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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05195/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], sede di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la discussione, ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del delitto di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al cosiddetto “lavaggio” dell’IVA intracomunitaria, oltre che di numerosi delitti-scopo di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Tale ordinanza del 21 ottobre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Milano veniva annullata dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 dicembre 2024, perché ritenuta priva dell’autonoma valutazione sia degli indizi sia delle specifiche esigenze cautelari giustificativi della misura.

Il 3 giugno 2025, il G.i.p. del Tribunale di Milano, preso atto di tale annullamento, emetteva una nuova ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sempre in relazione ai reati sopra indicati.

Il 17 luglio 2025, il Tribunale di Milano dichiarava la perdita di efficacia di tale ordinanza del 3 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano in quanto la decisione sulla richiesta di riesame che era stata presentata dal [OSCURATO:PERSONA] non poteva intervenire nei termini prescritti.

Contestualmente a tale dichiarazione di perdita di efficacia dell’ordinanza del 3 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano, il pubblico ministero emetteva decreto di fermo del [OSCURATO:PERSONA].

Tale fermo non veniva convalidato dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta insussistenza del pericolo di fuga.

Con ordinanza del 21 luglio 2025, lo stesso G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava comunque al [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, dichiarando, tuttavia, la propria incompetenza per territorio.

Con ordinanza del 30 luglio 2025, il G.i.p. del Tribunale di Milano, al quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso gli atti, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., emetteva una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sempre in relazione ai reati che si sono sopra indicati.

Infine, con ordinanza del 22 agosto 2025, il Tribunale di Milano annullava tale ordinanza del 30 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano.

Tale annullamento veniva disposto perché il Tribunale di Milano riteneva che il G.i.p. del Tribunale di Milano, nel rinnovare l’ordinanza che aveva perso efficacia, avesse omesso di motivare specificamente in ordine al ricorrere di eccezionali esigenze cautelari, come è richiesto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. 2.

Avverso tale ordinanza del 22 agosto 2025 del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore [OSCURATO:PERSONA], sede di Palermo, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea e falsa applicazione degli artt. 272 «ss.», 292, comma 2, lett. c), e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.

Con l’escludere l’esistenza di una motivazione specifica in ordine al ricorrere di eccezionali esigenze cautelari, il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente applicato l’art.309 cod. proc. pen., atteso che non si comprenderebbe come la suddetta esclusione «possa coesistere […] con le circostanze, dedotte dallo stesso Tribunale, che nel provvedimento impugnato si è data contezza degli elementi di fatto più significativi riportati nella richiesta cautelare».

Il ricorrente trascrive un ampio stralcio della pag. 25 «dell’ordinanza del GIP del 21 luglio 2025», stralcio che conterrebbe la «motivazione per le esigenze eccezionali». [OSCURATO:PERSONA] ciò, il Procuratore europeo ricorrente lamenta che la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale di Milano non sarebbe «condivisibile» e sarebbe il «frutto di un ragionamento intrinsecamente contraddittorio, nonché espressione di una visione estremamente formalistica dello stesso ruolo del Tribunale per il riesame».

Il Tribunale di Milano avrebbe «stravol[to]» i principi, affermati dalla Corte di cassazione, ai quali asserisce di aderire.

Dopo avere trascritto la massima di Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039-02 – dalla quale risulta che «l’eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall’accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura», – nonché la massima di Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653-01, il Procuratore europeo deduce che «[a] tali criteri risponde certamente la motivazione del GIP sopra riportata che evidenzia come il [OSCURATO:PERSONA] abbia creato altre società ed era attualmente dedito alla commissione di reati pure dopo l’annullamento dello stesso Tribunale del riesame […] della prima ordinanza del 21 ottobre 2024». [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto un «soggetto con eccezionale capacità criminale dedito a reati di pericolosa consistenza per la collettività sicuramente reiterati», come avrebbe «ben spiega[to] la motivazione del GIP sulle eccezionali esigenze», la quale, perciò, sarebbe stata «erratamente considerata mancante».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] contesta che il Tribunale di Milano avrebbe «omesso di motivare sui capi di imputazione 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25) neppure menzionati nella ordinanza» impugnata e lamenta che tale omissione «incide oltre che per i delitti ivi descritti, anche sulla considerazione della assenza della “doppia presunzione” di necessità e adeguatezza di misura cautelare per i reati di cui all’art. 273 comma 3 c.p.p.».

