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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09852/2026

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ndataria doBank Spa ora [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Piacenza (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])- ricorrente -controdall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Parma, depositato in data 11.10.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 35129/2019Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 9852/2026Data pubblicazione 16/04/20261.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Parma – decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione – ha rigettato la propostaimpugnazione, così confermando le statuizioni del g.d.2.

Il G.d. aveva infatti ammesso la società istante FINO 2 SECURITISATIONs.r.l., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., al passivo fallimentare, per lasomma di euro 132.875,98, in via chirografaria, quale credito derivante dalcontratto di anticipazione bancaria regolato in conto corrente stipulato dallasocietà in bonis con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da mutuo chirografario, e dunquein modo parziale rispetto alla richiesta della creditrice, e cioè “nella misuraindicata nella proposta concordataria che, per crediti anteriori all’apertura delC.P. e in assenza di risoluzione del concordato, lascia sussistere il vincolonascente dal concordato omologato (cfr.

Corte Costituzionale n. 106/2004)”.3.

Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione e confermare lestatuizioni impugnate, ha osservato che il credito doveva essere ammessonella misura falcidiata perché il fallimento, dichiarato legittimamente inassenza della previa risoluzione del precedente concordato preventivo, eraintervenuto allorquando il termine, previsto dall’art. 186 l. fall. per lapresentazione della richiesta di risoluzione da parte dei creditori, era ormaispirato, con conseguente legittima falcidia del credito nella misura consolidatanella precedente omologazione.3.1 Il Tribunale ha altresì ritenuto che tale termine dovesse essere fissato nelcaso di specie, conformemente a quanto previsto dal sopra richiamato art.186, al 31 dicembre 2017, considerato che il piano concordatario avevaprevisto per la conclusione dell’attività liquidatoria la “fine del 2016”.3.2 Il Tribunale ha anche aggiunto che dovesse essere il creditore adimostrare, essendone onerato, il diverso termine quale dies a quo per ladichiarazione di risoluzione rispetto a quello convenzionalmente stabilito nelpiano concordatario e che, nel caso di specie, tale prova non era stata fornita.4.

Il decreto, pubblicato in data 11.10.2019, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi,Numero registro generale 35129/2019Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 9852/2026Data pubblicazione 16/04/2026cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha resistito concontroricorso.La società ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione al “principiodi consecuzione delle procedure, nonché degli effetti sostanziali delladeclaratoria di fallimento”, la “nullità del decreto per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 5-6-64-67-69 bis-93-161-168-173-180-181-184-185-186 L.F. e 2697-2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3-4 ed in subordine inrelazione dell’art. 360 n. 5 cpc”.2.

Con il secondo mezzo si deduce, in relazione al “principio di prevalenzadella sostanza sulla forma”, la “nullità del provvedimento per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1-5-6-64-67-93-95-97-160-161-168-169-173-180-181-184-185-186 L.F. e 2909 C.C. in relazione all’art. 131 cpc e all’art.360, n.n. 3-4 e in subordine art. 360, n. 5”.3.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato “in relazione aglieffetti della dichiarazione di fallimento senza previa risoluzione del concordatoin capo ai creditori concordatari aderenti al piano” per “nullità del decreto perviolazione degli artt. 1-5-6-93-160-168-169-180-184-185-186 L.F. e agli artt.1230-1497-2740-2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3-4 cpc e 360 n. 5 cpc”.4.

Il quarto mezzo denuncia, infine, “erronea/generica e indeterminataindicazione del termine delle operazioni liquidatorie, nonché erronea/genericae indeterminata indicazione del termine per la risoluzione del concordato”,nonché “nullità del decreto per violazione e/o falsa applicazione degli artt.161-168-173-184-185-186 l.f. e art. 16-bis D.L. 18/12/2012 n. 179 conv. conmod. dalla L. 17/09/2012, n. 221, nonché artt. 1375-2697-2740 c.c. ancheper omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 n. 3-4 cpc e 360 n. 5 cpc” e per “violazione dell’art. 115 cpc in relazioneall’art. 360 n. 3-4 cpc e 360 n 5 cpc”.4.1 Il ricorso è inammissibile per due ragioni tra loro concorrenti.Numero registro generale 35129/2019Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 9852/2026Data pubblicazione 16/04/20264.1.1 In primo luogo, va evidenziato che il ricorso è inammissibile permancanza di una procura speciale alle liti, essendo quella allegata al ricorsouna procura generali alle liti (v., per tutte, Cass. Sez.

