CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 16313/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 21/1/2020, è stata confermata la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna del 7/6/2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due mesi di arresto, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011, per avere violato il divieto di fare ritorno nel comune di Faenza avendo ricevuto il foglio di via obbligatorio dal predetto comune per anni tre, emesso dal Questore di Ravenna in data 28/8/2014 e notificato il 16/10/2014. Accertato in Faenza il 9/5/2015. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo a motivo di impugnazione la carenza ed il carattere meramente apparente della motivazione, dalla quale non è rilevabile l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte ai fini dell'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto carente di specificità. Invero, il ricorrente si limita ad una generica contestazione della motiva- zione, peraltro censurando il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'impu- tato, che non era stato dedotto in sede di appello, le cui censure attenevano unicamente al trattamento sanzionatorio. 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MogiQi ........„ DEPOSITATA I