Dopo avere trascritto le ultime cinque righe della pag. 22 e le prime due righe della pag. 23 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente contesta che il Tribunale di Milano avrebbe «ome[sso] di indicare che per [OSCURATO:PERSONA], correo nell’associazione di cui al capo 0) ha invece riconosciuto la sussistenza della aggravante mafiosa […] nella accezione soggettiva della agevolazione al clan [OSCURATO:PERSONA], contestata anche a [OSCURATO:PERSONA], cugino del cassiere reggente del clan [OSCURATO:PERSONA], correo del [OSCURATO:PERSONA] nei capi 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25), completamente pretermessi tra i capi di imputazione indicati e sui quali dunque l’ordinanza ha omesso di motivare».

La decisione del Tribunale sarebbe pertanto: «frutto […] di un ragionamento intrinsecamente contraddittorio ed espressione di una visione estremamente formalistica dello stesso complessivo ruolo del Tribunale per il riesame»; «mancante e incompleta oltre che illogica in relazione ai capi di imputazione omessi e nella valutazione della doppia presunzione di adeguatezza, oltre che nella valutazione della mancata motivazione specifica sulle esigenze eccezionali».

Pertanto, «sul punto della motivazione anche specifica e della doppia presunzione di necessità e adeguatezza», la motivazione sarebbe «mancante […] sia per quanto riguarda il capo 0) che per i delitti fine descritti ai capi 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25), completamente omessi e 83), 84) e 85) per la doppia presunzione di necessità ed adeguatezza». [OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve preliminarmente rilevare la tardività della produzione documentale del pubblico ministero ricorrente, in quanto effettuata solo il 27 gennaio 2026, produzione peraltro non consentita davanti alla Corte di cassazione.

Sul punto è appena il caso di ricordare che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente idocumentiche l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/6/2019.

PMT c/[OSCURATO:PERSONA], RV. 277609-01).

I due motivi di ricorso – i quali, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – non sono fondati.

2. A norma del comma 10 (primo periodo) dell’art. 309 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 11, comma 5, della legge 16 aprile 2015, n. 47, l’ordinanza con la quale è rinnovata un’ordinanza applicativa di una misura coercitiva della quale è stata dichiarata la perdita di efficacia (per la mancata trasmissione degli atti nei termini, per la mancata decisione sulla richiesta di riesame – come nella fattispecie che viene qui in rilievo – o per il mancato deposito dell’ordinanza del tribunale nei termini prescritti) deve contenere una specifica motivazione in ordine al ricorrere di eccezionali esigenze cautelari («salve eccezionali esigenze cautelari, specificamente motivate»).

Come è stato chiarito da Corte cost., sent. n. 233 del 2016, «[i]l legislatore, come risulta dai lavori parlamentari, ha ritenuto in modo incensurabile di contemperare l’esigenza di difesa sociale con quella di non frustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo, evitando che nei casi indicati dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. si possa “semplicisticamente” provvedere alla rinnovazione della misura caducata.

La norma ha lo scopo di contrastare prassi distorsive, verificatesi in passato, come quella dell’adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell’interessato o quella della successione di “ordinanze-fotocopia”, caducate e non controllate.

L’innovato testo, come è stato osservato in dottrina, ha “inteso affrontare in maniera unitaria la tematica delle impugnazioni cautelari, in modo da rendere più certa la tempistica del giudizio di riesame (anche in sede di rinvio) ed effettiva la previsione della perdita di efficacia conseguente all’inosservanza dei termini perentori fissati”, facendo salve, nei limiti considerati congrui dal legislatore, le esigenze di tutela».

A proposito della disposizione di cui al primo periodo del comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che le «eccezionali esigenze cautelari» non richiedono un quid pluris rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un’esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l’emissione di una misura coercitiva (Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Aventurato, cit., con la quale, come si è già ricordato, la Corte ha precisato che l’eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall’accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura; Sez. 1, n. 28002 del 16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662-01.