U., 5/7/2024, n. 18472).4.1.2 Ma i motivi di ricorso sono del pari inammissibili perché, da un lato, iprimi tre motivi riguardano questioni risolte dalla giurisprudenza di questaCorte di legittimità con l’affermazione di principi di diritto dai quali i giudici delmerito non si sono discostati e perché, quanto al quarto motivo, la censura4.1.3 Quanto alla declaratoria di inammissibilità ex art. 360bis c.p.c. ed inrisposta alle questioni dedotte nei primi tre motivi, va ricordato che, in ordinealla legittimità del fallimento cd. omisso medio, le Sezioni Unite di questaCorte hanno affermato che, nella disciplina della legge fallimentare risultantedalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, ildebitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostriinsolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito,su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima edindipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. (Sez.

U.,Sentenza n. 4696 del 14/2/2022).4.1.4 Quanto al regime della falcidia del credito insinuato al passivo dopo ladichiarazione di fallimento cd. omisso medio, anche in tal caso lagiurisprudenza di questa Corte (dalla quale il Tribunale, anche in questofrangente decisorio, non si è discostato) ha affermato che, in tema diinsinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omissomedio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile larisoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditoreistante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cuiall'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile perl'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi alconcordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario,l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento siastato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordatoomologato era già scaduto (vedi: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15862 del06/06/2024; Cass. n. 12085/2020).Numero registro generale 35129/2019Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 9852/2026Data pubblicazione 16/04/2026A ciò va aggiunto che le doglianze articolate più precisamente nel primomotivo di ricorso, in relazione al principio di consecutio tra le procedure,risultano altresì inammissibili in quanto del tutto decentrate rispetto alla ratiodecidendi che sostiene il provvedimento qui impugnato (ratio sopra ricordatain premessa).4.2 In relazione al quarto motivo, va evidenziato che la ricorrente tenta disollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo apprezzamento in ordinealla determinazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine annualeper la dichiarazione di risoluzione del concordato, scrutinio quest’ultimo che,involgendo la rilettura degli atti istruttori di matrice documentale, è inibito algiudice di legittimità.5.

