere distrattivo della cessione d’azienda e l’elemento soggettivo delle duefattispecie contestate, restano del tutto impregiudicate le nuove valutazioni delgiudice del rinvio che, fermo restando il principio di diritto fissato al punto cheprecede, potrà liberamente determinarsi, salvo a fornire adeguata motivazione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Salerno. Spese di parte civile al definitivo.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]