In termini analoghi: Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, cit., con la quale è stato affermato che le «eccezionali esigenze cautelari» si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, il quale deve superare la concretezza e l’attualità richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l’indagato, ove non sottoposto a misura coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quelli per cui si procede).

È stato anche affermato che l’obbligo di motivazione in ordine alla presenza di eccezionali esigenze cautelari – le quali devono risultare tali rispetto al quadro cautelare ordinario e non già rispetto alla misura caducata – sussiste anche in presenza di reati soggetti alla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non valendo, in tale caso, la certezza della reiterazione del reato da parte dell’indagato, già presunta, sia pure iuris tantum, dal legislatore, a superare la specifica prescrizione richiesta dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la quale si pone, rispetto a essa, come norma di carattere speciale (Sez. 3, n. 12960 del 26/02/2021, L., Rv. 281570-01, con la quale la Corte ha precisato che la suddetta presunzione recede di fronte all’eccezionalità delle esigenze richieste per l’emissione del nuovo provvedimento, imponendo, indipendentemente dalle allegazioni difensive, l’obbligo di una specifica motivazione che evidenzi la straordinarietà del pericolo cui rimarrebbe esposta la collettività ove l’indagato non fosse raggiunto dalla misura coercitiva).

Infine, la Corte di cassazione ha costantemente ribadito che, qualora il giudice per le indagini preliminari, nel rinnovare la misura, abbia omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può essere sanato dal tribunale del riesame, i cui poteri integrativi, previsti dal comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., possono operare esclusivamente allorquando la motivazione non sia totalmente mancante (Sez. 5, n. 23229 del 03/04/2018, Capriati, Rv. 273016-01; Sez. 2, n. 24798 del 20/04/2016, Peluso, Rv. 267233-01).

3. Nel caso in esame, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il G.i.p. del Tribunale di Milano avesse violato la norma di cui al primo periodo del comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen. perché, nel rinnovare l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della quale era stata dichiarata la perdita di efficacia, aveva omesso di motivare in ordine alla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari.

In particolare, la precedente ordinanza dichiarata inefficace sarebbe «stata integralmente riprodotta senza alcuna specificazione o aggiunta in termini di motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», con la conseguenza che, ricorrendo una totale mancanza della motivazione al riguardo, il vizio non poteva essere sanato mediante il ricorso ai poteri integrativi del Tribunale.

Tale conclusione corrisponde a quanto risulta dall’esame degli atti processuali (il quale è consentito ed è, anzi, doveroso, in presenza della denuncia di un error in procedendo).

Infatti, come è stato rilevato dal Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 30 luglio 2025 che era stata impugnata davanti allo stesso Tribunale il G.i.p. del Tribunale di Milano, dopo avere riportato i capi d’imputazione provvisori e dopo avere dato conto (alla pag. 26) della dichiarazione di perdita di efficacia dell’ordinanza del 3 giugno 2025, dell’emissione del decreto di fermo e dell’emissione dell’ordinanza del 21 luglio 2025 del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro operare alcun richiamo al contenuto di essa: a) aggiungeva il periodo: «[r]itenuto che devono essere integralmente richiamate le valutazioni e le considerazioni rassegnate dallo scrivente nell’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa il 3.6.2025, che di seguito si trascrive integralmente»; b) trascriveva l’intero contenuto di tale ordinanza del 3 giugno 2025 senza apportarvi modifiche o aggiunte, fino alla nuova data del dispositivo.

Alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 2, ne discende la correttezza della conclusione del Tribunale di Milano secondo cui, nell’ordinanza del 30 luglio 2025 che era stata impugnata davanti allo stesso Tribunale, il G.i.p. del Tribunale di Milano, nel rinnovare la misura, aveva omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, come era invece necessario fare anche in presenza di reati soggetti alla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che tale vizio non poteva essere sanato dallo stesso Tribunale.