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 24.3.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndataria doBank Spa ora [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Piacenza (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])- ricorrente -controdall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Parma, depositato in data 11.10.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 35129/2019Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 9852/2026Data pubblicazione 16/04/20261. Con il decreto impugnato il Tribunale di Parma – decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione – ha rigettato la propostaimpugnazione, così confermando le statuizioni del g.d.2. Il G.d. aveva infatti ammesso la società istante FINO 2 SECURITISATIONs.r.l., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., al passivo fallimentare, per lasomma di euro 132.875,98, in via chirografaria, quale credito derivante dalcontratto di anticipazione bancaria regolato in conto corrente stipulato dallasocietà in bonis con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da mutuo chirografario, e dunquein modo parziale rispetto alla richiesta della creditrice, e cioè “nella misuraindicata nella proposta concordataria che, per crediti anteriori all’apertura delC.P. e in assenza di risoluzione del concordato, lascia sussistere il vincolonascente dal concordato omologato (cfr. Corte Costituzionale n. 106/2004)”.3. Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione e confermare lestatuizioni impugnate, ha osservato che il credito doveva essere ammessonella misura falcidiata perché il fallimento, dichiarato legittimamente inassenza della previa risoluzione del precedente concordato preventivo, eraintervenuto allorquando il termine, previsto dall’art. 186 l. fall. per lapresentazione della richiesta di risoluzione da parte dei creditori, era ormaispirato, con conseguente legittima falcidia del credito nella misura consolidatanella precedente omologazione.3.1 Il Tribunale ha altresì ritenuto che tale termine dovesse essere fissato nelcaso di specie, conformemente a quanto previsto dal sopra richiamato art.186, al 31 dicembre 2017, considerato che il piano concordatario avevaprevisto per la conclusione dell’attività liquidatoria la “fine del 2016”.3.2 Il Tribunale ha anche aggiunto che dovesse essere il creditore adimostrare, essendone onerato, il diverso termine quale dies a quo per ladichiarazione di risoluzione rispetto a quello convenzionalmente stabilito nelpiano concordatario e che, nel caso di specie, tale prova non era stata fornita.4. Il decreto, pubblicato in data 11.10.2019, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi,Numero registro generale 35129/2019Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 9852/2026Data pubblicazione 16/04/2026cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha resistito concontroricorso.La società ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione al “principiodi consecuzione delle procedure, nonché degli effetti sostanziali delladeclaratoria di fallimento”, la “nullità del decreto per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 5-6-64-67-69 bis-93-161-168-173-180-181-184-185-186 L.F. e 2697-2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3-4 ed in subordine inrelazione dell’art. 360 n. 5 cpc”.2. Con il secondo mezzo si deduce, in relazione al “principio di prevalenzadella sostanza sulla forma”, la “nullità del provvedimento per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1-5-6-64-67-93-95-97-160-161-168-169-173-180-181-184-185-186 L.F. e 2909 C.C. in relazione all’art. 131 cpc e all’art.360, n.n. 3-4 e in subordine art. 360, n. 5”.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato “in relazione aglieffetti della dichiarazione di fallimento senza previa risoluzione del concordatoin capo ai creditori concordatari aderenti al piano” per “nullità del decreto perviolazione degli artt. 1-5-6-93-160-168-169-180-184-185-186 L.F. e agli artt.1230-1497-2740-2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3-4 cpc e 360 n. 5 cpc”.4. Il quarto mezzo denuncia, infine, “erronea/generica e indeterminataindicazione del termine delle operazioni liquidatorie, nonché erronea/genericae indeterminata indicazione del termine per la risoluzione del concordato”,nonché “nullità del decreto per violazione e/o falsa applicazione degli artt.161-168-173-184-185-186 l.f. e art. 16-bis D.L. 18/12/2012 n. 179 conv. conmod. dalla L. 17/09/2012, n. 221, nonché artt. 1375-2697-2740 c.c. ancheper omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 n. 3-4 cpc e 360 n. 5 cpc” e per “violazione dell’art. 115 cpc in relazioneall’art. 360 n. 3-4 cpc e 360 n 5 cpc”.4.1 Il ricorso è inammissibile per due ragioni tra loro concorrenti.Numero registro generale 35129/2019Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 9852/2026Data pubblicazione 16/04/20264.1.1 In primo luogo, va evidenziato che il ricorso è inammissibile permancanza di una procura speciale alle liti, essendo quella allegata al ricorsouna procura generali alle liti (v., per tutte, Cass. Sez. U., 5/7/2024, n. 18472).4.1.2 Ma i motivi di ricorso sono del pari inammissibili perché, da un lato, iprimi tre motivi riguardano questioni risolte dalla giurisprudenza di questaCorte di legittimità con l’affermazione di principi di diritto dai quali i giudici delmerito non si sono discostati e perché, quanto al quarto motivo, la censura4.1.3 Quanto alla declaratoria di inammissibilità ex art. 360bis c.p.c. ed inrisposta alle questioni dedotte nei primi tre motivi, va ricordato che, in ordinealla legittimità del fallimento cd. omisso medio, le Sezioni Unite di questaCorte hanno affermato che, nella disciplina della legge fallimentare risultantedalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, ildebitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostriinsolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito,su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima edindipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. (Sez. U.,Sentenza n. 4696 del 14/2/2022).4.1.4 Quanto al regime della falcidia del credito insinuato al passivo dopo ladichiarazione di fallimento cd. omisso medio, anche in tal caso lagiurisprudenza di questa Corte (dalla quale il Tribunale, anche in questofrangente decisorio, non si è discostato) ha affermato che, in tema diinsinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omissomedio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile larisoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditoreistante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cuiall'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile perl'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi alconcordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario,l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento siastato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordatoomologato era già scaduto (vedi: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15862 del06/06/2024; Cass. n. 12085/2020).Numero registro generale 35129/2019Numero sezionale 1296/2026Numero di raccolta generale 9852/2026Data pubblicazione 16/04/2026A ciò va aggiunto che le doglianze articolate più precisamente nel primomotivo di ricorso, in relazione al principio di consecutio tra le procedure,risultano altresì inammissibili in quanto del tutto decentrate rispetto alla ratiodecidendi che sostiene il provvedimento qui impugnato (ratio sopra ricordatain premessa).4.2 In relazione al quarto motivo, va evidenziato che la ricorrente tenta disollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo apprezzamento in ordinealla determinazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine annualeper la dichiarazione di risoluzione del concordato, scrutinio quest’ultimo che,involgendo la rilettura degli atti istruttori di matrice documentale, è inibito algiudice di legittimità.5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 24.3.2026Il Presidente
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