Né può assumere rilievo in senso contrario, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il fatto che l’ordinanza del 21 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] potesse eventualmente contenere, nell’invocata pag. 25 della stessa, una motivazione in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, atteso che il Tribunale di Milano era investito dell’impugnazione non di tale ordinanza del 21 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], sede di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la discussione, ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del delitto di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al cosiddetto “lavaggio” dell’IVA intracomunitaria, oltre che di numerosi delitti-scopo di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tale ordinanza del 21 ottobre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Milano veniva annullata dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 dicembre 2024, perché ritenuta priva dell’autonoma valutazione sia degli indizi sia delle specifiche esigenze cautelari giustificativi della misura. Il 3 giugno 2025, il G.i.p. del Tribunale di Milano, preso atto di tale annullamento, emetteva una nuova ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sempre in relazione ai reati sopra indicati. Il 17 luglio 2025, il Tribunale di Milano dichiarava la perdita di efficacia di tale ordinanza del 3 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano in quanto la decisione sulla richiesta di riesame che era stata presentata dal [OSCURATO:PERSONA] non poteva intervenire nei termini prescritti. Contestualmente a tale dichiarazione di perdita di efficacia dell’ordinanza del 3 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano, il pubblico ministero emetteva decreto di fermo del [OSCURATO:PERSONA]. Tale fermo non veniva convalidato dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta insussistenza del pericolo di fuga. Con ordinanza del 21 luglio 2025, lo stesso G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava comunque al [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, dichiarando, tuttavia, la propria incompetenza per territorio. Con ordinanza del 30 luglio 2025, il G.i.p. del Tribunale di Milano, al quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso gli atti, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., emetteva una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sempre in relazione ai reati che si sono sopra indicati. Infine, con ordinanza del 22 agosto 2025, il Tribunale di Milano annullava tale ordinanza del 30 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano. Tale annullamento veniva disposto perché il Tribunale di Milano riteneva che il G.i.p. del Tribunale di Milano, nel rinnovare l’ordinanza che aveva perso efficacia, avesse omesso di motivare specificamente in ordine al ricorrere di eccezionali esigenze cautelari, come è richiesto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza del 22 agosto 2025 del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore [OSCURATO:PERSONA], sede di Palermo, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea e falsa applicazione degli artt. 272 «ss.», 292, comma 2, lett. c), e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. Con l’escludere l’esistenza di una motivazione specifica in ordine al ricorrere di eccezionali esigenze cautelari, il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente applicato l’art.309 cod. proc. pen., atteso che non si comprenderebbe come la suddetta esclusione «possa coesistere […] con le circostanze, dedotte dallo stesso Tribunale, che nel provvedimento impugnato si è data contezza degli elementi di fatto più significativi riportati nella richiesta cautelare». Il ricorrente trascrive un ampio stralcio della pag. 25 «dell’ordinanza del GIP del 21 luglio 2025», stralcio che conterrebbe la «motivazione per le esigenze eccezionali». [OSCURATO:PERSONA] ciò, il Procuratore europeo ricorrente lamenta che la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale di Milano non sarebbe «condivisibile» e sarebbe il «frutto di un ragionamento intrinsecamente contraddittorio, nonché espressione di una visione estremamente formalistica dello stesso ruolo del Tribunale per il riesame». Il Tribunale di Milano avrebbe «stravol[to]» i principi, affermati dalla Corte di cassazione, ai quali asserisce di aderire. Dopo avere trascritto la massima di Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039-02 – dalla quale risulta che «l’eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall’accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura», – nonché la massima di Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653-01, il Procuratore europeo deduce che «[a] tali criteri risponde certamente la motivazione del GIP sopra riportata che evidenzia come il [OSCURATO:PERSONA] abbia creato altre società ed era attualmente dedito alla commissione di reati pure dopo l’annullamento dello stesso Tribunale del riesame […] della prima ordinanza del 21 ottobre 2024». [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto un «soggetto con eccezionale capacità criminale dedito a reati di pericolosa consistenza per la collettività sicuramente reiterati», come avrebbe «ben spiega[to] la motivazione del GIP sulle eccezionali esigenze», la quale, perciò, sarebbe stata «erratamente considerata mancante». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] contesta che il Tribunale di Milano avrebbe «omesso di motivare sui capi di imputazione 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25) neppure menzionati nella ordinanza» impugnata e lamenta che tale omissione «incide oltre che per i delitti ivi descritti, anche sulla considerazione della assenza della “doppia presunzione” di necessità e adeguatezza di misura cautelare per i reati di cui all’art. 273 comma 3 c.p.p.». Dopo avere trascritto le ultime cinque righe della pag. 22 e le prime due righe della pag. 23 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente contesta che il Tribunale di Milano avrebbe «ome[sso] di indicare che per [OSCURATO:PERSONA], correo nell’associazione di cui al capo 0) ha invece riconosciuto la sussistenza della aggravante mafiosa […] nella accezione soggettiva della agevolazione al clan [OSCURATO:PERSONA], contestata anche a [OSCURATO:PERSONA], cugino del cassiere reggente del clan [OSCURATO:PERSONA], correo del [OSCURATO:PERSONA] nei capi 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25), completamente pretermessi tra i capi di imputazione indicati e sui quali dunque l’ordinanza ha omesso di motivare». La decisione del Tribunale sarebbe pertanto: «frutto […] di un ragionamento intrinsecamente contraddittorio ed espressione di una visione estremamente formalistica dello stesso complessivo ruolo del Tribunale per il riesame»; «mancante e incompleta oltre che illogica in relazione ai capi di imputazione omessi e nella valutazione della doppia presunzione di adeguatezza, oltre che nella valutazione della mancata motivazione specifica sulle esigenze eccezionali». Pertanto, «sul punto della motivazione anche specifica e della doppia presunzione di necessità e adeguatezza», la motivazione sarebbe «mancante […] sia per quanto riguarda il capo 0) che per i delitti fine descritti ai capi 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25), completamente omessi e 83), 84) e 85) per la doppia presunzione di necessità ed adeguatezza». [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve preliminarmente rilevare la tardività della produzione documentale del pubblico ministero ricorrente, in quanto effettuata solo il 27 gennaio 2026, produzione peraltro non consentita davanti alla Corte di cassazione. Sul punto è appena il caso di ricordare che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente idocumentiche l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/6/2019. PMT c/[OSCURATO:PERSONA], RV. 277609-01). I due motivi di ricorso – i quali, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – non sono fondati. 2. A norma del comma 10 (primo periodo) dell’art. 309 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 11, comma 5, della legge 16 aprile 2015, n. 47, l’ordinanza con la quale è rinnovata un’ordinanza applicativa di una misura coercitiva della quale è stata dichiarata la perdita di efficacia (per la mancata trasmissione degli atti nei termini, per la mancata decisione sulla richiesta di riesame – come nella fattispecie che viene qui in rilievo – o per il mancato deposito dell’ordinanza del tribunale nei termini prescritti) deve contenere una specifica motivazione in ordine al ricorrere di eccezionali esigenze cautelari («salve eccezionali esigenze cautelari, specificamente motivate»). Come è stato chiarito da Corte cost., sent. n. 233 del 2016, «[i]l legislatore, come risulta dai lavori parlamentari, ha ritenuto in modo incensurabile di contemperare l’esigenza di difesa sociale con quella di non frustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo, evitando che nei casi indicati dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. si possa “semplicisticamente” provvedere alla rinnovazione della misura caducata. La norma ha lo scopo di contrastare prassi distorsive, verificatesi in passato, come quella dell’adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell’interessato o quella della successione di “ordinanze-fotocopia”, caducate e non controllate. L’innovato testo, come è stato osservato in dottrina, ha “inteso affrontare in maniera unitaria la tematica delle impugnazioni cautelari, in modo da rendere più certa la tempistica del giudizio di riesame (anche in sede di rinvio) ed effettiva la previsione della perdita di efficacia conseguente all’inosservanza dei termini perentori fissati”, facendo salve, nei limiti considerati congrui dal legislatore, le esigenze di tutela». A proposito della disposizione di cui al primo periodo del comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che le «eccezionali esigenze cautelari» non richiedono un quid pluris rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, in un’esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile se non con l’emissione di una misura coercitiva (Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Aventurato, cit., con la quale, come si è già ricordato, la Corte ha precisato che l’eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall’accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura; Sez. 1, n. 28002 del 16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662-01. In termini analoghi: Sez. 6, n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, cit., con la quale è stato affermato che le «eccezionali esigenze cautelari» si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, il quale deve superare la concretezza e l’attualità richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l’indagato, ove non sottoposto a misura coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quelli per cui si procede). È stato anche affermato che l’obbligo di motivazione in ordine alla presenza di eccezionali esigenze cautelari – le quali devono risultare tali rispetto al quadro cautelare ordinario e non già rispetto alla misura caducata – sussiste anche in presenza di reati soggetti alla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non valendo, in tale caso, la certezza della reiterazione del reato da parte dell’indagato, già presunta, sia pure iuris tantum, dal legislatore, a superare la specifica prescrizione richiesta dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la quale si pone, rispetto a essa, come norma di carattere speciale (Sez. 3, n. 12960 del 26/02/2021, L., Rv. 281570-01, con la quale la Corte ha precisato che la suddetta presunzione recede di fronte all’eccezionalità delle esigenze richieste per l’emissione del nuovo provvedimento, imponendo, indipendentemente dalle allegazioni difensive, l’obbligo di una specifica motivazione che evidenzi la straordinarietà del pericolo cui rimarrebbe esposta la collettività ove l’indagato non fosse raggiunto dalla misura coercitiva). Infine, la Corte di cassazione ha costantemente ribadito che, qualora il giudice per le indagini preliminari, nel rinnovare la misura, abbia omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può essere sanato dal tribunale del riesame, i cui poteri integrativi, previsti dal comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., possono operare esclusivamente allorquando la motivazione non sia totalmente mancante (Sez. 5, n. 23229 del 03/04/2018, Capriati, Rv. 273016-01; Sez. 2, n. 24798 del 20/04/2016, Peluso, Rv. 267233-01). 3. Nel caso in esame, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il G.i.p. del Tribunale di Milano avesse violato la norma di cui al primo periodo del comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen. perché, nel rinnovare l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della quale era stata dichiarata la perdita di efficacia, aveva omesso di motivare in ordine alla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari. In particolare, la precedente ordinanza dichiarata inefficace sarebbe «stata integralmente riprodotta senza alcuna specificazione o aggiunta in termini di motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», con la conseguenza che, ricorrendo una totale mancanza della motivazione al riguardo, il vizio non poteva essere sanato mediante il ricorso ai poteri integrativi del Tribunale. Tale conclusione corrisponde a quanto risulta dall’esame degli atti processuali (il quale è consentito ed è, anzi, doveroso, in presenza della denuncia di un error in procedendo). Infatti, come è stato rilevato dal Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 30 luglio 2025 che era stata impugnata davanti allo stesso Tribunale il G.i.p. del Tribunale di Milano, dopo avere riportato i capi d’imputazione provvisori e dopo avere dato conto (alla pag. 26) della dichiarazione di perdita di efficacia dell’ordinanza del 3 giugno 2025, dell’emissione del decreto di fermo e dell’emissione dell’ordinanza del 21 luglio 2025 del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro operare alcun richiamo al contenuto di essa: a) aggiungeva il periodo: «[r]itenuto che devono essere integralmente richiamate le valutazioni e le considerazioni rassegnate dallo scrivente nell’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa il 3.6.2025, che di seguito si trascrive integralmente»; b) trascriveva l’intero contenuto di tale ordinanza del 3 giugno 2025 senza apportarvi modifiche o aggiunte, fino alla nuova data del dispositivo. Alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 2, ne discende la correttezza della conclusione del Tribunale di Milano secondo cui, nell’ordinanza del 30 luglio 2025 che era stata impugnata davanti allo stesso Tribunale, il G.i.p. del Tribunale di Milano, nel rinnovare la misura, aveva omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, come era invece necessario fare anche in presenza di reati soggetti alla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che tale vizio non poteva essere sanato dallo stesso Tribunale. Né può assumere rilievo in senso contrario, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il fatto che l’ordinanza del 21 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] potesse eventualmente contenere, nell’invocata pag. 25 della stessa, una motivazione in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, atteso che il Tribunale di Milano era investito dell’impugnazione non di tale ordinanza del 21 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] M
Sentenza Cassazione n. 05195/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris